Rischi

Agenti chimici: come valutare il rischio in una piccola impresa

Anche un bar o un salone usa agenti chimici pericolosi: detergenti, disincrostanti, tinture, solventi, la stessa polvere di farina. Qui trovi che cosa chiede il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, come si arriva a dire che il rischio è «irrilevante per la salute», quando serve un professionista e come il risultato entra nel DVR.

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In breve

  • Il rischio chimico va valutato ogni volta che in azienda ci sono agenti chimici pericolosi, compresi i prodotti per le pulizie (art. 223 del D.Lgs. 81/2008).
  • La scheda di dati di sicurezza e l’etichetta sono il punto di partenza, ma la valutazione guarda anche quantità, frequenza, durata e modo d’uso.
  • Se il rischio risulta basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, non si applicano gli articoli su misure specifiche, emergenze e sorveglianza sanitaria (art. 224, comma 2).
  • Altrimenti servono misure specifiche, eventuali misurazioni e la sorveglianza sanitaria del medico competente, di norma annuale (artt. 225 e 229).
  • Da 11 a 50 lavoratori, le aziende che espongono i lavoratori a rischi chimici non possono usare le procedure standardizzate (art. 29, comma 7).

Che cos’è e dove si trova nelle piccole imprese

Per la legge sono agenti chimici pericolosi quelli che rispondono ai criteri di classificazione del Regolamento CLP per pericoli fisici o per la salute, anche se non sono etichettati, e quelli che comportano comunque un rischio per le loro proprietà e per il modo in cui sono usati, compresi gli agenti con un valore limite nell’Allegato XXXVIII (art. 222). Per questo la polvere di farina, che non ha un’etichetta di pericolo, rientra nella valutazione: è un sensibilizzante respiratorio.

Gli effetti più frequenti nelle piccole attività sono le dermatiti delle mani, l’asma e la rinite, le ustioni chimiche e le lesioni agli occhi, le intossicazioni da gas che si sviluppano mescolando prodotti incompatibili, come candeggina con acidi o ammoniaca. Molti prodotti sono anche infiammabili.

MestiereAgenti chimici tipici
Bar e ristorantedetergenti per stoviglie, sgrassatori per forni e piastre, disincrostanti, candeggina; anidride carbonica dell’impianto di spillatura; fumi di cottura
Parrucchiere ed estetistatinture ossidative (parafenilendiammina), acqua ossigenata, decoloranti con persolfati, prodotti per permanente, lacche, acetone, monomeri acrilici per unghie
Negozioprodotti per le pulizie; in ferramenta e drogheria vernici, solventi e fitosanitari in vendita
Ufficioprodotti per le pulizie, toner di stampanti e fotocopiatrici
Panificio e pasticceriapolvere di farina, miglioratori con enzimi, zucchero a velo, sgrassanti per forni
Officinaoli, carburanti, liquido freni, solventi e pulitori per freni, vernici con isocianati, acido delle batterie, gas di scarico

Gas di scarico diesel, oli minerali usati, benzina e formaldeide hanno regole più severe, quelle degli agenti cancerogeni: vedi la guida su rischio chimico e cancerogeno.

Che cosa dice la legge

Il rischio chimico è regolato dal Titolo IX, Capo I (artt. 221-232) del D.Lgs. 81/2008. I passaggi chiave:

  • art. 223, valutazione: il datore di lavoro verifica se ci sono agenti chimici pericolosi e valuta proprietà pericolose, informazioni della scheda di dati di sicurezza, livello, modo e durata dell’esposizione, quantità presenti, valori limite, efficacia delle misure e conclusioni della sorveglianza sanitaria. Vanno considerate anche pulizia e manutenzione, e più agenti insieme si valutano in combinazione. La valutazione si fa prima di iniziare una nuova attività e si aggiorna periodicamente e dopo cambiamenti importanti;
  • art. 224, misure generali: organizzazione del lavoro, attrezzature adatte, numero minimo di esposti, durata e quantità ridotte al minimo, igiene, metodi di lavoro corretti. Il comma 2 è decisivo: se il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute e queste misure bastano, non si applicano gli artt. 225, 226, 229 e 230;
  • art. 225, misure specifiche: prima di tutto la sostituzione con un prodotto o un processo meno pericoloso; poi controlli tecnici, protezione collettiva alla fonte, DPI e sorveglianza sanitaria. Le misurazioni vanno fatte periodicamente, salvo che il datore di lavoro dimostri con altri mezzi un livello adeguato di prevenzione; i risultati si allegano al DVR e si comunicano al RLS;
  • art. 226 emergenze, art. 227 informazione e formazione, art. 229 sorveglianza sanitaria.

