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Procedure standardizzate: il modello ministeriale del DVR

Il decreto interministeriale del 30 novembre 2012 ha dato alle piccole aziende un modello ufficiale per valutare i rischi e scrivere il DVR. Ecco a chi si applica, come si compilano i moduli e dove si sbaglia più spesso.

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In breve

  • Fino a 10 lavoratori la valutazione si fa di norma con le procedure standardizzate; da 11 a 50 è una facoltà, salvo le esclusioni dell’art. 29, comma 7.
  • Il modello ha una copertina con le firme e quattro moduli: 1.1 azienda, 1.2 lavorazioni e mansioni, 2 pericoli, 3 valutazione, misure e programma di miglioramento.
  • Il modello non impone un punteggio di probabilità per gravità, ma chiede di applicare i metodi previsti dalla legge per i rischi specifici.
  • Secondo la risposta all’interpello n. 7/2012, anche fino a 10 lavoratori si può redigere il DVR nel formato completo dell’art. 28.

Che cosa sono le procedure standardizzate

L’art. 29 del D.Lgs. 81/2008 prevede che le aziende più piccole valutino i rischi sulla base di procedure standardizzate. Le procedure sono state adottate con il decreto interministeriale del 30 novembre 2012 e pubblicate dal Ministero del Lavoro con la relativa modulistica, compilabile anche in formato elettronico.

Non sono un documento in più: il modello compilato è il DVR, in una forma guidata. Lo scopo dichiarato è offrire un riferimento per effettuare la valutazione e il suo aggiornamento, individuare le misure di prevenzione e protezione ed elaborare il programma di miglioramento.

Il decreto collega l’assolvimento degli obblighi degli artt. 17, 28 e 29 all’adozione e all’efficace attuazione del modello. Compilare i moduli quindi non basta: le misure scritte devono essere applicate davvero. Il periodo in cui era ammessa l’autocertificazione della valutazione si è chiuso nel 2013.

A chi si applicano

LavoratoriRegolaEsclusioni
Fino a 10Le procedure si applicano (art. 29, comma 5)Aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, fabbriche e depositi di esplosivi (art. 31, comma 6)
Da 11 a 50Le procedure si possono applicare (art. 29, comma 6)Le stesse aziende e quelle che espongono a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o all’amianto (art. 29, comma 7)
Oltre 50Non si applicanoDVR completo dell’art. 28

I lavoratori si contano secondo l’art. 4 del D.Lgs. 81/2008: non entrano nel computo, per esempio, i collaboratori familiari, i tirocinanti e i lavoratori in prova; part-time e somministrati contano in base alle ore lavorate nel semestre; gli stagionali si contano a prescindere dalla durata del contratto.

Il caso più delicato è il rischio chimico. Da 11 a 50 lavoratori l’esposizione ad agenti chimici esclude il modello; la risposta all’interpello n. 14/2013 ha legato l’uso delle procedure all’assenza di esposizione emersa dalla valutazione. Fino a 10 lavoratori la legge non richiama questa esclusione, ma la lettura è dibattuta. Un salone che usa tinture e decoloranti o un’officina che usa solventi e vernici devono quindi decidere il formato con il RSPP, partendo dalla valutazione del rischio chimico.

Fino a 10 lavoratori il modello è obbligatorio?

Con la risposta all’interpello n. 7/2012, del 15 novembre 2012, la Commissione per gli interpelli ha chiarito che anche un’azienda fino a 10 lavoratori può dimostrare di aver valutato i rischi con un DVR redatto secondo l’art. 28, in qualunque modo idoneo, purché coerente con gli artt. 17, 28 e 29.

La stessa risposta precisa che un DVR già esistente non va rifatto nel formato standardizzato: restano gli obblighi di aggiornamento. In pratica il modello ministeriale è uno strumento, non un vincolo di forma. Per una piccola azienda resta però la strada più diretta, perché segue passo per passo la logica della legge. Se sei incerto, parti dallo strumento quale formato scegliere.

I moduli, uno per uno

Copertina

Riporta il nome dell’azienda, la dicitura «Documento di valutazione dei rischi realizzato secondo le procedure standardizzate ai sensi degli artt. 17, 28, 29», la data e le firme di datore di lavoro, RSPP, medico competente (ove nominato) e RLS/RLST. Una nota ricorda che il documento deve avere data certa.

Modulo 1.1: descrizione generale dell’azienda

Dati aziendali (ragione sociale, attività economica, codice ATECO facoltativo, titolare o legale rappresentante, sede legale, sedi operative) e sistema di prevenzione: datore di lavoro e se svolge i compiti del servizio di prevenzione, RSPP interno o esterno, addetti al servizio di prevenzione, addetti al primo soccorso e all’antincendio ed evacuazione, medico competente ove nominato, RLS o RLST. Vanno evidenziati anche dirigenti e preposti; l’organigramma è facoltativo.

Modulo 1.2: lavorazioni aziendali e mansioni

Un modulo per ogni ciclo lavorativo, in sei colonne: fasi, descrizione, area o reparto, attrezzature, materie prime e sostanze con gli scarti, mansioni o postazioni. Le fasi comprendono manutenzione, pulizia, riparazione, arresto e riavvio. Vanno segnalati lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche, lavori in quota, ambienti confinati e attività svolte presso altre aziende. Il dettaglio è nella guida su mansioni e cicli lavorativi.

