Formazione sicurezza lavoratori: chi, quante ore, ogni quanto
Ogni lavoratore va informato e formato sui rischi del proprio lavoro, e dal 2025 durata, modalità e aggiornamenti dei corsi sono raccolti in un unico Accordo Stato-Regioni. Qui trovi chi deve fare quale corso, quante ore servono, che cosa si può fare online e che cosa conservare in azienda.
In breve
- La formazione va fatta all’assunzione, al cambio di mansione e quando arrivano nuove attrezzature o sostanze: secondo il Ministero del Lavoro non c’è più una tolleranza di 60 giorni.
- Il corso per i lavoratori dura 4 ore di parte generale più 4, 8 o 12 ore di parte specifica secondo la classe di rischio del settore, con aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni.
- I preposti fanno almeno 12 ore in presenza o in videoconferenza sincrona, mai in e-learning, e si aggiornano ogni due anni.
- Anche il datore di lavoro deve seguire un corso di almeno 16 ore, da concludere entro il 24 maggio 2027.
- Attestati e scadenzario vanno tenuti in azienda: sono tra i primi documenti che l’organo di vigilanza chiede di vedere.
Informazione, formazione e addestramento: tre obblighi diversi
Il D.Lgs. 81/2008 distingue tre cose che spesso si confondono.
- Informazione (art. 36): ogni lavoratore deve conoscere i rischi dell’azienda e quelli della sua mansione, le procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione, i nomi degli addetti alle emergenze, del RSPP e del medico competente, le misure adottate e i pericoli delle sostanze che usa, sulla base delle schede di dati di sicurezza.
- Formazione (art. 37): un percorso strutturato, con durata e contenuti minimi fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e una verifica finale di apprendimento.
- Addestramento (art. 37, comma 5): prove pratiche sul luogo di lavoro, con una persona esperta, per usare in sicurezza attrezzature e dispositivi, come l’impastatrice di un panificio o il ponte sollevatore di un’officina. Va tracciato in un registro, anche informatizzato.
Quando farla
La formazione va fatta in occasione dell’assunzione (o dell’inizio di una somministrazione), del trasferimento o cambio di mansione e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose (art. 37, comma 4). Nelle FAQ del 27 marzo 2026 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la vecchia tolleranza di 60 giorni dall’assunzione non vale più: il riferimento è il momento in cui il rapporto di lavoro comincia.
Lingua e comprensione
Informazione e formazione devono essere facilmente comprensibili. Con lavoratori stranieri devi prima verificare che capiscano la lingua usata nel percorso (art. 36, comma 4; art. 37, comma 13): se il lavoratore non comprende la lingua, la formazione rischia di non essere né sufficiente né adeguata.
Il corso per i lavoratori: quante ore per il tuo settore
Il corso per i lavoratori ha due moduli (Accordo 2025, parte II, punto 2.1):
- formazione generale: almeno 4 ore su pericolo, rischio e danno, prevenzione e protezione, organizzazione della sicurezza in azienda, diritti e doveri, organi di vigilanza. È un credito formativo permanente: non si ripete cambiando lavoro;
- formazione specifica: 4, 8 o 12 ore sui rischi della mansione, secondo la classe di rischio del settore indicata nell’Allegato IV dell’Accordo, che usa i codici ATECO 2007.
| Attività | Settore ATECO 2007 (Allegato IV) | Classe | Ore minime totali |
|---|---|---|---|
| Bar e ristorante | 56, ristorazione | basso | 4 + 4 = 8 |
| Negozio | 47, commercio al dettaglio | basso | 4 + 4 = 8 |
| Ufficio e studio | 69-70, attività professionali | basso | 4 + 4 = 8 |
| Parrucchiere ed estetista | 96, servizi alla persona | basso | 4 + 4 = 8 |
| Officina | 45, riparazione di autoveicoli | basso | 4 + 4 = 8 |
| Panificio e pasticceria | 10, industrie alimentari | alto | 4 + 12 = 16 |
Attenzione: sono durate minime. L’Accordo dice che contenuti e ore dipendono dall’esito della valutazione dei rischi e vanno aumentati se i rischi presenti lo richiedono. Un meccanico esposto a rumore, prodotti chimici e sollevamenti lavora in un settore classificato a rischio basso, ma può aver bisogno di più ore di formazione specifica: decidilo con il RSPP partendo dal DVR. Il codice ATECO 2025 della tua attività può essere diverso da quello del 2007: verifica a quale divisione corrisponde.
I lavoratori che non entrano mai, nemmeno saltuariamente, nei reparti produttivi (per esempio chi si occupa solo dell’amministrazione di un panificio) possono seguire il corso previsto per il rischio basso (punto 2.1.1). L’addestramento all’uso delle attrezzature non è compreso nelle ore del corso.
