Rischio rumore: valori di azione, valutazione e misure
Il rumore va valutato in ogni azienda, ma non sempre serve un fonometro. Qui trovi i valori fissati dal D.Lgs. 81/2008, i casi in cui basta motivare per iscritto che l’esposizione è bassa, quelli in cui serve un tecnico e come il risultato entra nel DVR.
In breve
- Il Titolo VIII, Capo II, del D.Lgs. 81/2008 fissa due valori di azione, 80 e 85 dB(A), e un valore limite di 87 dB(A) sull’esposizione giornaliera.
- Se l’esposizione resta chiaramente sotto 80 dB(A), la valutazione può consistere in una giustificazione scritta nel DVR, senza misure (art. 181, comma 3).
- Se si può fondatamente ritenere che 80 dB(A) siano superati, il datore di lavoro deve far misurare i livelli di rumore (art. 190, comma 2).
- Da 80 dB(A) servono informazione, formazione e otoprotettori a disposizione; oltre 85 dB(A) gli otoprotettori sono obbligatori e scatta la sorveglianza sanitaria.
- La valutazione va programmata almeno ogni quattro anni e rifatta prima se cambiano macchine, orari o lavorazioni (art. 181, comma 2).
Che cos’è e dove si trova nelle piccole imprese
Il rumore danneggia l’udito in modo lento, indolore e irreversibile: l’ipoacusia da rumore si scopre quando è già avanzata. Ma non è l’unico effetto. Anche sotto le soglie di legge il rumore affatica, disturba la concentrazione, costringe ad alzare la voce e può coprire un segnale di allarme o un avvertimento gridato da un collega.
L’esposizione si misura come livello di esposizione giornaliera (LEX,8h, in dB(A)): una media dell’energia sonora ricevuta nella giornata, riportata a otto ore. La scala è logaritmica: ogni 3 dB in più l’energia raddoppia, quindi un’ora vicino a una smerigliatrice pesa più di un’intera giornata di musica di sottofondo.
| Mestiere | Fonti tipiche | Che cosa aspettarsi |
|---|---|---|
| Bar e ristorante | macchina del caffè, lavastoviglie, sala affollata, musica | di solito sotto 80 dB(A); da verificare con musica alta o serate dal vivo |
| Parrucchiere ed estetista | phon, caschi, aspiratori, musica | da stimare con i dati del fabbricante e i tempi di uso degli apparecchi |
| Negozio | musica di sottofondo, impianti frigoriferi, compattatori | in genere molto sotto 80 dB(A) |
| Ufficio | stampanti, telefonate, open space | molto sotto 80 dB(A): il problema è la concentrazione |
| Panificio e pasticceria | impastatrici, planetarie, abbattitori, cappe | da valutare, soprattutto con più macchine accese insieme |
| Officina | avvitatori a impulsi, smerigliatrici, battitura lamiere, compressore, soffiatura | può avvicinarsi o superare 85 dB(A): di norma serve una misura |
Che cosa dice la legge: valori di azione e valore limite
Il rumore è regolato dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008: il Capo I (art. 181) vale per tutti gli agenti fisici, il Capo II (artt. 187-198) è dedicato al rumore. L’art. 189 fissa tre soglie.
| Soglia | Esposizione giornaliera | Picco | Che cosa comporta |
|---|---|---|---|
| Valore inferiore di azione | 80 dB(A) | 135 dB(C) | informazione e formazione (art. 195); otoprotettori messi a disposizione (art. 193); visita su richiesta del lavoratore, se il medico competente la ritiene opportuna (art. 196, comma 2) |
| Valore superiore di azione | 85 dB(A) | 137 dB(C) | programma di misure tecniche e organizzative (art. 192, comma 2); aree segnalate e, se possibile, delimitate (art. 192, comma 3); otoprotettori obbligatori (art. 193); sorveglianza sanitaria (art. 196, comma 1) |
| Valore limite | 87 dB(A) | 140 dB(C) | non va mai superato; qui si tiene conto dell’attenuazione degli otoprotettori (art. 193, comma 2) |
Due precisazioni utili:
- per i valori di azione non si conta la protezione degli otoprotettori: si guarda il rumore a cui il lavoratore è esposto senza DPI;
- se l’esposizione varia molto da un giorno all’altro, si può usare il livello settimanale invece di quello giornaliero, purché resti entro 87 dB(A) e si adottino misure per ridurre i rischi (art. 189, comma 2).
