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Rischio incendio: valutazione, addetti e piano di emergenza

Dall’autunno 2022 la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro segue tre decreti del settembre 2021, che hanno sostituito il vecchio DM 10 marzo 1998. Qui trovi come si valuta il rischio incendio in una piccola attività, quando il tuo locale è «a basso rischio», quali estintori servono, chi deve fare il corso antincendio e quando serve il piano di emergenza.

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In breve

  • La valutazione del rischio incendio è parte specifica del DVR (DM 3 settembre 2021, art. 2) e va fatta in ogni luogo di lavoro.
  • Nei luoghi a basso rischio di incendio (attività non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, fino a 100 occupanti e 1000 m², oltre ad altre condizioni) si applicano i criteri semplificati dell’Allegato I.
  • Servono estintori di capacità almeno 13A e carica minima di 6 kg o 6 litri, raggiungibili entro 30 metri, controllati e annotati nel registro dei controlli.
  • Gli addetti antincendio seguono il corso del livello della tua attività, di 4, 8 o 16 ore, e l’aggiornamento almeno ogni cinque anni (DM 2 settembre 2021).
  • Il piano di emergenza scritto serve con almeno 10 lavoratori, con più di 50 persone presenti in un locale aperto al pubblico o nelle attività soggette; negli altri casi bastano misure organizzative scritte nel DVR.

Che cos’è e dove si trova nelle piccole imprese

Un incendio nasce quando un materiale combustibile incontra una sorgente di innesco in presenza di ossigeno. Nelle piccole attività i combustibili sono ovunque (carta, imballaggi, tessuti, oli, solventi) e gli inneschi sono quotidiani: apparecchi surriscaldati, ciabatte sovraccariche, fiamme libere, mozziconi, lavori a caldo. Il pericolo maggiore non è solo il fuoco, ma il fumo, che toglie visibilità e intossica in pochi minuti, soprattutto se ci sono clienti da far uscire.

MestierePericoli tipici
Bar e ristoranteolio della friggitrice, grassi in cappe e condotti, fiamme libere e flambé, candele, cartoni, alcolici; sala affollata
Parrucchiere ed estetistalacche, solventi e acetone infiammabili, apparecchi surriscaldati, asciugamani sui caschi accesi, ciabatte
Negoziomerci e imballaggi combustibili, faretti vicino alla merce in vetrina, prodotti infiammabili in vendita
Ufficiocarta e archivi, multiprese sovraccariche, apparecchi lasciati accesi
Panificio e pasticceriaforni e friggitrici, cappe con grassi, cartoni vicino ai forni, depositi di farina e zucchero
Officinacarburanti, vernici, solventi e stracci sporchi, saldatura e smerigliatura, batterie al litio di veicoli elettrici danneggiati

Le polveri combustibili, come la farina in sospensione, possono anche dare esplosioni: è un rischio distinto, trattato nella pagina sulle atmosfere esplosive.

Che cosa dice la legge: i tre decreti del 2021

L’art. 46 del D.Lgs. 81/2008 rinvia a decreti dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro. Oggi sono tre:

DecretoChe cosa regolaIn vigore dal
DM 3 settembre 2021, detto «minicodice»progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio; valutazione del rischio29 ottobre 2022
DM 2 settembre 2021gestione della sicurezza in esercizio e in emergenza, piano di emergenza, addetti e loro formazione4 ottobre 2022
DM 1 settembre 2021controlli e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, registro, tecnici manutentori25 settembre 2022

Il DM 3 settembre 2021 abroga il DM 10 marzo 1998, ancora citato nel modello delle procedure standardizzate del 2012. Stabilisce che la valutazione del rischio incendio e le relative misure sono parte specifica del DVR (art. 2) e indica quali criteri usare (art. 3):

  • se esiste una regola tecnica verticale per la tua attività, si applica quella;
  • per i luoghi a basso rischio di incendio valgono i criteri semplificati dell’Allegato I;
  • negli altri casi si applica il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015).

Alcune attività sono soggette ai controlli dei Vigili del fuoco (Allegato I del DPR 151/2011) e richiedono pratiche specifiche, come la SCIA antincendio. Tra gli esempi vicini ai mestieri del sito: i locali di vendita con superficie lorda oltre 400 m² e le officine di riparazione veicoli con superficie coperta oltre 300 m². Se hai un dubbio, verifica con un tecnico.

