Vibrazioni mano-braccio e corpo intero: valutazione e misure
Avvitatori a impulsi, smerigliatrici e levigatrici trasmettono vibrazioni alle mani; furgoni e carrelli le trasmettono a tutto il corpo. Il Titolo VIII, Capo III, del D.Lgs. 81/2008 chiede di valutarle con un metodo preciso. Qui trovi i valori di legge, come si stima l’esposizione con le banche dati, quando serve una misurazione e che cosa scrivere nel DVR.
In breve
- La legge distingue le vibrazioni al sistema mano-braccio, trasmesse da utensili e attrezzature tenute in mano, e quelle al corpo intero, trasmesse da veicoli e macchine su cui si sta seduti o in piedi.
- Per il mano-braccio il valore d’azione giornaliero è 2,5 m/s² e il valore limite 5 m/s²; per il corpo intero 0,5 m/s² e 1,0 m/s² (art. 201).
- L’esposizione si può stimare senza misure, con le banche dati e i dati dei costruttori; la misurazione resta il metodo di riferimento.
- Oltre il valore d’azione servono un programma di riduzione e la sorveglianza sanitaria, di norma annuale.
- In officina il rischio è quasi sempre presente; in panificio, bar, negozio e ufficio è in genere limitato, ma va valutato e scritto.
Che cosa sono e dove si trovano
Le vibrazioni meccaniche sono oscillazioni che passano dall’attrezzatura al corpo di chi la usa. La legge ne distingue due tipi (art. 200):
- sistema mano-braccio: vibrazioni che arrivano dalle impugnature di utensili portatili o di macchine guidate a mano. Possono causare disturbi vascolari, come il «dito bianco», e disturbi osteoarticolari, neurologici e muscolari;
- corpo intero: vibrazioni che arrivano dal sedile o dal pavimento di veicoli e macchine. Sono associate a lombalgie e lesioni della colonna.
Nei mestieri del sito la situazione è molto diversa:
| Mestiere | Sorgenti tipiche | Rilevanza |
|---|---|---|
| Officina e carrozzeria | avvitatori a impulsi, smerigliatrici, levigatrici rotorbitali, scalpelli e seghetti pneumatici | mano-braccio quasi sempre presente |
| Officina | carrello elevatore nel piazzale, carro attrezzi per il soccorso | corpo intero, da valutare |
| Panificio e pasticceria | furgone per le consegne del mattino | corpo intero, da valutare se le consegne sono quotidiane e lunghe |
| Panificio, bar, negozio | macchine fisse (impastatrici, macinini), transpallet | in genere esposizione limitata |
| Parrucchiere ed estetista | tosatrici, asciugacapelli, apparecchi a vibrazione | in genere esposizione limitata |
| Ufficio | nessuna sorgente significativa | di solito assente |
«In genere limitata» non vuol dire «da non scrivere»: anche in questi casi la valutazione deve dire perché il rischio è basso.
Che cosa dice la legge
Il Titolo VIII, Capo III del D.Lgs. 81/2008 (artt. 199-205) fissa i valori giornalieri, riferiti a 8 ore di lavoro (art. 201):
| Tipo | Valore d’azione | Valore limite | Limite su periodi brevi |
|---|---|---|---|
| Mano-braccio | 2,5 m/s² | 5 m/s² | 20 m/s² |
| Corpo intero | 0,5 m/s² | 1,0 m/s² | 1,5 m/s² |
Il valore d’azione è la soglia oltre la quale scattano obblighi in più: programma di riduzione, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione mirate. Il valore limite non va mai superato; se succede, servono misure immediate, la ricerca delle cause e la revisione delle misure (art. 203, comma 2).
Come per tutti gli agenti fisici, la valutazione è fatta da personale qualificato e va ripetuta almeno ogni quattro anni (art. 181).
Come si valuta: banche dati o misurazione
L’art. 202 permette due strade.
Stima con le banche dati
Il livello di esposizione si può stimare osservando il lavoro reale e usando informazioni affidabili sulle vibrazioni delle attrezzature: le banche dati pubbliche, in pratica quella del Portale Agenti Fisici, oppure, in mancanza, i dati del costruttore riportati nel manuale d’uso. In pratica:
- fai l’elenco delle attrezzature che vibrano e di chi le usa;
- stima il tempo di uso effettivo giornaliero di ciascuna, cioè il tempo in cui l’utensile vibra davvero in mano, non le ore passate in officina;
- cerca il valore di vibrazione di ogni modello nella banca dati, privilegiando i valori misurati sul campo: quelli dichiarati dal costruttore nascono da prove di laboratorio e possono sottostimare l’uso reale;
- calcola l’esposizione giornaliera riportata a 8 ore, detta A(8), e confrontala con i valori di legge.