La scheda di dati di sicurezza la deve fornire il fornitore dei prodotti pericolosi (Regolamento REACH, art. 31). Per i cosmetici, come le tinture, di solito non c’è: le informazioni sono in etichetta e nelle istruzioni previste dal Regolamento (CE) 1223/2009. Chiedi comunque al fornitore tutto ciò che serve alla valutazione: l’art. 223, comma 4, lo obbliga a fornirlo.

Come si valuta e quando il rischio è «irrilevante»

La legge non dà una formula per stabilire che il rischio è irrilevante: chiede una conclusione motivata. Il percorso pratico:

  1. Elenco dei prodotti in uso, compresi quelli per le pulizie, con il nome commerciale, le indicazioni di pericolo (sezione 2 della scheda) e i DPI consigliati (sezione 8).
  2. Chi li usa, quanto, quanto spesso e come: diluiti o concentrati, a spruzzo o versati, in un locale aerato o chiuso, con o senza guanti.
  3. Eliminare il superfluo: i prodotti doppi o più pericolosi del necessario.
  4. Conclusione per ogni gruppo di prodotti o mansione, con il motivo.

Molte aziende usano modelli di stima a punteggio sviluppati da alcune Regioni, come il modello MoVaRisCh, che combinano pericolosità, quantità, modalità d’uso e tempo di esposizione. Sono strumenti di supporto, non obblighi: vanno usati da chi li conosce e il risultato va spiegato.

Quando di solito basta

Detergenti pronti all’uso o con dosatore, usati per poco tempo, con guanti e in locali aerati, in un ufficio o in un negozio: spesso si arriva motivatamente a un rischio irrilevante per la salute.

Quando di solito non basta

Con i sensibilizzanti, come tinture ossidative, decoloranti con persolfati, polvere di farina, enzimi e isocianati, è difficile sostenere un rischio irrilevante. Lo stesso vale per i corrosivi usati ogni giorno e per i solventi in officina. In questi casi seguono le misure dell’art. 225 e la sorveglianza sanitaria.

Quando serve un professionista

Quando la conclusione non è evidente, quando ci sono sensibilizzanti o cancerogeni, e sempre per le misurazioni nell’aria, che vanno eseguite con metodiche standardizzate (Allegato XLI) da un tecnico di igiene industriale. Il RSPP e il medico competente vanno coinvolti nella conclusione.

Misure tipiche nei sei mestieri

  • Sostituzione: prodotti pronti all’uso o meno pericolosi; decoloranti in crema invece che in polvere; miglioratori liquidi o in pasta; sgrassanti a base acquosa al posto dei solventi dove il lavoro lo consente.
  • Tecniche: dosatori automatici per i detergenti; aspirazione localizzata sul tavolo per le unghie, sulla bocca dell’impastatrice e sulle levigatrici; impastatrice avviata a bassa velocità con coperchio chiuso; aspirazione dei gas di scarico collegata al tubo di scappamento.
  • Organizzative: prodotti nei contenitori originali etichettati, mai in bottiglie per bevande; divieto scritto di mescolare prodotti diversi; sacchi di farina versati lentamente e da poca altezza; pulizia con aspiratore, senza scopa né aria compressa; quantità minime sul posto di lavoro.
  • Formative: leggere pittogrammi, etichette e schede; usare e togliere correttamente i guanti; curare la pelle. Chi usa prodotti con diisocianati oltre lo 0,1 %, tipici delle vernici di carrozzeria, deve aver seguito la formazione prevista dal Regolamento (UE) 2020/1149.
  • DPI: guanti scelti in base alla scheda del prodotto; i guanti in nitrile offrono una buona protezione chimica, quelli in lattice resistono meno e possono dare allergie; occhiali a tenuta per i corrosivi; facciali filtranti FFP2 o FFP3 per le polveri; semimaschere con filtri per vapori organici per le sgrassature prolungate.
  • Emergenza: un lavaocchi o flaconi di lavaggio oculare vicino a corrosivi e batterie, e materiale assorbente per gli sversamenti.

