Come redigere il DVR: chi lo fa, i passi e le firme
Il documento di valutazione dei rischi non si compra già fatto: si costruisce partendo dalla tua azienda. Qui trovi chi lo deve redigere, i passi da seguire, quale formato scegliere e che cosa fare dopo la firma.
In breve
- La valutazione dei rischi e il DVR sono obblighi del datore di lavoro che non si possono delegare (art. 17 del D.Lgs. 81/2008).
- Il documento si redige in collaborazione con il RSPP e, se previsto, con il medico competente, dopo aver consultato il RLS o il RLST (art. 29).
- Fino a 10 lavoratori si usano di norma le procedure standardizzate; il formato completo dell’art. 28 resta sempre possibile.
- Il DVR deve avere data certa e si conserva nell’unità produttiva a cui si riferisce: non si invia a nessun ente.
- Una nuova attività valuta subito i rischi e ha 90 giorni per elaborare il documento.
Chi deve redigere il DVR
Il DVR riguarda ogni datore di lavoro che ha almeno un lavoratore. Per l’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 è lavoratore chi opera nella tua organizzazione con qualsiasi contratto, anche senza retribuzione: dipendenti, apprendisti, tirocinanti, soci che lavorano nella società.
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento sono obblighi che il datore di lavoro non può delegare (art. 17, comma 1, lettera a). Questo non vuol dire scriverlo da solo: l’art. 29 indica chi partecipa.
| Figura | Che cosa fa |
|---|---|
| Datore di lavoro | Effettua la valutazione, decide le misure, firma il documento e ne risponde |
| RSPP | Collabora alla valutazione; può essere il datore di lavoro stesso, nei casi dell’Allegato II e dopo il corso previsto dall’art. 34 |
| Medico competente | Collabora quando è prevista la sorveglianza sanitaria (art. 41) |
| RLS o RLST | È consultato prima della valutazione (art. 29, comma 2) |
Un consulente o uno strumento online possono aiutarti a raccogliere le informazioni e a scrivere, ma la valutazione resta tua, con il RSPP e dopo la consultazione del RLS. Approfondisci i ruoli nelle guide su RSPP e datore di lavoro e su RLS e RLST.
Formato standardizzato o formato completo?
Il contenuto del DVR è fissato dall’art. 28, comma 2. La forma dipende dal numero di lavoratori e dai rischi presenti.
| Lavoratori | Formato | Riferimento |
|---|---|---|
| Fino a 10 | Procedure standardizzate del decreto interministeriale 30 novembre 2012 | Art. 29, comma 5 |
| Da 11 a 50 | Procedure standardizzate per scelta, oppure DVR completo | Art. 29, commi 6 e 7 |
| Oltre 50 | DVR completo | Art. 28 |
Da 11 a 50 lavoratori il modello standardizzato non si può usare se l’attività espone a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, ad agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o all’amianto (art. 29, comma 7). Un’officina di quella dimensione che usa solventi e vernici, per esempio, ricade di norma nel formato completo.
Anche fino a 10 lavoratori il formato completo resta possibile: lo ha chiarito la risposta all’interpello n. 7/2012. Per orientarti usa lo strumento quale formato scegliere e leggi la guida sulle procedure standardizzate; la scelta va confermata con il RSPP.
I passi della redazione
Il decreto del 2012 divide il lavoro in quattro passi. Sono una buona traccia anche se scegli il formato completo.
1. Descrivi l’azienda, le lavorazioni e le mansioni
Nel Modulo 1.1 scrivi ragione sociale, attività economica, codice ATECO (facoltativo), titolare o legale rappresentante, sede legale e sedi operative. Poi il sistema di prevenzione: se il datore di lavoro svolge i compiti del servizio di prevenzione, il RSPP interno o esterno, gli addetti al primo soccorso e all’antincendio, il medico competente se nominato, il RLS o RLST, i dirigenti e i preposti.
Nel Modulo 1.2 elenchi le fasi di ogni ciclo lavorativo con aree, attrezzature, sostanze e mansioni, comprese pulizia e manutenzione. È il passo che rende il documento davvero tuo: vedi la guida su mansioni e cicli lavorativi.
2. Individua i pericoli
Nel Modulo 2 indichi, famiglia per famiglia, quali pericoli sono presenti e quali assenti, in coerenza con le fasi descritte. Il metodo è spiegato nella guida su come valutare i rischi.
3. Valuta i rischi e scrivi le misure attuate
Nel Modulo 3 colleghi aree, mansioni e pericoli e scrivi le misure già in atto. Dove la legge prevede un metodo specifico (rumore, agenti chimici, videoterminali, movimentazione dei carichi, stress lavoro-correlato, incendio) quel metodo va applicato. Se manca una misura prevista dalla legge, servono interventi immediati.
4. Definisci il programma di miglioramento
Nelle ultime colonne del Modulo 3 indichi le misure da adottare, chi le realizza ed entro quando: è il programma di miglioramento.
Nel formato completo gli stessi contenuti seguono le lettere dell’art. 28, comma 2: relazione sulla valutazione con i criteri adottati, misure attuate e DPI, programma di miglioramento, procedure e ruoli, nominativi di RSPP, RLS o RLST e medico competente, mansioni che espongono a rischi specifici. La legge chiede criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.
