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Medico competente e sorveglianza sanitaria: quando servono

Molti piccoli datori di lavoro si chiedono se devono nominare un medico competente. La risposta dipende dai rischi: serve quando, per i rischi presenti, la legge prevede la sorveglianza sanitaria. Qui trovi i casi tipici, le visite e che cosa fare con il giudizio di idoneità.

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In breve

  • Il medico competente va nominato quando, per i rischi presenti, la legge prevede la sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera a, e art. 41).
  • Nelle piccole imprese i casi più comuni sono videoterminale per almeno 20 ore a settimana, movimentazione di carichi, rumore, agenti chimici non irrilevanti e lavoro notturno.
  • Il medico collabora alla valutazione dei rischi, programma le visite, visita gli ambienti di lavoro e custodisce le cartelle sanitarie.
  • Dopo ogni visita il medico esprime per iscritto un giudizio di idoneità alla mansione, con copia al lavoratore e al datore di lavoro.
  • Le visite sono a carico del datore di lavoro, che non può adibire alla mansione chi non ha il giudizio di idoneità richiesto.

Chi è il medico competente

Il medico competente è il medico, con i titoli e i requisiti dell’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 (per esempio la specializzazione in medicina del lavoro), che collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria. Non è il medico di famiglia del lavoratore: valuta se il lavoratore è idoneo alla sua mansione specifica, in relazione ai rischi a cui è esposto.

Può essere un libero professionista, il dipendente o collaboratore di una struttura esterna, oppure un dipendente del datore di lavoro (art. 39). Nelle piccole imprese è quasi sempre un professionista esterno o una struttura convenzionata, scelta spesso tramite l’associazione di categoria. L’incarico si formalizza per iscritto; il nome del medico va indicato nel DVR (art. 28, comma 2, lettera e) e comunicato ai lavoratori.

Quando va nominato

L’art. 18, comma 1, lettera a, obbliga il datore di lavoro a nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto. L’art. 41 precisa che la sorveglianza si fa nei casi previsti dalla normativa vigente e quando il lavoratore la chiede e il medico la ritiene correlata ai rischi lavorativi.

Non esiste quindi un obbligo generale per tutte le aziende. L’obbligo nasce dai rischi: i titoli del decreto dedicati ai singoli rischi dicono quando la sorveglianza è dovuta, e spesso la fanno dipendere dall’esito della valutazione. Per questo la domanda «mi serve il medico?» si risolve valutando i rischi con il RSPP:

  • se la valutazione individua un rischio per cui è prevista la sorveglianza, nomini il medico competente, che collabora anche alla valutazione (art. 29, comma 1);
  • se nessun rischio la richiede, non c’è obbligo di nomina: lo scrivi nel DVR, motivandolo, e lo riverifichi a ogni aggiornamento.

Attenzione all’ordine: quando un rischio che richiede la sorveglianza è già evidente, il medico va coinvolto prima di chiudere il DVR, non dopo.

I casi tipici nelle piccole imprese

Nei mestieri più comuni la sorveglianza sanitaria nasce di solito da uno di questi rischi:

RischioQuando scatta la sorveglianzaEsempi
VideoterminaleUso sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali (artt. 173 e 176)Ufficio, contabilità, prenotazioni
Movimentazione manuale dei carichiIn base alla valutazione del rischio e ai fattori individuali (art. 168)Magazzino del negozio, sacchi di farina, fusti e casse nel bar
RumoreEsposizione oltre i valori superiori di azione, 85 dB(A); su richiesta oltre i valori inferiori, 80 dB(A) (art. 196)Officina, carrozzeria
Agenti chimiciQuando il rischio non risulta irrilevante per la salute (artt. 224 e 229)Tinture e decoloranti, solventi, alcuni detergenti professionali
Agenti cancerogeniQuando la valutazione evidenzia un rischio per la salute (art. 242)Gas di scarico dei motori diesel in officina
Lavoro notturnoLavoratori notturni ai sensi del D.Lgs. 66/2003Panificazione nelle ore notturne

Per i videoterminali la periodicità è fissata dalla legge: visita ogni due anni per chi ha compiuto 50 anni o è idoneo con prescrizioni, ogni cinque anni negli altri casi, salvo diversa decisione del medico (art. 176). Per il lavoro notturno il D.Lgs. 66/2003 (art. 14) prevede controlli prima dell’adibizione e periodici, almeno ogni due anni.

Soglie e metodi di misura (rumore, chimico) richiedono una valutazione specifica fatta da un tecnico: se non l’hai, scrivi nel DVR che va fatta e chi la farà. Approfondisci in rumore, videoterminali e movimentazione manuale dei carichi.

