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Rischio chimico e cancerogeno: adempimenti per le piccole imprese

Quasi ogni piccola impresa usa prodotti chimici: detergenti nel bar, tinture dal parrucchiere, solventi in officina. Il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 chiede di valutarli in modo specifico e, per gli agenti cancerogeni, aggiunge regole più severe. Ecco che cosa fare, nell’ordine.

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In breve

  • Il rischio chimico richiede una valutazione specifica (art. 223), basata sulle schede di dati di sicurezza, sulle quantità e sul modo di esposizione.
  • Se la valutazione conclude per un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, bastano le misure generali, senza misure specifiche né sorveglianza sanitaria (art. 224, comma 2).
  • Per agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione valgono regole più severe: sostituzione, esposizione minima, informazione, registro degli esposti.
  • Da 11 a 50 lavoratori, con questi rischi, le procedure standardizzate non si applicano e il DVR va redatto nel formato completo (art. 29, comma 7).
  • Misurazioni e valutazioni con modelli di calcolo richiedono un tecnico competente: il DVR lo segnala e lo programma.

Che cosa prevede il Titolo IX

Il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 riguarda le sostanze pericolose ed è diviso in capi. Due interessano quasi tutte le piccole imprese:

  • Capo I, agenti chimici (artt. 221-232): le sostanze e le miscele pericolose usate o presenti al lavoro, anche quando si formano durante la lavorazione, compresi detergenti, colle, vernici, solventi e polveri;
  • Capo II, agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione (artt. 233-245): le sostanze e miscele classificate in categoria 1A o 1B dal regolamento europeo CLP e le sostanze, miscele e procedimenti elencati nell’Allegato XLII (art. 234).

Il punto di partenza è sempre lo stesso: fare l’inventario dei prodotti che usi, con le loro schede di dati di sicurezza. Il fornitore deve trasmettere le informazioni sugli agenti chimici pericolosi che fornisce, e i lavoratori devono poter accedere alle schede (art. 227). Conservale in una cartella, cartacea o digitale, aggiornata a ogni nuovo acquisto.

Come si valuta il rischio chimico

Prima di tutto il datore di lavoro verifica se in azienda ci sono agenti chimici pericolosi. Poi valuta i rischi considerando (art. 223, comma 1):

  • le proprietà pericolose degli agenti;
  • le informazioni del fornitore, a partire dalla scheda di dati di sicurezza;
  • il livello, il modo e la durata dell’esposizione;
  • le circostanze di lavoro e le quantità usate;
  • i valori limite di esposizione professionale e i valori limite biologici;
  • gli effetti delle misure di prevenzione adottate o da adottare;
  • le conclusioni della sorveglianza sanitaria, se già effettuata.

La valutazione considera anche le attività in cui l’esposizione può essere più alta, come pulizia e manutenzione, e l’effetto combinato di più agenti (commi 2 e 3). Per un’attività nuova si fa prima di iniziare (comma 6) e va aggiornata periodicamente, dopo cambiamenti significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo richiede (comma 7).

Nella pratica le piccole imprese usano spesso modelli di calcolo pubblicati da enti pubblici e Regioni, che combinano pericolosità, quantità, modalità d’uso e tempo di esposizione. Quando il risultato non è chiaro, servono misurazioni con metodiche standardizzate (art. 225, comma 2). È un lavoro da tecnico competente: il RSPP ti dice se può farlo o se serve uno specialista.

Rischio irrilevante per la salute: che cosa cambia

L’esito della valutazione decide che cosa devi fare dopo.

Esito della valutazioneChe cosa si applica
Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, con misure generali sufficientiLe misure generali dell’art. 224, comma 1; non si applicano gli artt. 225 (misure specifiche), 226 (incidenti ed emergenze), 229 (sorveglianza sanitaria) e 230 (cartelle sanitarie)
Rischio non irrilevante per la saluteMisure specifiche, disposizioni per incidenti ed emergenze, sorveglianza sanitaria con il medico competente

Le misure generali dell’art. 224 sono buona organizzazione del lavoro: attrezzature adatte e mantenute, meno lavoratori esposti e per meno tempo, igiene, quantità minime di prodotto in uso, metodi di lavoro corretti anche per stoccaggio, trasporto e rifiuti.

Se il rischio non è irrilevante, le misure specifiche seguono un ordine preciso (art. 225): prima la sostituzione con un prodotto meno pericoloso; poi la progettazione dei processi e i controlli tecnici; le protezioni collettive alla fonte, come l’aspirazione localizzata; i dispositivi di protezione individuale; infine la sorveglianza sanitaria. I risultati delle misurazioni si allegano al DVR e si comunicano al RLS.

La conclusione «rischio irrilevante» va motivata nel DVR: quali prodotti, quali quantità, quale metodo. Non è un’etichetta da mettere a priori.

Agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione

Per questi agenti il Capo II aggiunge obblighi più stringenti, che si sommano a quelli del Capo I:

  • Valutazione dell’esposizione per tutte le vie, compreso l’assorbimento attraverso la pelle (art. 236). Il DVR riporta le attività interessate, i quantitativi, il numero di lavoratori esposti, l’esposizione se nota, le misure e i dispositivi adottati, le indagini fatte per sostituire l’agente. La valutazione si ripete a ogni modifica significativa del processo e comunque ogni tre anni.
  • Sostituzione con una sostanza o un procedimento meno nocivo, se tecnicamente possibile; altrimenti sistema chiuso; altrimenti esposizione ridotta al livello più basso tecnicamente possibile (art. 235).
  • Informazione e formazione prima di adibire il lavoratore all’attività e almeno ogni cinque anni, con etichette leggibili su impianti e contenitori (art. 239).
  • Sorveglianza sanitaria per i lavoratori per cui la valutazione evidenzia un rischio per la salute (art. 242).
  • Registro di esposizione: per questi lavoratori il datore di lavoro istituisce e aggiorna, tramite il medico competente, un registro con l’attività svolta, l’agente e, se noto, il valore dell’esposizione; una copia va all’INAIL e all’organo di vigilanza, con le variazioni comunicate ogni tre anni (art. 243).

Con il decreto dell’11 febbraio 2021 l’Allegato XLII comprende anche i lavori che espongono alle emissioni dei motori diesel e quelli con penetrazione cutanea degli oli minerali già usati nei motori: riguardano da vicino le officine.

Procedure standardizzate e rischio chimico

Le procedure standardizzate del decreto interministeriale del 30 novembre 2012 semplificano il DVR, ma non per tutti i rischi. L’art. 29, comma 7, le esclude per le aziende da 11 a 50 lavoratori in cui si svolgono attività che espongono a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, ad agenti cancerogeni o mutageni, a sostanze tossiche per la riproduzione o connessi all’amianto. In questi casi il DVR va redatto nel formato completo dell’art. 28.

Fino a 10 lavoratori la situazione è meno netta. Il comma 5 esclude dalle procedure standardizzate solo alcune attività particolari, e l’art. 236 cita espressamente il DVR redatto con le procedure standardizzate tra quelli che riportano i dati sui cancerogeni. La lettura è però dibattuta: la scelta del formato va confermata con il RSPP. In ogni caso la valutazione specifica del rischio chimico va fatta, in qualunque formato.

Per capire quale formato fa per te, vedi procedure standardizzate e lo strumento quale formato di DVR.

Esempi nei mestieri più comuni

Bar e ristorante

Detergenti per stoviglie e superfici, sgrassanti per la cucina, disincrostanti per macchine del caffè e lavastoviglie: alcuni sono corrosivi o irritanti. Con dosatori, guanti adatti e quantità ridotte la valutazione può arrivare a un rischio irrilevante per la salute, ma va motivata prodotto per prodotto. Non mescolare mai prodotti diversi, per esempio a base di cloro e acidi.

Parrucchiere ed estetista

Tinture, decoloranti, prodotti per permanente e lisciatura contengono sostanze irritanti e sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie. Alcuni trattamenti liscianti possono liberare formaldeide, classificata cancerogena di categoria 1B: se la scheda la segnala, entri nel Capo II. Misure tipiche: guanti monouso adatti, preparazione delle miscele in zona aerata o con aspirazione, scelta di prodotti senza le sostanze più pericolose.

Panificio e pasticceria

La polvere di farina e alcuni additivi sono sensibilizzanti per le vie respiratorie e possono causare riniti e asma. Contano il modo di versare e setacciare, la pulizia con aspiratore o a umido invece della scopa, l’aspirazione alle impastatrici.

Officina

Oli, grassi, solventi, liquidi per freni e prodotti per carrozzeria espongono a rischi chimici; i gas di scarico dei motori diesel e gli oli minerali usati rientrano nell’Allegato XLII. Servono aspirazione dei gas di scarico alla fonte, guanti adatti agli oli, ricambio d’aria. Con queste esposizioni, da 11 lavoratori in su il DVR va nel formato completo. Vedi officina e la scheda agenti chimici.

Domande frequenti

Il rischio chimico va valutato anche per i detergenti del bar?

Sì. Anche i detergenti professionali sono agenti chimici pericolosi se classificati, per esempio corrosivi o irritanti. La valutazione considera le schede di dati di sicurezza, le quantità e il modo d’uso; con misure semplici può concludere per un rischio irrilevante per la salute, ma la conclusione va scritta e motivata nel DVR.

Che cosa significa rischio irrilevante per la salute?

È l’esito di una valutazione che dimostra un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, con le sole misure generali dell’art. 224. In quel caso non si applicano le misure specifiche, le disposizioni per le emergenze e la sorveglianza sanitaria del Capo I. Se l’esito è diverso, serve anche il medico competente.

Dove trovo le schede di dati di sicurezza?

Le fornisce il fornitore del prodotto professionale, di solito alla prima consegna e a ogni aggiornamento; molti produttori le pubblicano anche sul proprio sito. Devono essere in italiano. Conservale in una cartella accessibile ai lavoratori, come chiede l’art. 227.

Un’officina deve tenere il registro degli esposti a cancerogeni?

Dipende dall’esito della valutazione. I gas di scarico dei motori diesel e gli oli minerali usati sono nell’Allegato XLII, quindi rientrano nel Capo II; se la valutazione evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori, scattano sorveglianza sanitaria e registro di esposizione (artt. 242 e 243). La valutazione va fatta con un tecnico competente.

Con il rischio chimico posso usare le procedure standardizzate?

Da 11 a 50 lavoratori no: l’art. 29, comma 7, richiede il formato completo. Fino a 10 lavoratori la lettura è dibattuta e la scelta va confermata con il RSPP. In ogni caso la valutazione specifica del rischio chimico va fatta.

Fonti

Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.

Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.

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