Sorveglianza sanitaria

Se la valutazione non conclude per un rischio irrilevante per la salute, l’art. 229 prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti classificati come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per organi bersaglio o in caso di aspirazione, e di alcune categorie di agenti tossici per la riproduzione.

La visita si fa prima di adibire il lavoratore alla mansione, poi di norma una volta l’anno (il medico competente può stabilire una periodicità diversa, motivandola nel DVR) e alla cessazione del rapporto di lavoro. Se emergono effetti sulla salute, il medico informa il datore di lavoro, che deve rivedere valutazione e misure.

Nei saloni e nei panifici la sorveglianza è frequente, per dermatiti e disturbi respiratori. Tieni conto anche delle lavoratrici in gravidanza e in allattamento: per alcune lavorazioni con prodotti chimici può servire un cambio di mansione (D.Lgs. 151/2001). Per la nomina del medico vedi la guida sul medico competente.

Come compare nel DVR

Nelle procedure standardizzate gli agenti chimici sono una famiglia del Modulo 2 («Sostanze pericolose: agenti chimici, comprese le polveri», Titolo IX, Capo I). Nel Modulo 3 riporti per area e mansione:

  • tra gli strumenti di supporto, l’elenco dei prodotti con la classificazione, le schede di sicurezza ed eventuali modelli di stima o misurazioni;
  • tra le misure attuate, dosatori, aspirazioni, guanti, divieto di miscelazione, formazione già fatta;
  • nel programma di miglioramento, le sostituzioni e gli interventi da fare, con incaricato e data.

Attenzione a un punto: da 11 a 50 lavoratori, le aziende con attività che espongono a rischi chimici sono escluse dalle procedure standardizzate e devono redigere il DVR nella forma completa dell’art. 28 (art. 29, comma 7). Se l’esposizione si limita a detergenti con rischio irrilevante, verifica l’interpretazione con il tuo RSPP.

Il documento che prepari con il nostro aiuto alla redazione segnala la «valutazione del rischio chimico (Titolo IX, Capo I)» come valutazione specifica da svolgere o da allegare: non la sostituisce, e la conclusione resta tua, del RSPP e del medico competente, dopo la consultazione del RLS o RLST.

Domande frequenti

Devo valutare il rischio chimico anche se uso solo detersivi?

Sì. Anche i detergenti, i disincrostanti e la candeggina sono agenti chimici pericolosi e vanno inclusi nella valutazione (art. 223). Spesso, con prodotti pronti all’uso, guanti e tempi brevi, la conclusione motivata è un rischio irrilevante per la salute, ma va scritta nel DVR.

Che cosa vuol dire rischio irrilevante per la salute?

È la conclusione della valutazione quando tipo e quantità dei prodotti, modalità e frequenza di esposizione comportano un rischio solo basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, e le misure generali bastano. In quel caso non si applicano misure specifiche, procedure di emergenza e sorveglianza sanitaria (art. 224, comma 2).

Le tinture per capelli hanno la scheda di dati di sicurezza?

Di solito no, perché sono cosmetici: le informazioni sono in etichetta e nelle istruzioni previste dal Regolamento (CE) 1223/2009. Conserva queste istruzioni insieme alle schede degli altri prodotti e chiedi al fornitore le informazioni che mancano per la valutazione.

La farina è davvero un agente chimico?

Sì. La polvere di farina non ha un’etichetta di pericolo, ma è un sensibilizzante respiratorio che può causare rinite e asma del panettiere, quindi rientra tra gli agenti chimici pericolosi da valutare (art. 222). Nei panifici la sorveglianza sanitaria degli addetti è frequente.

Quando bisogna misurare gli agenti chimici nell’aria?

Quando la valutazione non conclude per un rischio irrilevante, le misurazioni vanno fatte periodicamente, salvo che si dimostri con altri mezzi un livello adeguato di prevenzione (art. 225, comma 2). Le esegue un tecnico di igiene industriale con metodiche standardizzate; i risultati si allegano al DVR.

Fonti

Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.

Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.

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