Un esempio: il bar con tre dipendenti
Prendi un bar con tre dipendenti, un barista e due camerieri. Il titolare ha frequentato il corso per svolgere direttamente i compiti del RSPP e i lavoratori fanno riferimento a un RLST.
| Passo | Che cosa fa il titolare |
|---|---|
| Prima di iniziare | Informa il RLST che svolge i compiti del RSPP, lo consulta sulla valutazione e ne conserva traccia scritta |
| Azienda e mansioni | Descrive ricevimento merci, banco, sala, dehors, pulizie e chiusura; mansioni di barista e cameriere |
| Pericoli | Segna come presenti, tra gli altri, pavimenti bagnati, macchina del caffè, bombole di CO2, carichi in cantina, aggressioni alla cassa |
| Misure | Scrive quelle già in atto: tappetini antiscivolo, carrello per i fusti, istruzione per il cambio delle bombole |
| Programma | Fissa le misure da adottare, con incaricato e data |
| Firma | Firma con data certa e conserva il documento nel locale |
Se il bar resta aperto fino a tarda notte, il titolare verifica con il RSPP se qualcuno è lavoratore notturno ai sensi del D.Lgs. 66/2003: in quel caso è prevista la sorveglianza sanitaria, e quindi la nomina del medico competente. Le particolarità del settore sono riassunte nella pagina sul DVR per bar e ristoranti.
Firme e data certa
Il DVR va firmato dal datore di lavoro e deve avere data certa (art. 28, comma 2). La legge prevede che, ai soli fini della prova della data, firmino anche il RSPP, il RLS o RLST e il medico competente, se nominato. La copertina del modello ministeriale riporta proprio queste firme.
Quando mancano il medico competente o il RLS/RLST, la nota del modello indica di documentare la data con la PEC o con un’altra forma prevista dalla legge, per esempio la marca temporale. La data di creazione del file PDF non è una data certa. I dettagli sono nella guida sulla data certa del DVR.
Dove si conserva e chi lo può vedere
Il DVR si custodisce presso l’unità produttiva a cui si riferisce (art. 29, comma 4). Può essere tenuto su supporto informatico, nel rispetto dell’art. 53. Non si invia all’ASL, all’INAIL o all’Ispettorato: resta in azienda, pronto da mostrare all’organo di vigilanza durante un accesso.
Il RLS o RLST ha diritto di riceverne copia su sua richiesta, e la consulta solo in azienda (art. 18, comma 1, lettera o; art. 50, comma 4). La legge non prevede di consegnarne copia a ogni lavoratore, ma ciascuno va informato sui rischi e sulle misure che lo riguardano (art. 36).
Nuova attività: valutazione subito, documento entro 90 giorni
Se avvii una nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis, chiede di effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e di elaborare il documento entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.
I 90 giorni non sono un periodo senza regole. Dal primo giorno devi poter dimostrare, con documentazione idonea, le misure di prevenzione adottate, il programma di miglioramento, le procedure e i ruoli, i nominativi delle figure della sicurezza e le mansioni a rischio specifico. Va fatta anche una comunicazione immediata al RLS o RLST.
Dopo la prima stesura, il DVR va rielaborato entro 30 giorni ogni volta che cambia qualcosa di significativo: lo spiega la guida sull’aggiornamento del DVR.
Domande frequenti
Posso redigere il DVR da solo, senza consulente?
Sì, a tre condizioni: svolgi tu i compiti del RSPP, nei casi dell’Allegato II e dopo il corso previsto; non è richiesta la sorveglianza sanitaria; hai consultato il RLS o il RLST. Se una di queste condizioni manca, il documento si scrive con il RSPP designato e, se serve, con il medico competente. In ogni caso la responsabilità della valutazione resta tua.
Il DVR va inviato all’ASL o all’INAIL?
No. Il documento resta custodito nell’unità produttiva a cui si riferisce (art. 29, comma 4). Lo mostri all’organo di vigilanza se te lo chiede durante un accesso e ne dai copia al RLS se la richiede.
Esiste un modello ufficiale di DVR?
Sì: la modulistica delle procedure standardizzate, allegata al decreto interministeriale del 30 novembre 2012 e pubblicata dal Ministero del Lavoro. Comprende la copertina con le firme e i Moduli 1.1, 1.2, 2 e 3. Va compilata con i dati reali della tua azienda: un modello copiato da un’altra attività non descrive i tuoi rischi.
Quanto tempo ha una nuova attività per fare il DVR?
Il documento va elaborato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, ma la valutazione va fatta subito. Nel frattempo devi documentare le misure adottate e comunicarle al RLS o al RLST.
Lavoro da solo: devo fare il DVR?
Se nella tua attività non c’è nessun lavoratore, cioè nessun dipendente, apprendista, tirocinante o socio che lavora nella società, il DVR non è richiesto. Basta però un solo lavoratore, anche part-time o stagionale, perché l’obbligo scatti. In caso di dubbio sul computo, chiedi al RSPP o al consulente del lavoro.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 17 (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 28 (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 29 (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18 (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e modulistica (decreto interministeriale 30 novembre 2012), Ministero del Lavoro (25 ottobre 2026)
- Risposta all’interpello n. 7/2012 sulle procedure standardizzate (sintesi su PuntoSicuro) (25 ottobre 2026)
Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.
Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.
Per approfondire
- Procedure standardizzate: il modello ministeriale del DVR
- Data certa del DVR: che cos’è e come ottenerla
- Mansioni e cicli lavorativi: come descriverli nel DVR
- Aggiornamento del DVR: quando rifarlo e in quanti giorni
- Quale formato di DVR per la tua azienda
- Il DVR per la tua attività: Bar e ristorante
- Il DVR per la tua attività: Bar e ristorantebar, ristorante, pizzeria, trattoria, gelateria
- Il DVR per la tua attività: Officinameccanico, gommista, carrozzeria (formato completo dell’art. 28)