Che cosa fa il medico competente

I compiti sono elencati nell’art. 25. In sintesi il medico competente:

  • collabora con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione alla valutazione dei rischi, alla scelta delle misure, alla formazione e all’organizzazione del primo soccorso;
  • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria con protocolli legati ai rischi specifici;
  • istituisce, aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore sorvegliato, nel rispetto del segreto professionale;
  • informa i lavoratori sul significato della sorveglianza e comunica a ciascuno i risultati;
  • comunica per iscritto, nella riunione periodica, i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza;
  • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno, o con la diversa cadenza stabilita in base alla valutazione dei rischi e annotata nel DVR;
  • informa i lavoratori sulla prevenzione oncologica e sugli screening.

Il datore di lavoro, dal canto suo, gli fornisce le informazioni su processi, rischi e organizzazione, lo sente sulla scelta dei dispositivi di protezione (art. 18, comma 1, lettera d) e manda i lavoratori alle visite alle scadenze del programma (lettera g).

Le visite previste

L’art. 41, comma 2, elenca i tipi di visita:

VisitaQuando
PreventivaPrima di adibire il lavoratore alla mansione, anche prima dell’assunzione
PeriodicaDi norma una volta l’anno, salvo periodicità diversa fissata dalla legge o dal medico in base al rischio
Su richiesta del lavoratoreSe il medico la ritiene correlata ai rischi o alle condizioni di salute che il lavoro può peggiorare
Cambio di mansioneIn occasione del cambio, per verificare l’idoneità alla nuova mansione
Cessazione del rapportoNei casi previsti dalla normativa, per esempio per alcuni agenti chimici
Rientro dopo assenzaDopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, se il medico la ritiene necessaria

Le visite non possono servire ad accertare lo stato di gravidanza né negli altri casi vietati dalla legge (art. 41, comma 3). Sono a carico del datore di lavoro e comprendono gli esami mirati al rischio che il medico ritiene necessari (comma 4). Il costo dipende dal medico o dalla struttura e dal protocollo: chiedi un preventivo scritto che indichi visite ed esami per ogni mansione.

Il giudizio di idoneità e la cartella sanitaria

Dopo la visita il medico esprime uno di questi giudizi sulla mansione specifica (art. 41, comma 6):

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Il giudizio è scritto e ne riceve copia sia il lavoratore sia il datore di lavoro (comma 6-bis). Contro il giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza della ASL competente per territorio (comma 9). Il datore di lavoro riceve solo il giudizio, non le diagnosi: i dati sanitari restano nella cartella custodita dal medico.

Che cosa fai tu:

  1. non adibisci alla mansione il lavoratore senza il giudizio di idoneità richiesto (art. 18, comma 1, lettera bb);
  2. applichi le prescrizioni e le limitazioni indicate, per esempio pause più frequenti o nessun sollevamento oltre un certo peso;
  3. in caso di inidoneità, valuti con il medico e il RSPP un’altra mansione compatibile, ove possibile (art. 42);
  4. se i risultati della sorveglianza lo richiedono, rielabori il DVR entro 30 giorni (art. 29, comma 3).

Alla fine del rapporto il medico consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio; l’originale è conservato dal datore di lavoro per almeno dieci anni, salvo termini diversi (art. 25, comma 1, lettera e). Vedi anche aggiornamento del DVR.

Domande frequenti

Il medico competente è obbligatorio per tutte le aziende?

No. Va nominato quando, per i rischi presenti, la legge prevede la sorveglianza sanitaria: per esempio videoterminale per almeno 20 ore a settimana, lavoro notturno, rumore o agenti chimici oltre le soglie risultanti dalla valutazione. Se nessun rischio la richiede, non c’è obbligo di nomina, ma la conclusione va motivata nel DVR.

Una segretaria al computer tutto il giorno deve fare la visita?

Se usa il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause, è soggetta a sorveglianza sanitaria (artt. 173 e 176). La visita si ripete ogni cinque anni, o ogni due dopo i 50 anni o con prescrizioni. Serve quindi un medico competente.

Chi paga le visite del medico competente?

Il datore di lavoro. Le visite e gli accertamenti della sorveglianza sanitaria sono a suo carico (art. 41, comma 4) e non possono gravare sul lavoratore. Il costo varia da medico a medico: chiedi un preventivo che indichi visite ed esami previsti per ogni mansione.

Il datore di lavoro può vedere la cartella sanitaria?

No. La cartella è custodita dal medico competente nel rispetto del segreto professionale. Il datore di lavoro riceve per iscritto solo il giudizio di idoneità, con le eventuali prescrizioni o limitazioni.

Che cosa succede se un lavoratore è giudicato non idoneo?

Se l’inidoneità è temporanea, il lavoratore non svolge quella mansione fino alla visita successiva; se è permanente, il datore di lavoro valuta con il medico e il RSPP se esiste un’altra mansione compatibile (art. 42). Lavoratore e datore di lavoro possono presentare ricorso contro il giudizio entro 30 giorni.

Fonti

Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.

Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.

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