Rischi

Stress lavoro-correlato: come valutarlo in una piccola impresa

Lo stress lavoro-correlato non riguarda solo le grandi aziende: il D.Lgs. 81/2008 chiede di valutarlo anche nel bar con due camerieri o nello studio con una segretaria. Qui trovi che cosa si valuta, con quale metodo, come si fa quando si è in pochi e come il risultato entra nel DVR.

Aggiornato il

In breve

  • La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria per ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore (art. 28, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 81/2008).
  • Si valuta l’organizzazione del lavoro, non la fragilità delle singole persone: turni, carichi, ruoli, rapporti, conciliazione con la vita privata.
  • Il percorso indicato dalla Commissione consultiva ha una fase preliminare obbligatoria e una fase approfondita solo se le misure correttive non bastano.
  • Nelle imprese fino a 5 lavoratori la fase approfondita può essere sostituita da riunioni che coinvolgono direttamente i lavoratori.
  • Il risultato, con le misure decise e il piano di monitoraggio, va scritto nel DVR, insieme alla lista di controllo usata.

Che cos’è e dove nasce nelle piccole imprese

Lo stress lavoro-correlato è la condizione che si crea quando le richieste del lavoro superano in modo persistente le risorse e le possibilità di chi lo svolge. Non è una malattia e non è un difetto del carattere: è un rischio che nasce dall’organizzazione del lavoro e, se trascurato, può portare a disturbi fisici e psicologici, assenze, errori e infortuni.

Per questo la valutazione guarda a come è organizzato il lavoro, non alle persone una per una. Nelle piccole attività i fattori ricorrenti sono pochi e riconoscibili:

MestiereFattori tipici
Bar e ristorantepicchi di servizio, orari spezzati e serali, festivi, carenza di personale, clienti alterati
Parrucchiere ed estetistaappuntamenti ravvicinati, pause saltate, sabato pieno, obiettivi di vendita
Negozioclienti difficili, responsabilità del contante, timore di furti, lavoro da soli
Ufficio e studioscadenze fiscali o processuali, interruzioni continue, e-mail e telefonate fuori orario, ruoli poco chiari
Panificio e pasticcerialavoro notturno, ritmi serrati nelle festività, sonno irregolare
Officinaurgenze dei clienti, picchi stagionali come il cambio gomme, rapporti con le assicurazioni

Che cosa dice la legge

L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 elenca lo stress lavoro-correlato tra i rischi da valutare, «secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004», recepito in Italia con l’accordo interconfederale del 9 giugno 2008.

Il comma 1-bis aggiunge che la valutazione segue le indicazioni della Commissione consultiva permanente (art. 6, comma 8, lettera m-quater). Le indicazioni sono state approvate il 17 novembre 2010 e diffuse con la lettera circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010. L’obbligo, fissato in origine al 1° agosto 2010, è stato differito al 31 dicembre 2010.

Le indicazioni chiedono un percorso in due fasi:

  • una valutazione preliminare, sempre necessaria, basata su indicatori oggettivi e verificabili;
  • una valutazione approfondita, solo se la fase preliminare fa emergere un rischio e le misure correttive adottate risultano inefficaci.

C’è una particolarità rispetto agli altri rischi: per i fattori di contenuto e di contesto bisogna sentire i lavoratori e/o il RLS o RLST, non solo consultare il rappresentante a cose fatte. Lo stress resta inoltre dentro le procedure standardizzate: non è tra i rischi che le escludono.

Come si fa la valutazione preliminare

Il metodo più usato è quello dell’INAIL (manuale aggiornato nel 2017, con una piattaforma online gratuita). La fase preliminare si basa su una lista di controllo divisa in tre aree.

Eventi sentinella

Dieci indicatori aziendali, di cui si osserva l’andamento negli ultimi anni: infortuni, assenze per malattia, assenze dal lavoro, ferie non godute, rotazione del personale, turnover, procedimenti disciplinari, richieste di visite straordinarie al medico competente, segnalazioni formalizzate di lamentele, istanze giudiziarie per licenziamento, demansionamento o molestie.

Contenuto del lavoro

Quattro dimensioni: ambiente di lavoro e attrezzature, pianificazione dei compiti, carico e ritmo di lavoro, orario di lavoro (turni, notte, straordinari).

Contesto del lavoro

Sei dimensioni: funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’organizzazione, evoluzione della carriera, autonomia decisionale e controllo, rapporti interpersonali, interfaccia casa-lavoro.

Tre regole pratiche dal manuale INAIL:

  • la lista è uno strumento collettivo: si compila per gruppo omogeneo di lavoratori, o per l’intera azienda sotto i 30 lavoratori circa, e non va data ai singoli come un questionario;
  • ogni risposta deve poter essere verificata con documenti: libro unico, prospetto di ferie e permessi, turni, comunicazioni dei lavoratori;
  • il punteggio colloca il rischio in tre fasce. Se è non rilevante, lo scrivi nel DVR con un piano di monitoraggio; se è medio o alto, adotti azioni correttive e ne verifichi l’efficacia; se non funzionano, passi alla fase approfondita.

Quando si è in tre o quattro, un solo episodio pesa molto sugli eventi sentinella: annota accanto ai numeri la spiegazione dei casi particolari.