Aggiornamento ogni cinque anni e verifica dell’efficacia
La formazione specifica dei lavoratori si aggiorna con almeno 6 ore ogni cinque anni, contate dalla data di fine corso scritta sull’attestato (Accordo 2025, parte III, punto 1.1). L’aggiornamento serve anche prima della scadenza, quando la valutazione dei rischi cambia o quando le verifiche sul campo mostrano che la formazione non ha funzionato. Il cambio di mansione o l’arrivo di nuove attrezzature non è un aggiornamento: richiede una nuova formazione specifica.
I corsi per gli addetti antincendio e primo soccorso non valgono come aggiornamento del corso lavoratori: sono obblighi distinti, con scadenze proprie (vedi addetti antincendio e primo soccorso).
Verificare che la formazione funzioni
L’Accordo chiede al datore di lavoro di verificare l’efficacia della formazione durante il lavoro, a una certa distanza dal corso (parte IV, punto 7). Può scegliere, anche con il supporto del RSPP, uno di questi strumenti:
- analisi degli infortuni e dei mancati infortuni prima e dopo il corso;
- un questionario di autovalutazione per i lavoratori;
- una checklist di osservazione: uso dei DPI, uso corretto delle attrezzature, rispetto delle procedure.
Nelle aziende con più di 15 lavoratori il risultato si esamina nella riunione periodica; nelle altre conviene conservare traccia dello strumento usato e dell’esito.
Preposti e dirigenti
Il preposto è chi sovrintende al lavoro di altri e vigila che le istruzioni siano rispettate: in un ristorante il capo cuoco o il responsabile di sala, in un negozio il capo turno. Il datore di lavoro deve individuarlo (art. 18, comma 1, lettera b-bis).
- Corso di almeno 12 ore, al quale si accede dopo aver completato il corso per i lavoratori.
- Solo in presenza o in videoconferenza sincrona, equiparata alla presenza per la parte teorica: l’e-learning non è ammesso, né per il corso né per l’aggiornamento (art. 37, comma 7-ter; FAQ ministeriali).
- Aggiornamento di almeno 6 ore ogni due anni, e prima se cambiano i rischi o il contesto in cui opera (reparto, processo, organizzazione).
Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività. Nelle piccole imprese è una figura rara; se c’è, segue un corso di almeno 12 ore con aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni.
Chi ha già fatto i corsi secondo l’accordo del 2011 conserva il credito formativo. Per i preposti il cui ultimo corso aveva più di due anni al 24 maggio 2025, l’aggiornamento andava fatto entro 12 mesi, cioè entro il 24 maggio 2026: se non è stato fatto, recuperalo subito.
Il nuovo corso per il datore di lavoro
La novità più rilevante del 2025 riguarda te. L’Accordo introduce un corso per tutti i datori di lavoro di almeno 16 ore (parte II, punto 3): obblighi e responsabilità, organizzazione della prevenzione, valutazione dei rischi, ruolo degli organi di vigilanza, comunicazione con lavoratori e RLS. Va concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, cioè entro il 24 maggio 2027 (parte VII, punto 2). I corsi già frequentati con contenuti corrispondenti sono riconosciuti. L’aggiornamento è di almeno 6 ore ogni cinque anni.
L’obbligo vale anche se hai affidato il ruolo di RSPP a un professionista esterno.
Se sei anche RSPP
Se svolgi tu i compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 34, entro i limiti dell’Allegato II), dopo il corso da 16 ore frequenti un modulo comune di 8 ore, più moduli integrativi solo per agricoltura, pesca, costruzioni e chimica. L’aggiornamento è di almeno 8 ore ogni cinque anni. Se avevi già un attestato da datore di lavoro RSPP secondo l’accordo del 2011, l’Accordo riconosce crediti formativi: chiedi all’ente formatore che cosa ti resta da fare. Approfondisci in RSPP e datore di lavoro.
In questo caso puoi anche fare da docente ai tuoi lavoratori, preposti e dirigenti, e solo a loro (parte II, punto 2).
In aula, in videoconferenza o online: cosa è ammesso
L’Accordo ammette quattro modalità: presenza fisica, videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista. Ecco cosa vale per i corsi che interessano una piccola impresa (parte IV, punto 3.5):
| Corso | Presenza | Videoconferenza sincrona | E-learning |
|---|---|---|---|
| Lavoratori, formazione generale | sì | sì | sì |
| Lavoratori, formazione specifica | sì | sì | solo rischio basso |
| Aggiornamento lavoratori | sì | sì | sì |
| Preposti, corso e aggiornamento | sì | sì | no |
| Dirigenti | sì | sì | sì |
| Datore di lavoro | sì | sì | sì |
| Datore di lavoro RSPP, corso | sì | sì | no |
Nelle aziende a rischio basso l’e-learning della parte specifica non è ammesso per chi svolge mansioni a rischio medio o alto. Addestramento e prove pratiche si fanno sempre in presenza.
