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Aggiornamento del DVR: quando rifarlo e in quanti giorni

Molti datori di lavoro credono che il DVR vada rifatto ogni anno. La legge dice un’altra cosa: il documento segue la vita dell’azienda e va rielaborato quando qualcosa cambia davvero, entro 30 giorni.

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In breve

  • Il D.Lgs. 81/2008 non fissa una scadenza annuale del DVR: l’aggiornamento dipende dagli eventi (art. 29, comma 3).
  • Dopo una modifica significativa, un infortunio significativo o esiti della sorveglianza sanitaria, la valutazione si rifà subito e il documento entro 30 giorni.
  • Le misure aggiornate si documentano subito e si comunicano al RLS o RLST, senza aspettare la nuova versione.
  • Il documento rielaborato ha bisogno di una nuova data certa.
  • Alcune valutazioni specifiche hanno tempi propri: quella degli agenti fisici, per esempio, almeno ogni quattro anni.

Il DVR scade ogni anno?

No. Il D.Lgs. 81/2008 non fissa una scadenza annuale, né una durata di validità del documento. L’art. 29, comma 3, lega l’aggiornamento agli eventi: il DVR resta valido finché descrive la realtà dell’azienda e va rielaborato quando questa cambia in modo significativo. Anche il modello delle procedure standardizzate parla della valutazione come di un processo dinamico.

Una revisione periodica, anche senza novità, resta una buona abitudine: serve a controllare che locali, attrezzature e mansioni siano ancora quelli descritti. Nelle aziende con più di 15 lavoratori c’è anche un’occasione fissata dalla legge: la riunione periodica, almeno una volta all’anno, in cui datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS esaminano il documento di valutazione dei rischi (art. 35).

Quando il DVR va rielaborato

L’art. 29, comma 3, indica quattro situazioni:

  1. modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative per la salute e sicurezza dei lavoratori;
  2. evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  3. infortuni significativi;
  4. risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.

Che cosa sia «significativo» non è definito da un elenco: lo decidi con il RSPP, chiedendoti se il cambiamento introduce un pericolo nuovo, modifica un’esposizione o rende inadeguata una misura. Alcuni esempi nelle piccole attività:

AttivitàEventoPerché conta
BarApre una cucina con friggitrice e piastraNuovi pericoli di ustione e incendio, nuove mansioni
PanificioIntroduce il turno di notte o un nuovo fornoLavoro notturno e sorveglianza sanitaria, calore, nuova attrezzatura
OfficinaInizia a fare verniciaturaAgenti chimici, possibili atmosfere esplosive, cabina di verniciatura
SaloneIl medico competente segnala dermatiti ripetuteEsito della sorveglianza sanitaria: rivedere prodotti, guanti e procedure
NegozioSi trasferisce in un locale con soppalcoLuoghi di lavoro diversi, scale, vie di esodo
UfficioUn lavoratore cade dalla scala dell’archivio e resta a casa per settimaneInfortunio significativo: capire la causa e cambiare le misure

Anche l’arrivo di una lavoratrice in gravidanza, di un apprendista minorenne o di una mansione nuova richiede di verificare la valutazione per quelle persone. Se la valutazione esistente copre già la situazione, basta documentarlo.

I tempi: subito ed entro 30 giorni

La legge distingue due momenti.

QuandoChe cosa fare
SubitoRielaborare la valutazione, aggiornare le misure di prevenzione, documentarle e comunicarle al RLS o RLST
Entro 30 giorni dall’eventoRielaborare il documento, con il RSPP e il medico competente se previsto, dopo la consultazione del RLS o RLST

I 30 giorni riguardano il documento, non la sicurezza. Se dopo un infortunio all’affettatrice risulta che manca una protezione, la misura si adotta subito e si mette per iscritto, per esempio con una nota datata allegata al DVR, senza aspettare la nuova versione.

La rielaborazione segue le stesse regole della prima stesura: collaborazione del RSPP e, ove previsto, del medico competente, consultazione preventiva del RLS (art. 29, commi 1 e 2). Se un infortunio ha dato il via all’aggiornamento, la guida sugli infortuni sul lavoro spiega anche gli altri adempimenti.

Come procedere, passo per passo

  1. Annota l’evento con data e descrizione: che cosa è cambiato e chi è coinvolto.
  2. Valuta subito con il RSPP se il cambiamento è significativo e quali pericoli tocca; coinvolgi il medico competente se c’è sorveglianza sanitaria.
  3. Adotta le misure urgenti e mettile per iscritto con una nota datata.
  4. Comunica al RLS o RLST le misure aggiornate e consultalo sulla nuova valutazione.
  5. Rielabora le parti del documento che cambiano: Modulo 1.2 se cambiano fasi o mansioni, Modulo 2 per i pericoli, Modulo 3 per misure e programma.
  6. Firma e fissa la data certa entro 30 giorni dall’evento.
  7. Informa i lavoratori interessati sulle novità che li riguardano e, se serve, organizza la formazione.

