Rischi

Movimentazione manuale dei carichi: valutazione e misure

Casse d’acqua, fusti di birra, sacchi di farina, pneumatici, scatoloni: in quasi ogni piccola impresa qualcuno solleva pesi tutti i giorni. Qui trovi che cosa chiedono il Titolo VI e l’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008, come funziona il metodo derivato dall’equazione NIOSH richiamato dalla ISO 11228-1, quando serve un professionista e come il risultato entra nel DVR.

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In breve

  • Il datore di lavoro deve prima di tutto evitare la movimentazione manuale con mezzi meccanici e organizzazione; se non può, deve valutarla e ridurla (art. 168).
  • L’Allegato XXXIII indica i fattori da considerare (carico, sforzo, ambiente, esigenze dell’attività, fattori individuali) e richiama le norme ISO 11228 come riferimento.
  • Per il sollevamento la ISO 11228-1 usa un modello derivato dall’equazione NIOSH: se il peso sollevato supera il peso raccomandato, il compito va riprogettato.
  • La sorveglianza sanitaria si decide sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali (art. 168, comma 2, lettera d).
  • Informazione, formazione e addestramento sul peso dei carichi e sulle manovre corrette sono obbligatori (art. 169).

Che cos’è e dove si trova nelle piccole imprese

Per l’art. 167 del D.Lgs. 81/2008 la movimentazione manuale dei carichi comprende tutte le operazioni di trasporto o sostegno di un carico da parte di uno o più lavoratori: sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare. Diventa un rischio quando le caratteristiche del carico o condizioni ergonomiche sfavorevoli possono causare patologie da sovraccarico biomeccanico, cioè delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari, in particolare della schiena.

Il danno tipico è la lombalgia, acuta dopo un singolo sforzo sbagliato o cronica dopo anni di sollevamenti, fino all’ernia del disco. Ma anche spalle e polsi soffrono, soprattutto quando si solleva sopra le spalle o con il busto ruotato.

MestiereCarichi tipici
Bar e ristorantecasse di bevande, fusti di birra, bombole di CO2, sacchi di farina per la pizza, pentole piene, arredi del dehors
Parrucchiere ed estetistascatoloni di prodotti, taniche, biancheria bagnata, lettini da spostare
Negozioscatoloni, casse d’acqua, sacchi, cassette di frutta; spinta di roll e transpallet
Ufficiorisme di carta, scatole d’archivio, boccioni d’acqua, spesso lungo le scale
Panificio e pasticceriasacchi di farina da 25 kg, teglie, ceste, vasche dell’impastatrice, carrelli carichi
Officinapneumatici e ruote, batterie, dischi, ammortizzatori, cambi

I gesti leggeri ma ripetuti migliaia di volte (taglio, cassa, piega) sono un rischio diverso, trattato nella pagina sui movimenti ripetitivi.

Che cosa dice la legge: Titolo VI e Allegato XXXIII

Il Titolo VI (artt. 167-171) stabilisce una gerarchia chiara.

  • Evitare (art. 168, comma 1): misure organizzative e mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per non far movimentare carichi a mano.
  • Se non si può evitare (comma 2): organizzare i posti di lavoro, valutare le condizioni di sicurezza e salute secondo l’Allegato XXXIII, ridurre i rischi tenendo conto dei fattori individuali, dell’ambiente e delle esigenze dell’attività, e sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione.
  • Norme tecniche (comma 3): sono i criteri di riferimento, dove applicabili; negli altri casi si usano buone prassi e linee guida.
  • Informare, formare e addestrare (art. 169): sul peso e sulle caratteristiche dei carichi, sui rischi e sulle manovre corrette.