Puoi organizzare tu i corsi per lavoratori, preposti e dirigenti, con docenti in possesso dei requisiti dell’Accordo, oppure rivolgerti a un ente formatore. Prima devi chiedere la collaborazione dell’organismo paritetico del tuo settore, se è presente sul territorio: se non risponde entro 15 giorni, procedi da solo (parte II, punto 2; art. 37, comma 12). La formazione si svolge durante l’orario di lavoro e senza costi per i lavoratori.
Attestati, registro e che cosa tenere in azienda
A chi frequenta e supera la verifica finale l’ente formatore rilascia un attestato con: nome dell’ente, dati del partecipante con codice fiscale, tipo di corso con riferimento normativo e durata, modalità di erogazione, firma del legale rappresentante, data e luogo. Vale su tutto il territorio nazionale. Il fascicolo del corso (presenze, programma, verbale della verifica) resta all’ente formatore per almeno 10 anni; se il formatore sei tu, lo conservi tu.
In azienda tieni:
- una copia di ogni attestato, divisa per lavoratore;
- il registro dell’addestramento, dove previsto (art. 37, comma 5);
- la traccia dell’informazione data a ogni nuovo assunto: non è un modulo imposto, ma serve a dimostrarla;
- uno scadenzario con le date di aggiornamento: 5 anni per lavoratori, dirigenti e datore di lavoro, 2 anni per i preposti, più quelle di antincendio e primo soccorso.
Le competenze acquisite confluiscono anche nel fascicolo elettronico del lavoratore (art. 37, comma 14). Nel DVR la formazione compare tra le misure e nel programma di miglioramento, con chi se ne occupa e la data: lì l’organo di vigilanza controlla che i corsi siano coerenti con i rischi valutati. L’elenco completo è in documenti e registri obbligatori.
Domande frequenti
Il corso sicurezza per i lavoratori scade?
La formazione generale di 4 ore non scade: è un credito formativo permanente. La formazione specifica va aggiornata con almeno 6 ore ogni cinque anni, contati dalla data di fine corso scritta sull’attestato, e prima se cambiano i rischi della mansione.
Posso far fare il corso sicurezza online ai miei dipendenti?
La parte generale sì, anche in e-learning. La parte specifica in e-learning è ammessa solo nei settori a rischio basso e per mansioni a rischio basso; negli altri casi serve l’aula o la videoconferenza sincrona. I preposti non possono mai usare l’e-learning.
Entro quanto tempo devo formare un nuovo assunto?
La legge lega la formazione al momento dell’assunzione (art. 37, comma 4). Nelle FAQ del 27 marzo 2026 il Ministero del Lavoro ha escluso che valga ancora la tolleranza di 60 giorni del vecchio accordo. Organizza il corso prima che la persona cominci a svolgere la mansione.
Il datore di lavoro deve fare il corso anche se ha un RSPP esterno?
Sì. Il corso da 16 ore riguarda tutti i datori di lavoro, indipendentemente da chi svolge il ruolo di RSPP, e va concluso entro il 24 maggio 2027. Se svolgi tu i compiti di RSPP, aggiungi il modulo comune di 8 ore.
Quante ore di formazione servono per i dipendenti di un bar?
La ristorazione rientra nella classe di rischio basso dell’Allegato IV: almeno 4 ore di formazione generale e 4 di specifica, quindi 8 ore. È un minimo: se la valutazione dei rischi mostra rischi maggiori, per esempio in cucina, le ore aumentano. A queste si aggiungono i corsi per chi è designato addetto alle emergenze.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 36 – Informazione ai lavoratori (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, rep. atti n. 59/CSR, Allegato A (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) (25 ottobre 2026)
- Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 in materia di formazione, pubblicato nella GU n. 119 del 24/5/2025 (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) (25 ottobre 2026)
- FAQ sull’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, 27 marzo 2026 (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) (25 ottobre 2026)
Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.
Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.
Per approfondire
- Addetti antincendio e primo soccorso: nomina, corsi e scadenze
- RSPP e datore di lavoro: chi può svolgere il ruolo e come
- RLS e RLST: chi rappresenta i lavoratori sulla sicurezza
- Documenti sulla sicurezza: che cosa tenere in azienda
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