L’art. 190 elenca che cosa considerare: livello, tipo e durata dell’esposizione, anche impulsiva; lavoratrici in gravidanza e minori; interazioni con sostanze ototossiche e vibrazioni; effetti sui segnali di avvertimento; dati di emissione dei fabbricanti; disponibilità di attrezzature meno rumorose. Per musica e attività ricreative l’art. 198 prevede linee guida specifiche: se nel tuo locale c’è musica dal vivo, verificane l’applicazione con il tuo consulente.
Come si valuta: giustificazione scritta o misura fonometrica
La valutazione parte da un inventario semplice: per ogni mansione, quali sorgenti di rumore ci sono e per quanto tempo al giorno. Poi le strade sono due.
Quando basta il giudizio motivato
L’art. 181, comma 3, consente di scrivere nel DVR una giustificazione: la natura e l’entità del rischio non rendono necessaria una valutazione più dettagliata. È la via corretta per l’ufficio, per il negozio e in genere per il bar senza musica alta. La giustificazione non è una frase di rito: indica le sorgenti presenti, i tempi di uso, i dati del fabbricante (il livello di pressione sonora dichiarato nel libretto) e il motivo per cui l’esposizione resta chiaramente sotto 80 dB(A). Per stimare l’emissione delle attrezzature si possono usare anche le banche dati approvate dalla Commissione consultiva permanente, come quella del Portale Agenti Fisici, citando la fonte (art. 190, comma 5-bis).
Quando serve la misura
Se si può fondatamente ritenere che 80 dB(A) possano essere superati, il datore di lavoro deve far misurare i livelli di rumore (art. 190, comma 2), con metodi e strumenti adeguati, secondo le norme tecniche e tenendo conto dell’incertezza (commi 3 e 4). Succede di regola in officina e in carrozzeria, nei laboratori di panificazione con più macchine accese insieme, nei locali con musica alta o serate dal vivo e ogni volta che c’è un dubbio ragionevole.
Chi la fa e ogni quanto
La valutazione va programmata ed eseguita almeno ogni quattro anni da personale qualificato del servizio di prevenzione e protezione, con conoscenze specifiche in materia (art. 181, comma 2). In pratica la giustificazione la puoi scrivere tu, come datore di lavoro e spesso RSPP, mentre le misure fonometriche richiedono un tecnico con strumenti tarati. Va rifatta prima della scadenza quando acquisti macchine rumorose, cambi orari o lavorazioni, o quando la sorveglianza sanitaria lo indica.
Misure tipiche: prima la fonte, poi gli otoprotettori
L’art. 192 chiede di eliminare il rumore alla fonte o di ridurlo al minimo, con quest’ordine logico.
- Tecniche: scegliere all’acquisto le macchine con il livello sonoro dichiarato più basso; spostare compressori e motocondensanti fuori dai locali di lavoro o in vani insonorizzati; silenziatori allo scarico degli utensili pneumatici; pannelli fonoassorbenti in open space.
- Manutenzione: motori, cuscinetti e organi di trasmissione usurati fanno più rumore; un programma di manutenzione è una misura di prevenzione a tutti gli effetti.
- Organizzative: limitare la durata delle lavorazioni più rumorose, non farle in contemporanea, tenere lontano chi non vi è addetto, fissare un volume massimo per la musica di sottofondo e allontanare le casse dal banco.
- Formative: da 80 dB(A) i lavoratori vanno informati e formati sui rischi, sui risultati della valutazione e sull’uso corretto degli otoprotettori (art. 195).
- DPI: inserti o cuffie scelti sentendo i lavoratori, con attenuazione adeguata, né troppo bassa né eccessiva (un otoprotettore che isola troppo fa perdere i segnali di allarme). Da 80 dB(A) vanno messi a disposizione; oltre 85 dB(A) il datore di lavoro ne esige l’uso e ne verifica l’efficacia (art. 193).
Oltre 85 dB(A) le aree vanno segnalate con il cartello di obbligo dei protettori auricolari e, quando è tecnicamente possibile, delimitate con accesso limitato (art. 192, comma 3).
Sorveglianza sanitaria: quando è obbligatoria
L’art. 196 distingue due casi.