Modulo 2: individuazione dei pericoli

Una tabella con famiglie di pericoli, pericoli, due caselle «presente» e «assente», riferimenti legislativi ed esempi di incidenti. Le famiglie vanno dai luoghi di lavoro alle attrezzature, dagli agenti fisici, chimici e biologici all’incendio e alle emergenze, fino a stress lavoro-correlato, lavoro notturno o in solitario, aggressioni, animali e movimentazione manuale dei carichi. I pericoli non elencati si aggiungono nella riga «Altro». Se compili in formato elettronico, il modello consiglia di riportare solo i pericoli presenti.

Modulo 3: valutazione, misure attuate e programma di miglioramento

Otto colonne in due sezioni. Le prime cinque: area, mansione, pericoli che determinano rischi, eventuali strumenti di supporto, misure attuate. Le ultime tre: misure di miglioramento da adottare con la loro tipologia, incaricati della realizzazione, data di attuazione. Puoi partire dalle aree, dalle mansioni o dai pericoli, codificare le mansioni e aggiungere colonne se ti servono. Il metodo è spiegato nella guida su come valutare i rischi.

Gli errori più frequenti

  • Usare il modello quando è escluso: da 11 a 50 lavoratori con esposizione ad agenti chimici, biologici o alle altre categorie del comma 7.
  • Modulo 2 scollegato dal Modulo 1.2: pericoli segnati come presenti senza una fase che li giustifichi, o come assenti mentre l’attrezzatura c’è.
  • Mansioni generiche come «operaio» o «addetto», che non permettono di collegare rischi, formazione e sorveglianza sanitaria.
  • Misure attuate vaghe, come «rispetto della normativa», al posto di misure concrete e verificabili.
  • Valutazioni specifiche citate ma non fatte: rumore, agenti chimici, videoterminali e movimentazione dei carichi seguono i metodi di legge.
  • Fasi dimenticate: pulizia, manutenzione, consegne, inventario, allestimento delle vetrine.
  • Programma di miglioramento senza incaricati né date, oppure con una misura obbligatoria mancante rinviata nel tempo invece di un intervento immediato.
  • Copertina incompleta: firme mancanti, nessuna prova della data, consultazione del RLS non documentata.
  • Modello copiato da un’altra attività dello stesso settore, con attrezzature e locali che non esistono.

Dopo la compilazione

Il documento firmato si conserva nell’unità produttiva a cui si riferisce (art. 29, comma 4) e non si invia a nessun ente. Va rielaborato entro 30 giorni quando cambia qualcosa di significativo nel processo produttivo o nell’organizzazione, dopo un infortunio significativo o quando lo richiedono gli esiti della sorveglianza sanitaria (art. 29, comma 3).

Le misure del programma vanno seguite nel tempo: la guida sul programma di miglioramento spiega come farlo, quella sull’aggiornamento del DVR quando rifare il documento.

Domande frequenti

Le procedure standardizzate sono obbligatorie per le aziende fino a 10 dipendenti?

La legge prevede che fino a 10 lavoratori la valutazione si effettui sulla base delle procedure standardizzate. La risposta all’interpello n. 7/2012 ha però chiarito che resta possibile un DVR redatto secondo l’art. 28, se coerente con gli artt. 17, 28 e 29. Da 11 a 50 lavoratori il modello è una facoltà, salvo le esclusioni del comma 7.

Dove trovo i moduli ufficiali delle procedure standardizzate?

Sono allegati al decreto interministeriale del 30 novembre 2012 e pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro. Si possono compilare anche in formato elettronico e ampliare con colonne aggiuntive. Il contenuto va scritto sulla tua azienda, fase per fase.

Nel modello standardizzato devo dare un punteggio a ogni rischio?

No: il modello non impone una formula di probabilità per gravità. Per ogni pericolo presente chiede di verificare le misure attuate, usando i metodi di legge quando esistono e, negli altri casi, criteri basati sull’esperienza e sulla conoscenza dell’azienda. Puoi aggiungere una colonna di priorità se ti aiuta a organizzare il programma.

Ho 15 dipendenti e uso prodotti chimici: posso usare le procedure standardizzate?

Se l’attività espone i lavoratori ad agenti chimici, l’art. 29, comma 7, esclude il modello sopra i 10 lavoratori e serve il DVR completo dell’art. 28. La risposta all’interpello n. 14/2013 collega la possibilità di usarlo all’assenza di esposizione emersa dalla valutazione. La decisione va presa con il RSPP, dopo la valutazione del rischio chimico.

Il DVR standardizzato deve avere la data certa?

Sì. La copertina del modello prevede le firme di datore di lavoro, RSPP, medico competente ove nominato e RLS/RLST, e una nota ricorda la data certa. In assenza di medico competente o di RLS/RLST, la data va documentata con PEC o con un’altra forma prevista dalla legge.

Fonti

Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.

Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.

Per approfondire

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