L’Allegato XXXIII elenca gli elementi da considerare insieme:

  1. caratteristiche del carico: troppo pesante, ingombrante o difficile da afferrare, instabile, da tenere lontano dal tronco o con torsioni;
  2. sforzo fisico: eccessivo, con torsione del tronco, movimento brusco, corpo in posizione instabile;
  3. ambiente: spazio insufficiente, pavimento irregolare o scivoloso, dislivelli, temperatura, umidità o ventilazione inadeguate;
  4. esigenze dell’attività: sforzi troppo frequenti o prolungati, pause insufficienti, distanze eccessive, ritmo imposto;
  5. fattori individuali: inidoneità fisica tenendo conto di genere ed età, indumenti o calzature inadeguati, formazione insufficiente.

Lo stesso allegato richiama le norme della serie ISO 11228: parte 1 per sollevamento, abbassamento e trasporto, parte 2 per spinta e traino, parte 3 per i bassi carichi ad alta frequenza. Restano ferme le tutele per lavoratrici madri e giovani.

Come si valuta: dalla verifica rapida al metodo NIOSH

La UNI ISO 11228-1 (edizione italiana del 2022) si applica a oggetti di 3 kg o più, sollevati e trasportati camminando a velocità moderata. Secondo la scheda INAIL del 2024, la valutazione procede per fasi.

  1. Sollevamenti occasionali in condizioni ideali (meno di uno ogni cinque minuti): si confronta il peso con una massa di riferimento che dipende da sesso ed età. Un’interpretazione diffusa indica, per esempio, 25 kg per gli uomini tra 20 e 45 anni e 20 kg per le donne della stessa età, con valori più bassi per i più giovani e per chi ha più di 45 anni.
  2. Sollevamenti ripetuti in condizioni ideali: conta anche la frequenza; il massimo assoluto è di 15 sollevamenti al minuto, per non più di un’ora al giorno e oggetti fino a 7 kg.
  3. Condizioni non ideali: si applica il modello derivato dalla Revised NIOSH Lifting Equation. Alla massa di riferimento si applicano fattori che la riducono: distanza orizzontale del carico dal corpo, altezza di partenza, dislivello, torsione del busto, frequenza e durata, qualità della presa. Se il rapporto tra peso sollevato e peso raccomandato supera 1, c’è un rischio e il compito va riprogettato.
  4. Trasporto: la norma fissa un limite di massa cumulativa trasportata nel turno, 6.000 kg in condizioni favorevoli, che si riduce in presenza di fattori di rischio.

L’edizione 2022 prevede prima una valutazione rapida e solo se necessario quella approfondita, e consente di analizzare sollevamenti con un solo braccio, in due o tre persone, oltre le otto ore e con pesi diversi.

Chi la fa

La verifica rapida e i casi semplici puoi farli tu, come datore di lavoro e RSPP, se hai la formazione adeguata: in ufficio, con pesi leggeri e occasionali, una descrizione motivata basta. Lo scarico merci di un bar o di un negozio, i sacchi di farina, il lavoro del gommista richiedono invece l’applicazione del metodo, e per compiti composti o variabili conviene un professionista esperto di ergonomia. Spinta e traino di carrelli si valutano con la ISO 11228-2.

Misure tipiche: meno sollevamenti, carichi più leggeri

  • Tecniche: carrelli portacasse e per fusti, transpallet, sollevatori per ruote, carrello alzasacchi, silos o carico della farina dall’alto, ribaltatore per le vasche; ruote dei carrelli efficienti; soglie e dislivelli eliminati o raccordati con rampe.
  • Organizzative: chiedere ai fornitori confezioni più leggere e la consegna fino al magazzino o in cantina; stoccare i carichi pesanti e frequenti tra l’altezza delle ginocchia e quella delle spalle; riempire a metà le scatole d’archivio; sollevare in due i carichi più pesanti o ingombranti; alternare i compiti gravosi con altri più leggeri.
  • Formative: spiegare il peso dei carichi e far provare le manovre corrette, con il carico vicino al corpo e senza torsioni (art. 169). La formazione completa le altre misure, non le sostituisce.
  • DPI: calzature chiuse e antiscivolo, guanti che migliorano la presa dove servono. Le fasce lombari non sono un DPI contro il sovraccarico e non sostituiscono la riduzione del peso.

