Programma di miglioramento del DVR: misure, incaricati e date
Il programma di miglioramento è la parte del DVR che guarda avanti: dice che cosa farai, chi lo farà ed entro quando. Ecco come sceglierne le misure e come tenerlo vivo.
In breve
- Il programma di miglioramento è uno dei contenuti obbligatori del DVR (art. 28, comma 2, lettera c).
- Nel modello standardizzato occupa le colonne 6, 7 e 8 del Modulo 3: misure da adottare e tipologia, incaricati, data di attuazione.
- Se manca una misura prevista dalla legge non si programma: si interviene subito.
- Le misure si scelgono seguendo l’art. 15: eliminare, ridurre alla fonte, sostituire, proteggere prima in modo collettivo e poi individuale.
- Il programma va verificato nel tempo e aggiornato insieme al DVR.
Che cos’è il programma di miglioramento
Il programma di miglioramento è uno dei contenuti obbligatori del DVR: l’art. 28, comma 2, lettera c, chiede il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. La lettera d aggiunge le procedure per attuarle e i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi devono provvedere, da affidare solo a persone con competenze e poteri adeguati.
Nel modello delle procedure standardizzate occupa le ultime tre colonne del Modulo 3:
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| 6 | Misure di miglioramento da adottare e loro tipologia |
| 7 | Incaricati della realizzazione, che possono essere lo stesso datore di lavoro |
| 8 | Data di attuazione delle misure |
Il modello precisa che tra queste misure rientra anche il controllo periodico di quelle già attuate, per verificarne efficienza e funzionalità.
Prima gli interventi immediati, poi il programma
Il programma non è il posto per ciò che manca per legge. Se durante la valutazione scopri che una misura obbligatoria non è attuata, il modello ministeriale chiede interventi immediati: la misura si realizza subito e il DVR la riporta tra quelle attuate.
Nel programma vanno invece le misure opportune per fare meglio nel tempo. Per decidere l’ordine, considera:
- la gravità del danno possibile e quante persone sono esposte;
- gli infortuni e i quasi infortuni già accaduti;
- le segnalazioni dei lavoratori, del RLS o RLST e del medico competente;
- le scadenze già fissate, come l’aggiornamento della formazione o le verifiche periodiche delle attrezzature;
- le misure semplici e rapide, che conviene non rinviare.
Non serve una misura di miglioramento per ogni riga del Modulo 3: servono quelle utili, con chi le realizza e quando.
Come scegliere le misure: l’ordine dell’art. 15
L’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 indica i principi da seguire, e il modello ministeriale li richiama. In pratica, per ogni rischio chiediti nell’ordine:
- si può eliminare il rischio (lettera c)?
- si può ridurre alla fonte (lettera e) o sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno (lettera f)?
- si può proteggere in modo collettivo, prima che individuale (lettera i)?
- servono misure organizzative e procedurali, istruzioni, formazione e addestramento?
- restano necessari i DPI e, dove prevista, la sorveglianza sanitaria?
Il modello suggerisce di classificare le misure per tipologia. Alcuni esempi nelle piccole attività:
| Tipologia | Esempio |
|---|---|
| Tecnica | Aspirazione localizzata sulla postazione colori del salone; sollevatore per i sacchi di farina |
| Organizzativa | Due persone alla chiusura serale del negozio; rotazione tra cassa e magazzino |
| Procedurale | Istruzione scritta per pulire l’impastatrice solo a macchina ferma e scollegata |
| Formazione e addestramento | Addestramento all’uso del ponte sollevatore in officina |
| DPI | Guanti in nitrile al posto di quelli in lattice nel salone |
| Sorveglianza sanitaria | Chiedere al medico competente di rivalutare la sorveglianza dopo l’arrivo di un nuovo prodotto per le pulizie |
Le misure di sicurezza non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori (art. 15, comma 2): i DPI, per esempio, li fornisce il datore di lavoro.