Misurazione
La misurazione richiede strumenti e un metodo specifici e resta il metodo di riferimento. Conviene farla fare a un tecnico competente quando:
- la stima porta vicino o sopra il valore d’azione;
- l’attrezzatura non è in banca dati o è molto usurata;
- l’uso è particolare, per esempio utensili modificati o lavorazioni insolite.
La valutazione deve considerare anche i lavoratori particolarmente sensibili, come donne in gravidanza e minori, e le condizioni che aggravano il rischio: freddo, bagnato, umidità, sforzo di braccia e schiena (art. 202, comma 5).
Misure tipiche
Oltre il valore d’azione l’art. 203 chiede un programma di misure tecniche o organizzative. Anche sotto quella soglia, queste misure riducono il rischio a costo basso:
- scegliere utensili a bassa vibrazione al momento dell’acquisto, confrontando i dati del costruttore;
- manutenzione regolare: utensili consumati, dischi sbilanciati e attacchi allentati vibrano di più;
- utensile giusto per il lavoro, per non usare la smerigliatrice dove serve un altro attrezzo;
- rotazione dei compiti e pause, per limitare il tempo di uso continuo;
- impugnature e guanti antivibranti dove servono, e indumenti contro freddo e umidità (il freddo aggrava i disturbi alle mani);
- per il corpo intero: sedili ammortizzati e regolati, pneumatici e sospensioni in ordine, percorsi senza buche nel piazzale;
- informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto delle attrezzature e sui primi sintomi da segnalare: formicolii, dita che diventano bianche al freddo, perdita di sensibilità.
Sorveglianza sanitaria
L’art. 204 prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti oltre i valori d’azione. È di norma annuale; il medico competente può decidere una periodicità diversa, motivandola nel DVR.
La sorveglianza può essere necessaria anche sotto i valori d’azione, se il medico competente ritiene che l’esposizione possa causare effetti sulla salute rilevabili nelle condizioni di lavoro specifiche. In un’officina con avvitatori e smerigliatrici usati ogni giorno, quindi, la nomina del medico competente va valutata con attenzione. Vedi la guida su medico competente e sorveglianza sanitaria.
Come compare nel DVR
Nelle procedure standardizzate le vibrazioni hanno una famiglia propria nel Modulo 2, «Vibrazioni»: indichi le attrezzature, le mansioni esposte e il tipo di vibrazione. Nel Modulo 3 riporti le misure attuate e quelle del programma di miglioramento, per esempio la sostituzione dell’avvitatore più vecchio entro una data.
I dati della valutazione, cioè attrezzature, tempi, valori usati e risultato A(8), fanno parte integrante del DVR (art. 181). Se hai usato la banca dati, indica quale fonte e quale modello hai scelto; se c’è stata una misurazione, allega la relazione del tecnico.
Quando il pericolo è presente, il documento che prepari con il nostro aiuto alla redazione segnala la «valutazione del rischio vibrazioni (Titolo VIII, Capo III)» come valutazione specifica: il calcolo o la misura vanno fatti con il RSPP o con un tecnico competente.
Domande frequenti
Posso valutare le vibrazioni senza fare misure?
Sì. L’art. 202 del D.Lgs. 81/2008 permette di stimare l’esposizione con le banche dati pubbliche, come quella del Portale Agenti Fisici, o con i dati del costruttore, tenendo conto del tempo di uso reale. Se il risultato si avvicina al valore d’azione o i dati non sono affidabili, conviene misurare.
Qual è il valore limite delle vibrazioni mano-braccio?
Il valore limite giornaliero, riferito a 8 ore, è 5 m/s², con un limite di 20 m/s² su periodi brevi. Il valore d’azione, oltre il quale scattano programma di riduzione e sorveglianza sanitaria, è 2,5 m/s² (art. 201).
In officina la sorveglianza sanitaria per le vibrazioni è obbligatoria?
Lo è per chi supera il valore d’azione, con visite di norma annuali (art. 204). Può servire anche sotto quella soglia, se il medico competente lo ritiene necessario. Solo la valutazione dice chi è sopra la soglia.
I guanti antivibranti bastano?
No. Sono un aiuto per alcune attrezzature, ma riducono poco le basse frequenze tipiche di molti utensili. Le misure più efficaci sono scegliere utensili a bassa vibrazione, curarne la manutenzione e limitare il tempo di uso continuo.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 201 (valori limite di esposizione e valori d’azione) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 202 (valutazione dei rischi) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 203 (misure di prevenzione e protezione) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 204 (sorveglianza sanitaria) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- Portale Agenti Fisici (INAIL, Regione Toscana, AUSL), vibrazioni mano-braccio: descrizione del rischio e banca dati delle attrezzature (25 ottobre 2026)
Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.
Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.
Per approfondire
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