Nelle piccole imprese: chi la fa e quando serve un professionista

La valutazione la fai tu come datore di lavoro, con il RSPP (spesso sei tu stesso), il medico competente se è nominato, e sentendo i lavoratori o il RLS/RLST. In un bar si possono distinguere due gruppi omogenei, sala e cucina; in un panificio, laboratorio notturno e vendita; in un ufficio piccolo basta di solito un gruppo unico.

Le indicazioni della Commissione prevedono una semplificazione importante: fino a 5 lavoratori, al posto di questionari, focus group o interviste della fase approfondita, puoi usare riunioni che coinvolgano direttamente i lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia. Tieni traccia scritta di chi ha partecipato, dei problemi emersi e delle decisioni.

Quando conviene un professionista (psicologo del lavoro, consulente esperto di rischi psicosociali):

  • la lista di controllo dà un rischio alto;
  • le azioni correttive non hanno funzionato e devi passare alla fase approfondita;
  • ci sono segnali seri: conflitti aperti, segnalazioni di molestie, assenze che si ripetono.

La legge non fissa una scadenza: la valutazione si rifà quando cambia l’organizzazione in modo significativo (art. 29, comma 3) e, secondo le indicazioni dei servizi regionali riprese dall’INAIL, è ragionevole ripeterla dopo due o tre anni.

Misure tipiche e ruolo del medico competente

Le misure contro lo stress sono quasi sempre organizzative e costano poco. Le più frequenti nelle piccole attività:

  • turni pubblicati in anticipo e cambi concordati, con riposi e pause effettivi (D.Lgs. 66/2003);
  • rinforzi nei picchi prevedibili: festività in panificio, cambio gomme in officina, sabato in salone, scadenze fiscali in studio;
  • agenda realistica: tempi tecnici tra un appuntamento e l’altro, una pausa pranzo che non salta;
  • compiti e responsabilità chiari, scritti per chi entra e per chi sostituisce;
  • regole sulle comunicazioni fuori orario in ufficio;
  • una procedura per i clienti aggressivi e per chi lavora da solo (vedi aggressioni e violenza);
  • una riunione breve e periodica in cui i lavoratori possono segnalare i problemi;
  • formazione di chi coordina il lavoro (preposto, responsabile di sala) sulla gestione dei carichi e dei conflitti.

La legge non prevede una sorveglianza sanitaria specifica per lo stress. Se il medico competente è già nominato per altri rischi, partecipa alla valutazione e le sue segnalazioni contano tra gli indicatori. Il lavoro notturno, tipico del panificio, ha invece regole proprie di controllo sanitario (D.Lgs. 66/2003, art. 14).

Come compare nel DVR

Nelle procedure standardizzate lo stress ha una famiglia propria nel Modulo 2, «Stress lavoro-correlato», con la domanda se il pericolo è presente e per quali mansioni. Nel Modulo 3 indichi le misure già attuate (turni, pause, procedure) e quelle del programma di miglioramento, con priorità, responsabile e tempi.

Al DVR alleghi o richiami:

  • la lista di controllo compilata, con la data, i gruppi omogenei e i nomi di chi l’ha compilata;
  • il modo in cui hai sentito i lavoratori o il RLS/RLST (verbale della riunione);
  • il risultato e, se il rischio è non rilevante, il piano di monitoraggio.

Il documento che prepari con il nostro aiuto alla redazione segnala la «valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1-bis)» come valutazione specifica da svolgere o da allegare: non la sostituisce e non decide al posto tuo, del RSPP e dei lavoratori.

Domande frequenti

La valutazione dello stress è obbligatoria anche con un solo dipendente?

Sì. L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 chiede di valutare tutti i rischi, stress lavoro-correlato compreso, a ogni datore di lavoro che ha almeno un lavoratore. Con pochi lavoratori il percorso è più semplice, ma va fatto e scritto nel DVR.

Devo far compilare un questionario ai miei dipendenti?

Non nella fase preliminare: la lista di controllo INAIL è collettiva e si compila per gruppo di lavoratori, sentendo i lavoratori o il RLS/RLST. I questionari appartengono alla fase approfondita, e fino a 5 lavoratori possono essere sostituiti da riunioni con i lavoratori.

Ogni quanto va rifatta la valutazione dello stress lavoro-correlato?

La legge non fissa una scadenza. Va rielaborata quando cambia in modo significativo l’organizzazione del lavoro o dopo eventi rilevanti (art. 29, comma 3). Le indicazioni dei servizi regionali, riprese nel manuale INAIL, considerano ragionevole ripeterla dopo due o tre anni.

Serve per forza uno psicologo?

No, la legge non lo impone per la fase preliminare, che il datore di lavoro può svolgere con il RSPP e il medico competente sentendo i lavoratori. Un professionista diventa utile se il rischio risulta alto o se le misure correttive non funzionano e serve la fase approfondita.

Molestie e violenza rientrano nella valutazione dello stress?

Sono fattori che possono generare stress, ma l’accordo europeo del 2004 non le tratta direttamente. Dal 31 ottobre 2025 l’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 chiede di programmare misure di prevenzione di condotte violente o moleste: conviene valutarle come rischio a sé, oltre che come indicatore di stress.

Fonti

Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.

Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.

Per approfondire

Tutte le pagine