Videoterminali: postazione, pause e visite per chi lavora al PC
In ufficio il computer è lo strumento di tutti, ma anche in negozio, al bar o in officina c’è chi passa ore al gestionale. Qui trovi quando un lavoratore è «videoterminalista», che cosa cambia oltre le 20 ore settimanali, come deve essere la postazione e come la valutazione entra nel DVR.
In breve
- Il Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 riguarda tutti i posti di lavoro con videoterminale; pause e sorveglianza sanitaria valgono per chi lo usa in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali.
- Senza regole del contratto collettivo, il videoterminalista ha diritto a una pausa o a un cambio di attività di 15 minuti ogni 120 di lavoro continuativo (art. 175).
- Le visite del medico competente sono quinquennali, biennali per chi ha compiuto 50 anni o è idoneo con prescrizioni o limitazioni (art. 176).
- La postazione deve rispettare l’Allegato XXXIV: schermo a circa 50-70 cm dagli occhi, piano alto 70-80 cm, sedile regolabile, niente riflessi.
- Registratori di cassa e attrezzature con un piccolo display sono esclusi dal Titolo VII (art. 172, comma 2).
Che cos’è il rischio e chi riguarda
Lavorare a lungo davanti a uno schermo non provoca malattie gravi, ma è una fonte costante di disturbi: affaticamento visivo (bruciore, vista annebbiata, mal di testa), dolori a collo, spalle, schiena e polsi per la postura statica e l’uso di mouse e tastiera, affaticamento mentale per la concentrazione prolungata. L’INAIL ricorda che conta tutto il sistema: schermo, periferiche, programmi, arredo e ambiente.
| Mestiere | Uso tipico del videoterminale |
|---|---|
| Ufficio | gestionale, contabilità, e-mail: spesso oltre 20 ore settimanali |
| Negozio | ordini e contabilità sul computer del retro; la cassa è esclusa |
| Bar e ristorante | gestionale, ordini e prenotazioni; i palmari per le comande con piccolo schermo di solito restano fuori |
| Parrucchiere ed estetista | agenda e gestione alla reception |
| Panificio e pasticceria | ordini e contabilità del titolare o dell’amministrazione |
| Officina | accettazione, preventivi, strumenti di diagnosi |
Nelle piccole imprese il caso tipico è misto: un addetto che alterna computer, banco e clienti. Per lui contano le ore effettive al videoterminale, non il titolo della mansione.
Che cosa dice la legge: Titolo VII e Allegato XXXIV
Il Titolo VII (artt. 172-179) del D.Lgs. 81/2008 parte da tre definizioni dell’art. 173: il videoterminale è qualsiasi schermo alfanumerico o grafico; il posto di lavoro comprende attrezzatura, tastiera, programmi, periferiche, arredo e ambiente circostante; il lavoratore, detto videoterminalista, è chi usa il videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
L’art. 172, comma 2, esclude i posti di guida di veicoli e macchine, i sistemi a bordo dei mezzi di trasporto, quelli destinati soprattutto al pubblico, le calcolatrici, i registratori di cassa e le attrezzature con un piccolo display necessario al loro uso diretto, e le macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Gli obblighi principali:
- art. 174: nella valutazione dei rischi il datore di lavoro analizza i posti di lavoro per i rischi per la vista e gli occhi, la postura e l’affaticamento fisico o mentale, le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, e organizza le postazioni secondo l’Allegato XXXIV;
- art. 175: il videoterminalista ha diritto a interrompere l’attività con pause o cambi di attività. Le modalità le fissa il contratto collettivo, anche aziendale; in mancanza, 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa. Le pause non si cumulano all’inizio o alla fine dell’orario, i tempi di attesa della risposta del sistema non contano come pausa, e la pausa è orario di lavoro a tutti gli effetti;
- art. 176: sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti;
- art. 177: informazione e formazione su misure applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell’attività e protezione di occhi e vista.