Come si valuta: il luogo di lavoro a basso rischio

Secondo l’Allegato I del DM 3 settembre 2021 il luogo di lavoro è a basso rischio di incendio se l’attività non è soggetta ai controlli dei Vigili del fuoco, non ha una regola tecnica verticale e rispetta tutte queste condizioni:

  • affollamento complessivo fino a 100 occupanti, contando chiunque sia presente, clienti compresi;
  • superficie lorda complessiva fino a 1000 m²;
  • piani tra -5 e 24 metri di quota;
  • nessun deposito o lavorazione di materiali combustibili in quantità significative (in genere carico di incendio specifico oltre 900 MJ/m²);
  • nessuna sostanza o miscela pericolosa in quantità significative;
  • nessuna lavorazione pericolosa ai fini dell’incendio.

La maggior parte di bar, saloni, negozi di vicinato, uffici e piccoli laboratori rientra in questa categoria. La valutazione, proporzionata alla complessità del luogo, comprende almeno: i pericoli di incendio (inneschi, combustibili, loro vicinanza), il contesto (accessi, locali, piani, aerazione), il numero e il tipo di occupanti, i beni esposti, le conseguenze possibili sulle persone e le misure per eliminare o ridurre i pericoli.

Quando serve un professionista

Per un luogo a basso rischio la valutazione la puoi scrivere tu, come datore di lavoro e RSPP. Serve un professionista antincendio se l’attività è soggetta ai controlli dei Vigili del fuoco, se non rispetti una delle condizioni del basso rischio (e quindi si applica il Codice) o se il locale ha una configurazione complessa, come piani interrati, una sola uscita lunga o molto pubblico.

Misure tipiche: esodo, estintori, controlli

Nei luoghi a basso rischio l’Allegato I indica misure precise.

  • Esodo: di regola almeno due vie d’esodo indipendenti; è ammessa una sola via se il corridoio cieco non supera 30 metri. Almeno una lunghezza d’esodo entro 60 metri, larghezza dei percorsi di almeno 900 mm (varchi da 800 mm, o 700 mm per locali fino a 10 occupanti), porte facili da aprire, segnaletica e illuminazione di sicurezza dove la luce naturale può mancare. Nei locali aperti al pubblico, le porte usate da più di 25 persone si aprono nel verso dell’esodo con maniglione antipanico.
  • Estintori: capacità estinguente di almeno 13A, carica minima di 6 kg o 6 litri, in numero tale che ognuno sia raggiungibile entro 30 metri, in posizione visibile vicino alle uscite e alle zone a rischio. Con liquidi infiammabili servono anche 89B; in cucina valuta un estintore per fuochi di classe F (oli e grassi) e una coperta antifiamma. Al chiuso sono preferibili gli estintori a base d’acqua: la polvere toglie visibilità durante l’evacuazione.
  • Allarme: nei piccoli locali è dato dalle persone presenti, a voce o con un segnale convenuto, con procedure scritte che includono la chiusura del gas e lo stacco della corrente.
  • Gestione quotidiana: vie d’esodo sgombre, cartoni portati via ogni giorno, divieto di fumo, distanza tra merci e fonti di calore, apparecchi difettosi tolti dall’uso, cappe e condotti puliti, precauzioni per i lavori a caldo.

Il DM 1 settembre 2021 chiede un registro dei controlli dove annotare controlli periodici e manutenzioni di estintori, luci di emergenza, porte e impianti, secondo le cadenze delle norme tecniche (per gli estintori la UNI 9994-1) e del manuale d’uso. Tra un controllo e l’altro i lavoratori, istruiti, fanno la sorveglianza: controlli visivi che i presidi siano al loro posto e integri. Controlli e manutenzioni li esegue un tecnico manutentore qualificato: la qualifica è richiesta dal 25 settembre 2026, con un periodo transitorio fino al 31 marzo 2027 per chi ha già presentato domanda.