Come scrivere una riga del programma
Ogni riga deve permettere, tra qualche mese, di dire se la misura è stata realizzata. Confronta:
| Da evitare | Meglio |
|---|---|
| Migliorare la sicurezza in cucina | Sostituire il tappeto in gomma davanti alla friggitrice con pavimentazione antiscivolo; incaricato il titolare; entro il 31 gennaio |
| Formazione del personale | Formazione specifica sui rischi del laboratorio per il nuovo aiuto panettiere; incaricato il RSPP esterno; entro il 15 dicembre |
| Ridurre il rumore | Sostituire il compressore con un modello silenziato e spostarlo nel locale tecnico; incaricato il titolare; entro marzo |
| A breve | Una data precisa, anche indicata solo con il mese |
Indica la tipologia, un incaricato con nome o ruolo e una data realistica. Se la misura la realizza un fornitore esterno, l’incaricato resta una persona dell’azienda che la segue fino alla fine.
Seguire e verificare il programma
Un programma scritto e dimenticato non serve. Alcune abitudini semplici:
- controlla le date a intervalli fissi, per esempio ogni tre mesi, e segna le misure realizzate con la data;
- verifica che funzionino: la protezione è montata e usata? I lavoratori hanno capito la nuova procedura? I DPI sono quelli giusti e vengono indossati?
- ascolta chi lavora: il RLS o RLST e i preposti vedono per primi che cosa non va;
- sfrutta il sopralluogo del medico competente, che visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, salvo una cadenza diversa decisa in base alla valutazione (art. 25);
- porta il programma in riunione periodica, se hai più di 15 lavoratori (art. 35).
Se una data salta, non lasciarla scaduta senza spiegazioni: aggiorna la riga con la nuova data e il motivo. Conserva le prove di ciò che hai fatto, come attestati di formazione, verbali di consegna dei DPI e rapporti di intervento dei fornitori. Per le scadenze della formazione vedi la guida sulla formazione dei lavoratori.
Programma e aggiornamento del DVR
Quando una misura del programma viene realizzata, passa dalla colonna delle misure da adottare a quella delle misure attuate. Per i piccoli completamenti basta annotarlo e tenerne traccia; alla prima rielaborazione il documento riporterà la situazione aggiornata.
Se invece una misura cambia il modo di lavorare, per esempio un nuovo forno, una nuova macchina o una diversa organizzazione dei turni, si tratta di una modifica che può rendere necessaria la rielaborazione del DVR entro 30 giorni (art. 29, comma 3). Lo spiega la guida sull’aggiornamento del DVR. Il programma, insomma, non è una lista da chiudere una volta per tutte: si rinnova ogni volta che rivaluti i rischi.
Domande frequenti
Devo indicare una misura di miglioramento per ogni rischio?
No. Il modello ministeriale chiede le misure ritenute opportune per migliorare nel tempo, non una per ogni riga. Se però per un rischio manca una misura prevista dalla legge, non va programmata: va attuata subito.
Chi può essere incaricato di una misura del programma?
Il datore di lavoro stesso, un preposto o un lavoratore, purché abbia competenze e poteri adeguati, come chiede l’art. 28, comma 2, lettera d. Se la misura la realizza un fornitore esterno, indica comunque chi in azienda la segue. L’incaricato si occupa di realizzarla; la responsabilità della valutazione resta del datore di lavoro.
Che cosa succede se non rispetto una data del programma?
Aggiorna la riga con una nuova data e annota il motivo del ritardo. Durante un accesso, l’organo di vigilanza guarda se il programma è seguito: una data superata senza spiegazioni è difficile da motivare. Se il ritardo riguarda una misura importante, valuta con il RSPP misure provvisorie nel frattempo.
Posso far pagare ai dipendenti i DPI o altre misure di sicurezza?
No. L’art. 15, comma 2, stabilisce che le misure di sicurezza, igiene e salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. I DPI, la formazione obbligatoria e le visite del medico competente sono a carico del datore di lavoro.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 28 (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 15 (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e modulistica, passo 4 e Modulo 3 (decreto interministeriale 30 novembre 2012), Ministero del Lavoro (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 25 (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 35 (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 29 (Normattiva) (25 ottobre 2026)
Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.
Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.
Per approfondire
- Come redigere il DVR: chi lo fa, i passi e le firme
- Valutare i rischi: il metodo per una piccola azienda
- Aggiornamento del DVR: quando rifarlo e in quanti giorni
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