- Esposizione oltre 85 dB(A): la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, di norma annuale. Il medico competente può stabilire una periodicità diversa, motivandola nel DVR e comunicandola al RLS o RLST.
- Esposizione oltre 80 dB(A): la visita si estende ai lavoratori che la chiedono, se il medico competente ne conferma l’opportunità.
Se l’esposizione resta sotto 80 dB(A), come quasi sempre in ufficio e in negozio, la legge non prevede sorveglianza per il rumore. Se invece la sorveglianza è dovuta e il medico competente non è ancora nominato, va nominato: vedi la guida sul medico competente e la sorveglianza sanitaria.
Come compare nel DVR
Nelle procedure standardizzate il rumore è una famiglia del Modulo 2 («Agenti fisici: rumore», con rinvio al Titolo VIII, Capi I e II). Nel Modulo 3 indichi, per area e mansione:
- tra gli strumenti di supporto, la relazione fonometrica oppure i dati del fabbricante e la banca dati usati per la giustificazione;
- tra le misure attuate, ciò che già fai: macchine silenziate, compressore separato, volume della musica regolato, otoprotettori consegnati;
- nel programma di miglioramento, le misure da adottare, chi se ne occupa e entro quando, per esempio la misura fonometrica da far eseguire o la scelta di un phon più silenzioso alla prossima sostituzione.
Il documento che prepari con il nostro aiuto alla redazione segnala la «valutazione del rischio rumore (Titolo VIII, Capo II)» come valutazione specifica da svolgere o da allegare: non sostituisce le misure del tecnico e non decide al posto tuo, del RSPP e del medico competente, dopo la consultazione del RLS o RLST.
Domande frequenti
La valutazione del rumore è obbligatoria anche in ufficio?
Sì, il rumore va considerato in ogni DVR. In ufficio però l’esposizione resta di solito molto sotto 80 dB(A): basta una giustificazione scritta che spieghi perché non serve una valutazione più dettagliata (art. 181, comma 3), senza misure fonometriche.
Ogni quanto va rifatta la valutazione del rumore?
Va programmata almeno ogni quattro anni (art. 181, comma 2). Va rifatta prima se acquisti macchine rumorose, cambi lavorazioni o orari, o se la sorveglianza sanitaria segnala un problema.
Chi può fare le misure fonometriche?
La legge chiede personale qualificato con conoscenze specifiche in materia, nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione (art. 181, comma 2). In pratica serve un tecnico con fonometro tarato che applichi le norme tecniche e riporti l’incertezza delle misure.
Con la musica alta nel locale devo dare i tappi ai camerieri?
Dipende dall’esposizione. Se la valutazione indica che si superano 80 dB(A), gli otoprotettori vanno messi a disposizione; oltre 85 dB(A) l’uso diventa obbligatorio. Prima però conviene ridurre il volume e spostare le casse: è la misura alla fonte che la legge chiede per prima.
Sotto 80 dB(A) serve la visita dal medico competente per il rumore?
No. La sorveglianza sanitaria per il rumore è obbligatoria oltre 85 dB(A) e, su richiesta del lavoratore, oltre 80 dB(A) se il medico competente la ritiene opportuna (art. 196). Sotto 80 dB(A) non è prevista per questo rischio.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 181 (valutazione dei rischi da agenti fisici) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 189 (valori limite di esposizione e valori di azione) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 190 (valutazione del rischio rumore) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 193 (uso dei dispositivi di protezione individuali) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 196 (sorveglianza sanitaria) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- Portale Agenti Fisici (INAIL, Regione Toscana, AUSL), Rumore: descrizione del rischio e banca dati (25 ottobre 2026)
Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.
Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.
Per approfondire
- Valutare i rischi: il metodo per una piccola azienda
- Medico competente e sorveglianza sanitaria: quando servono
- Vibrazioni mano-braccio e corpo intero: valutazione e misure
- Il DVR per la tua attività: Officina
- Il DVR per la tua attività: Panificio e pasticceria
- Il DVR per la tua attività: Bar e ristorante
- Il DVR per la tua attività: Officinameccanico, gommista, carrozzeria (formato completo dell’art. 28)
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- Il DVR per la tua attività: Negozioalimentari, abbigliamento, ferramenta, piccolo commercio
- Il DVR per la tua attività: Ufficiostudio professionale, agenzia, servizi