Nel panificio, la buona prassi validata dalla Commissione consultiva sulle polveri di farina ha mostrato che il carico da silos riduce anche il sovraccarico di schiena e spalle: una misura che risolve due rischi insieme.

Sorveglianza sanitaria e lavoratori da tutelare

La sorveglianza sanitaria non scatta a una soglia fissa: l’art. 168, comma 2, lettera d), la lega alla valutazione del rischio e ai fattori individuali. Se il metodo indica un rischio non trascurabile, serve il medico competente, che fa la visita preventiva e quelle periodiche, di norma una volta l’anno salvo una diversa cadenza stabilita da lui in base al rischio (art. 41).

Alcuni lavoratori vanno considerati a parte:

  • le lavoratrici in gravidanza, che non possono essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi e vanno spostate ad altre mansioni per il periodo di divieto (D.Lgs. 151/2001, art. 7);
  • i giovani e chi ha più di 45 anni, per i quali la massa di riferimento è più bassa;
  • chi ha già disturbi alla schiena, segnalato dal medico competente.

Vedi anche la guida sul medico competente e la sorveglianza sanitaria.

Come compare nel DVR

Nelle procedure standardizzate la movimentazione manuale dei carichi è una famiglia del Modulo 2 («Sollevamento e spostamento di carichi», Titolo VI e Allegato XXXIII). Nel Modulo 3 indichi, per area e mansione:

  • tra gli strumenti di supporto, il metodo usato (ISO 11228-1, calcolo con l’equazione NIOSH, ISO 11228-2 per i carrelli) e i risultati;
  • tra le misure attuate, carrelli, stoccaggio ad altezza adatta, sollevamento in due, formazione fatta;
  • nel programma di miglioramento, gli ausili da acquistare, le richieste ai fornitori, l’eventuale nomina del medico competente, con incaricato e data.

Il documento che prepari con il nostro aiuto alla redazione segnala la «valutazione della movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI)» come valutazione specifica da svolgere o da allegare: non esegue i calcoli al posto tuo, e le decisioni restano a te, al RSPP e al medico competente, dopo la consultazione del RLS o RLST.

Domande frequenti

Qual è il peso massimo che un lavoratore può sollevare?

Il D.Lgs. 81/2008 non fissa un numero unico: rinvia alla ISO 11228-1, che parte da masse di riferimento diverse per sesso ed età, per esempio 25 kg per un uomo adulto in condizioni ideali. Il peso raccomandato scende quando il carico è lontano dal corpo, in basso, con torsioni o sollevato spesso.

Che cos’è il metodo NIOSH?

È un’equazione elaborata dall’istituto statunitense NIOSH e ripresa, con adattamenti, dalla ISO 11228-1. Calcola un peso raccomandato riducendo la massa di riferimento con fattori legati a posizione del carico, dislivello, torsione, frequenza e presa; il rapporto tra peso reale e raccomandato indica il rischio.

Chi solleva pesi deve fare la visita dal medico competente?

Dipende dall’esito della valutazione. L’art. 168 prevede la sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali: se il rischio non è trascurabile serve il medico competente; se i carichi sono leggeri e occasionali di solito non serve.

Basta un corso sulla movimentazione dei carichi?

No. La formazione e l’addestramento sono obbligatori (art. 169), ma la legge chiede prima di evitare la movimentazione manuale e, se non è possibile, di valutarla e ridurla con mezzi e organizzazione. Il corso completa queste misure.

Una lavoratrice incinta può scaricare la merce?

No. L’art. 7 del D.Lgs. 151/2001 vieta di adibire le lavoratrici in gravidanza al trasporto e al sollevamento di pesi. Va spostata ad altre mansioni per tutto il periodo del divieto; se non è possibile, si chiede l’intervento dell’ispettorato.

Fonti

Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.

Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.

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