Valutare i rischi: il metodo per una piccola azienda
Valutare i rischi non significa riempire una griglia di numeri. Significa guardare il lavoro reale, riconoscere i pericoli presenti, verificare le misure e capire dove serve una valutazione più tecnica.
In breve
- La valutazione riguarda tutti i rischi, compresi stress lavoro-correlato, gravidanza, genere, età, provenienza e tipo di contratto (art. 28, comma 1).
- Il modello standardizzato non impone una formula di probabilità per gravità: per ogni pericolo si dice se è presente e quali misure sono attuate.
- Quando la legge prevede un metodo specifico, per esempio per rumore, agenti chimici, videoterminali o movimentazione dei carichi, quel metodo va applicato.
- La valutazione degli agenti fisici spetta a personale qualificato e si ripete almeno ogni quattro anni (art. 181).
- Se manca una misura prevista dalla legge servono interventi immediati, non una voce lontana nel programma.
Pericolo, rischio e valutazione
Il D.Lgs. 81/2008 distingue tre parole che nel linguaggio comune si confondono (art. 2):
- il pericolo è una caratteristica di un fattore che può causare danni: la lama dell’affettatrice, la tintura per capelli, il ponte sollevatore;
- il rischio è la probabilità che quel danno si verifichi nelle condizioni reali di impiego o di esposizione;
- la valutazione dei rischi è l’analisi globale e documentata di tutti i rischi presenti nell’organizzazione, fatta per scegliere le misure di prevenzione e protezione e programmarne il miglioramento.
Per questo la valutazione parte sempre dal lavoro concreto. Prima di cercare i pericoli, descrivi fasi, aree, attrezzature, sostanze e mansioni, come spiega la guida su mansioni e cicli lavorativi.
Identificare i pericoli famiglia per famiglia
Il Modulo 2 del modello ministeriale elenca i pericoli per famiglie. Per ciascuno segni se è presente o assente, in coerenza con le fasi descritte; quello che non trovi nell’elenco va nella riga «Altro».
| Famiglia | Esempi nelle piccole attività |
|---|---|
| Luoghi di lavoro | Pavimenti bagnati in cucina, scala della cantina, soppalco del magazzino |
| Attrezzature | Affettatrice, impastatrice, ponte sollevatore, scala portatile |
| Impianti | Impianto elettrico, impianto a gas della cucina, compressore |
| Videoterminale | Contabilità e pratiche in ufficio |
| Agenti fisici | Rumore in carrozzeria, calore davanti al forno, vibrazioni degli avvitatori |
| Sostanze pericolose | Tinture e decoloranti, detergenti professionali, solventi, polveri di farina |
| Agenti biologici | Strumenti taglienti nei trattamenti estetici, pulizia dei servizi igienici |
| Incendio ed emergenze | Friggitrice, forno, deposito di cartoni, bombole |
| Fattori organizzativi | Stress lavoro-correlato, ritmi dei picchi di servizio |
| Condizioni particolari | Lavoro notturno del panettiere, chiusura del negozio da soli |
| Interazione con persone | Aggressioni alla cassa o al banco |
| Movimentazione dei carichi | Sacchi di farina, fusti di birra, pneumatici |
Un pericolo è presente se esiste davvero nella tua attività, anche solo in una fase occasionale come la pulizia straordinaria o il cambio delle bombole. Segnare tutto come presente «per prudenza» rende il documento inutilizzabile; segnare come assente ciò che c’è lascia scoperti i lavoratori.
Verificare le misure già attuate
Per ogni pericolo presente, il modello chiede di controllare che i requisiti di legge siano rispettati e che siano attuate le misure necessarie: tecniche, organizzative, procedurali, DPI, informazione, formazione e addestramento, sorveglianza sanitaria dove prevista. Nel Modulo 3 queste misure vanno nella colonna «Misure attuate».
Scrivile in modo concreto e verificabile. «Rispetto delle norme di sicurezza» non dice nulla; «affettatrice con protezione della lama e pulsante di arresto, pulizia solo a macchina spenta e scollegata, addestramento del 10 marzo» dice che cosa c’è e chi lo sa usare.
Per aiutarti puoi usare gli strumenti di supporto che il modello cita nella colonna 4: storico degli infortuni, liste di controllo, profili di rischio, norme tecniche, istruzioni d’uso dei fabbricanti. Per i prodotti chimici sono fondamentali le schede di dati di sicurezza.
Se scopri che una misura prevista dalla legge non è attuata, il modello è chiaro: servono interventi immediati. Non si rinvia nel programma di miglioramento ciò che la legge già impone.
Serve un punteggio dei rischi?
Il modello standardizzato non impone una formula di probabilità per gravità. Quando la legge non indica un metodo, chiede criteri basati sull’esperienza e sulla conoscenza delle condizioni reali dell’azienda, aiutati dagli strumenti di supporto.
Una matrice con un punteggio può comunque servirti per decidere le priorità del programma di miglioramento, e il modello permette di aggiungere colonne. Ricorda però due limiti: il punteggio non prende il posto dei metodi di legge per i rischi specifici, e un numero basso non giustifica l’assenza di una misura obbligatoria.