Per chi lavora da casa in lavoro agile, il datore di lavoro consegna al lavoratore e al RLS, almeno una volta all’anno, un’informativa scritta sui rischi (L. 81/2017, art. 22).
Come si valuta: ore, postazione, organizzazione
Per i videoterminali non servono misurazioni strumentali nella maggior parte dei casi: basta un’analisi ordinata, che puoi fare tu come datore di lavoro e RSPP.
- Conta le ore: per ogni mansione stima le ore settimanali al videoterminale, al netto delle pause, e annota chi arriva a 20. Attenzione ai part-time e a chi alterna computer e banco.
- Controlla ogni postazione con una lista basata sull’Allegato XXXIV.
- Guarda l’organizzazione: pause effettive, alternanza dei compiti, uso del portatile come postazione fissa.
- Scrivi il risultato nel DVR, con le correzioni da fare.
| Elemento | Requisito minimo dell’Allegato XXXIV |
|---|---|
| Schermo | immagine stabile, luminosità e contrasto regolabili, orientabile e inclinabile, senza riflessi; bordo superiore poco sotto l’altezza degli occhi, a circa 50-70 cm |
| Tastiera e mouse | tastiera separata e inclinabile, spazio per appoggiare gli avambracci, mouse sullo stesso piano |
| Piano di lavoro | poco riflettente, abbastanza ampio, altezza indicativa 70-80 cm, spazio per le gambe |
| Sedile | stabile, altezza regolabile, schienale regolabile con sostegno lombare, girevole |
| Poggiapiedi | a chi lo richiede |
| Portatile | per un uso prolungato, tastiera e mouse esterni e un supporto per lo schermo |
| Ambiente | spazio per muoversi, illuminazione senza abbagliamenti, tende regolabili, rumore e microclima che non disturbino |
Un professionista serve quando i disturbi persistono nonostante le correzioni, quando l’illuminazione è difficile da sistemare o per postazioni particolari: in questi casi coinvolgi il medico competente e, se serve, un esperto di ergonomia.
Misure tipiche
- Tecniche: schermo di fronte all’operatore, all’altezza giusta e lontano da riflessi, per esempio non con la finestra alle spalle o davanti; tende o veneziane regolabili; sedie regolabili e regolate sulla persona; poggiapiedi e leggii portadocumenti a chi servono; tastiera, mouse e supporto esterni per chi usa a lungo il portatile.
- Al banco e alla reception: schermo della cassa o del gestionale orientabile e all’altezza degli occhi, lontano dai riflessi della vetrina; uno sgabello alto per i lavori più lunghi.
- Organizzative: pause o cambi di attività rispettati e non accumulati a fine giornata; alternanza tra computer, telefono, archivio e clienti; stampanti condivise in un locale separato, che invitano anche ad alzarsi.
- Formative: spiegare come regolare sedia e schermo, come impostare le pause e quali disturbi segnalare (art. 177), a cominciare da neoassunti, praticanti e tirocinanti.
- Correzione visiva: se le visite lo indicano e gli occhiali normali non bastano, il datore di lavoro fornisce a sue spese i dispositivi speciali di correzione visiva adatti all’attività (art. 176, comma 6).
Sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti
Chi lavora al videoterminale per 20 ore settimanali è sottoposto a sorveglianza sanitaria, con particolare riguardo ai rischi per la vista e gli occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico (art. 176). Per questo, se in azienda c’è anche un solo videoterminalista, serve un medico competente nominato.
| Visita | Quando |
|---|---|
| Preventiva | prima di adibire il lavoratore alla mansione |
| Periodica | ogni cinque anni; ogni due anni per chi ha compiuto 50 anni e per chi è idoneo con prescrizioni o limitazioni, salvo una frequenza diversa decisa dal medico competente |
| Su richiesta | quando il lavoratore sospetta un peggioramento legato al lavoro, se il medico competente lo ritiene collegato ai rischi |
Il medico classifica il lavoratore come idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, o non idoneo. Per approfondire vedi la guida sul medico competente e la sorveglianza sanitaria.