Non serve riscrivere tutto da capo: si aggiornano le parti toccate dal cambiamento. Il risultato però deve restare un documento unico e coerente, non una pila di fogli aggiunti nel tempo.

La data certa del documento aggiornato

Ogni versione rielaborata è un nuovo documento e ha bisogno di una propria data certa: firma del datore di lavoro e, ai fini della prova della data, firme di RSPP, RLS o RLST e medico competente se nominato, oppure PEC o un’altra forma prevista dalla legge quando mancano medico competente o RLS. È proprio la data certa a dimostrare che hai rispettato i 30 giorni. Le modalità sono spiegate nella guida sulla data certa del DVR.

Indica sulla copertina il numero di revisione e il motivo dell’aggiornamento: chi legge, compreso l’organo di vigilanza, capisce subito che cosa è cambiato e quando.

Che cosa conservare

Il DVR in vigore si custodisce nell’unità produttiva (art. 29, comma 4). Insieme è utile tenere in ordine:

  • le versioni precedenti, ciascuna con la sua prova della data;
  • le note sulle misure immediate adottate dopo l’evento e la comunicazione al RLS o RLST;
  • la traccia della consultazione del RLS o RLST su ogni rielaborazione;
  • le valutazioni specifiche con data e autore (rumore, agenti chimici, videoterminali, carichi), con le eventuali misurazioni;
  • l’analisi degli infortuni e dei quasi infortuni che hanno portato all’aggiornamento;
  • le indicazioni del medico competente utili alla valutazione, in una forma che non riveli dati sanitari individuali;
  • i verbali della riunione periodica, se hai più di 15 lavoratori.

Così, se qualcuno chiede perché il documento è cambiato, la risposta è già scritta.

Le valutazioni che hanno tempi propri

Oltre alla regola generale, alcune valutazioni specifiche hanno una periodicità fissata dalla legge:

  • agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima): valutazione almeno ogni quattro anni e aggiornamento quando cambiamenti la rendono superata o quando lo richiede la sorveglianza sanitaria (art. 181, comma 2);
  • agenti chimici: aggiornamento periodico e comunque in caso di mutamenti importanti o quando lo richiedono gli esiti della sorveglianza sanitaria (art. 223, comma 7).

Hanno scadenze proprie anche adempimenti collegati al DVR, come l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, dei preposti e degli addetti alle emergenze. Non obbligano a rifare il documento, ma vanno seguiti nel programma di miglioramento; i dettagli sono nella guida sulla formazione dei lavoratori.

Domande frequenti

Ogni quanto si aggiorna il DVR?

Non c’è una cadenza fissa. Il documento va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione, evoluzione della tecnica, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria (art. 29, comma 3). Alcune valutazioni specifiche, come quella del rumore, hanno invece una periodicità propria.

Se assumo un nuovo dipendente devo aggiornare il DVR?

Non necessariamente. Se il nuovo lavoratore svolge una mansione già valutata, nelle stesse condizioni, il documento resta valido: devi però informarlo, formarlo e, se previsto, mandarlo alla visita del medico competente. Va rivista invece la valutazione se arriva una mansione nuova o una persona con esigenze particolari, come una lavoratrice in gravidanza o un minorenne.

Se cambio sede devo rifare il DVR?

Di regola sì: nuovi locali vuol dire luoghi di lavoro, impianti, vie di esodo e spesso attrezzature diversi. Il DVR si riferisce all’unità produttiva in cui è custodito e deve descriverla. Rielaboralo entro 30 giorni dal trasferimento, adottando subito le misure necessarie.

Che cosa succede se non aggiorno il DVR?

Durante un accesso, l’organo di vigilanza confronta il documento con la realtà: un DVR che descrive locali, macchine o mansioni che non esistono più non dimostra una valutazione attuale e può portare a prescrizioni. Soprattutto, misure pensate per una situazione superata lasciano scoperti i lavoratori.

Il DVR aggiornato va firmato di nuovo da tutti?

Sì: ogni versione rielaborata va firmata dal datore di lavoro e deve avere una propria data certa, con le firme di RSPP, RLS o RLST e medico competente se nominato, oppure con PEC o un’altra forma prevista dalla legge. Conserva anche le versioni precedenti.

Fonti

Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.

Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.

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