Quando servono le valutazioni specifiche e chi le fa
Per alcuni rischi la legge stabilisce come valutarli. Il modello ministeriale lo ricorda: in questi casi si seguono le modalità indicate dalla legislazione, anche con prove, misurazioni e parametri tecnici.
| Rischio | Riferimento nel D.Lgs. 81/2008 | Dove pensarci |
|---|---|---|
| Rumore | Titolo VIII, capo II | Carrozzeria, officina, laboratori con macchine rumorose |
| Vibrazioni | Titolo VIII, capo III | Avvitatori e smerigliatrici in officina |
| Agenti chimici | Titolo IX, capo I | Saloni, officine, pulizie professionali, polveri di farina |
| Agenti biologici | Titolo X | Trattamenti estetici con taglienti, contatto con fluidi corporei |
| Atmosfere esplosive | Titolo XI | Silos di farina, verniciatura con solventi |
| Incendio | Art. 46 e decreti attuativi | Tutte le attività |
| Videoterminali | Titolo VII | Chi usa il videoterminale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause (art. 173) |
| Movimentazione manuale dei carichi | Titolo VI | Magazzini, panifici, gommisti, bar con fusti |
| Stress lavoro-correlato | Art. 28, comma 1-bis | Tutte le attività |
Chi le fa? Sempre il datore di lavoro, con il RSPP e con il medico competente quando previsto. Per gli agenti fisici l’art. 181 chiede che la valutazione sia fatta da personale qualificato del servizio di prevenzione, con specifiche conoscenze, e ripetuta almeno ogni quattro anni. Per gli agenti chimici, se la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata, il datore di lavoro può motivarlo nel documento (art. 223). Nella pratica le misurazioni, per esempio del rumore, si affidano a un tecnico competente.
Il DVR deve dire quali valutazioni specifiche sono state fatte, quando e da chi, oppure che restano da fare. Approfondisci nelle pagine su rumore e agenti chimici.
I fattori dell’art. 28 da non dimenticare
L’art. 28, comma 1, chiede di valutare tutti i rischi, compresi quelli che riguardano gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Il modello ministeriale li richiama uno per uno.
- Stress lavoro-correlato: si valuta in ogni azienda, secondo le indicazioni della Commissione consultiva permanente (art. 28, comma 1-bis) e l’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. Vedi la pagina sullo stress lavoro-correlato.
- Lavoratrici in gravidanza: secondo il D.Lgs. 151/2001 alcuni lavori sono vietati e altri richiedono misure, fino al cambio di mansione.
- Differenze di genere: attrezzature, DPI e carichi pensati per una sola corporatura non vanno bene per tutti.
- Età: i più giovani, compresi gli apprendisti minorenni, e chi ha superato i 50 anni, come ricorda il modello.
- Provenienza da altri Paesi: istruzioni e formazione devono essere comprese, anche nella lingua.
- Tipologia contrattuale: stagionali, somministrati, part-time e nuovi assunti conoscono meno l’ambiente e le procedure.
Dal 31 ottobre 2025 l’art. 15 comprende anche la programmazione di misure di prevenzione delle condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro. Per un negozio o un bar aperto al pubblico è un tema concreto: chiusure serali, gestione del contante, clienti aggressivi.
Domande frequenti
Devo per forza usare la matrice probabilità per danno?
No. Né il D.Lgs. 81/2008 né il modello delle procedure standardizzate impongono una formula. Devi però applicare i metodi previsti dalla legge per i rischi specifici e spiegare con quali criteri hai valutato gli altri, come chiede l’art. 28, comma 2, lettera a.
Chi deve misurare il rumore in azienda?
La valutazione degli agenti fisici, rumore compreso, va fatta da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione, con conoscenze specifiche (art. 181). Spesso il RSPP si affida a un tecnico che esegue le misure con strumenti adeguati. La valutazione si ripete almeno ogni quattro anni e quando cambiano macchine o lavorazioni.
Lo stress lavoro-correlato va valutato anche con due dipendenti?
Sì. L’art. 28 chiede di valutare tutti i rischi, compreso lo stress lavoro-correlato, in ogni azienda. Le indicazioni della Commissione consultiva prevedono una valutazione preliminare basata su indicatori oggettivi, come assenze, turni e carichi di lavoro, che in una piccola attività può essere breve. Le misure che ne emergono vanno nel programma di miglioramento.
Che cosa vuol dire «interventi immediati» nel DVR?
È la regola del modello ministeriale: se per un pericolo manca una misura prevista dalla legge, non si aspetta il programma di miglioramento, si interviene subito. Una protezione mancante su una macchina o un estintore non revisionato si sistemano prima di firmare il documento, che poi descrive la misura come attuata.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 2 (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 28 (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 15 (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 181 (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 223 (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 173 (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e modulistica (decreto interministeriale 30 novembre 2012), Ministero del Lavoro (25 ottobre 2026)
Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.
Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.
Per approfondire
- Procedure standardizzate: il modello ministeriale del DVR
- Mansioni e cicli lavorativi: come descriverli nel DVR
- Programma di miglioramento del DVR: misure, incaricati e date
- Rischio rumore: valori di azione, valutazione e misure
- Agenti chimici: come valutare il rischio in una piccola impresa
- Stress lavoro-correlato: come valutarlo in una piccola impresa
- Il DVR per la tua attività: Bar e ristorantebar, ristorante, pizzeria, trattoria, gelateria
- Il DVR per la tua attività: Parrucchiere ed estetistasalone, barbiere, centro estetico, nail
- Il DVR per la tua attività: Negozioalimentari, abbigliamento, ferramenta, piccolo commercio
- Il DVR per la tua attività: Ufficiostudio professionale, agenzia, servizi
- Il DVR per la tua attività: Panificio e pasticceriaforno, pasticceria, laboratorio con vendita
- Il DVR per la tua attività: Officinameccanico, gommista, carrozzeria (formato completo dell’art. 28)