Come compare nel DVR
Nelle procedure standardizzate il lavoro al videoterminale è una famiglia del Modulo 2 (Titolo VII e Allegato XXXIV), con i pericoli tipici: posture incongrue, movimenti ripetitivi, ergonomia del posto di lavoro, affaticamento visivo. Nel Modulo 3 indichi:
- tra gli strumenti di supporto, la lista di controllo delle postazioni e l’elenco dei videoterminalisti con le ore stimate;
- tra le misure attuate, sedie e schermi regolabili, pause, formazione, medico competente nominato;
- nel programma di miglioramento, le postazioni da correggere, gli acquisti, le visite da programmare, con incaricato e data.
Il documento che prepari con il nostro aiuto alla redazione segnala la «valutazione delle postazioni al videoterminale (Titolo VII)» come valutazione specifica da svolgere o da allegare: la verifica delle postazioni la fai tu sul posto, con il RSPP e il medico competente, dopo la consultazione del RLS o RLST.
Domande frequenti
Chi lavora al computer meno di 20 ore a settimana deve fare la visita?
No: la sorveglianza sanitaria dell’art. 176 riguarda il videoterminalista, cioè chi usa il videoterminale in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le pause. La sua postazione va comunque valutata e sistemata secondo l’Allegato XXXIV, e il lavoratore va informato.
La pausa di 15 minuti ogni due ore è retribuita?
Sì. L’art. 175 considera la pausa parte integrante dell’orario di lavoro, e non può essere assorbita da accordi che riducono l’orario complessivo. Non si può cumulare all’inizio o alla fine della giornata, e il contratto collettivo può stabilire modalità diverse.
Gli occhiali per il computer li paga il datore di lavoro?
Solo i dispositivi speciali di correzione visiva, quando le visite ne evidenziano la necessità e non si possono usare gli occhiali normali (art. 176, comma 6). In quel caso la spesa è a carico del datore di lavoro.
Ogni quanto si fa la visita per i videoterminalisti?
Di regola ogni cinque anni. Diventa ogni due anni per chi ha compiuto 50 anni e per chi è stato giudicato idoneo con prescrizioni o limitazioni. Il medico competente può stabilire una frequenza diversa nei casi particolari.
Il portatile va bene come postazione di lavoro fissa?
Solo con accorgimenti. L’Allegato XXXIV chiede, per un uso prolungato del portatile, una tastiera e un mouse esterni e un supporto che porti lo schermo all’altezza corretta. Senza, collo e polsi lavorano in posizioni scorrette per ore.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 172 (campo di applicazione e esclusioni) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 173 (definizioni) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 175 (svolgimento quotidiano del lavoro, pause) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 176 (sorveglianza sanitaria) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- INAIL, Conoscere il rischio: videoterminali (postazione, ambiente, disturbi) (25 ottobre 2026)
- Legge 22 maggio 2017, n. 81, art. 22 (sicurezza sul lavoro nel lavoro agile) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.
Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.
Per approfondire
- Movimenti ripetitivi e posture: mani, polsi e spalle a rischio
- Medico competente e sorveglianza sanitaria: quando servono
- Formazione sicurezza lavoratori: chi, quante ore, ogni quanto
- Il DVR per la tua attività: Ufficio
- Il DVR per la tua attività: Negozio
- Il DVR per la tua attività: Officina
- Il DVR per la tua attività: Ufficiostudio professionale, agenzia, servizi
- Il DVR per la tua attività: Negozioalimentari, abbigliamento, ferramenta, piccolo commercio
- Il DVR per la tua attività: Officinameccanico, gommista, carrozzeria (formato completo dell’art. 28)
- Il DVR per la tua attività: Bar e ristorantebar, ristorante, pizzeria, trattoria, gelateria
- Il DVR per la tua attività: Parrucchiere ed estetistasalone, barbiere, centro estetico, nail
- Il DVR per la tua attività: Panificio e pasticceriaforno, pasticceria, laboratorio con vendita