Addetti antincendio e piano di emergenza

Il DM 2 settembre 2021 chiede di designare gli addetti al servizio antincendio (art. 4). Nelle piccole imprese, nei casi dell’Allegato 2 del D.Lgs. 81/2008, puoi svolgere tu stesso questo compito, informando il RLS e frequentando il corso (art. 34). La formazione dipende dal livello dell’attività (Allegato III):

LivelloAttivitàCorsoAggiornamento
1attività dove sostanze e condizioni offrono scarsa possibilità di sviluppo e propagazione dell’incendio4 ore2 ore
2attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), salvo quelle di livello 38 ore5 ore
3grandi attività, come uffici con oltre 1.000 persone o alberghi con oltre 200 posti letto16 ore8 ore

L’aggiornamento va fatto almeno ogni cinque anni. Per le attività dell’Allegato IV del decreto serve anche l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dopo un esame dei Vigili del fuoco.

Il piano di emergenza scritto è obbligatorio (art. 2, comma 2) nei luoghi con almeno 10 lavoratori, nei luoghi aperti al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di lavoratori, e nelle attività soggette del DPR 151/2011. Dove il piano è obbligatorio, i lavoratori partecipano a esercitazioni almeno annuali. Negli altri casi il piano non serve, ma le misure organizzative da attuare in caso di incendio vanno scritte nel DVR (comma 4): chi dà l’allarme, chi chiama i soccorsi, chi accompagna fuori i clienti, dove ci si ritrova. Per corsi e nomine vedi la guida su addetti antincendio e primo soccorso.

Come compare nel DVR

Nel Modulo 2 delle procedure standardizzate l’incendio è una famiglia propria, con la domanda se sono presenti sostanze combustibili o infiammabili e condizioni di innesco. Nel Modulo 3 riporti la classificazione del luogo (a basso rischio o no) e la motivazione, le misure attuate (estintori, vie d’esodo, addetti formati, registro dei controlli) e nel programma di miglioramento ciò che manca, con incaricato e data. Il modulo del 2012 cita ancora il DM 10 marzo 1998: nel tuo documento il riferimento corretto sono i decreti del 2021.

Il documento che prepari con il nostro aiuto alla redazione segnala la «valutazione del rischio incendio (DM 3 settembre 2021)» come valutazione specifica da svolgere o da allegare: la verifica di uscite, estintori e affollamento la fai tu sul posto, con il RSPP e dopo la consultazione del RLS o RLST, e per le attività soggette resta necessario il professionista antincendio.

Domande frequenti

Il mio negozio è un luogo di lavoro a basso rischio di incendio?

Lo è se l’attività non è soggetta ai controlli dei Vigili del fuoco e rispetta tutte le condizioni dell’Allegato I del DM 3 settembre 2021: fino a 100 occupanti, fino a 1000 m², piani tra -5 e 24 metri, niente quantità significative di combustibili o sostanze pericolose, niente lavorazioni pericolose. Un negozio oltre 400 m² lordi è invece un’attività soggetta.

Quanti estintori servono in un piccolo locale?

Nei luoghi a basso rischio servono estintori di almeno 13A con carica minima di 6 kg o 6 litri, in numero tale che ognuno sia raggiungibile entro 30 metri, vicino alle uscite e alle zone a rischio. Con liquidi infiammabili devono avere anche capacità 89B; in cucina conviene un estintore per fuochi di classe F.

Quante ore dura il corso per addetto antincendio?

Dipende dal livello dell’attività secondo il DM 2 settembre 2021: 4 ore per il livello 1, 8 ore per il livello 2, 16 ore per il livello 3. L’aggiornamento va fatto almeno ogni cinque anni e dura 2, 5 o 8 ore.

Con meno di 10 dipendenti devo fare il piano di emergenza?

Non sempre. Il piano scritto serve anche sotto i 10 lavoratori se il locale è aperto al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente o se l’attività è soggetta ai controlli dei Vigili del fuoco. Negli altri casi basta riportare nel DVR le misure organizzative da attuare in caso di incendio.

Chi può controllare gli estintori?

Controlli periodici e manutenzione spettano a un tecnico manutentore qualificato secondo il DM 1 settembre 2021, con esito annotato nel registro dei controlli. Tra un controllo e l’altro i lavoratori, dopo adeguate istruzioni, fanno la sorveglianza visiva dei presidi.

Fonti

Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.

Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.

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