Guide

Addetti antincendio e primo soccorso: nomina, corsi e scadenze

In ogni azienda con almeno un lavoratore qualcuno deve sapere che cosa fare se scoppia un incendio o se un collega si fa male. La legge chiede di designare in anticipo gli addetti, di formarli e di tenerli aggiornati: ecco le regole, livello per livello e gruppo per gruppo.

Aggiornato il

In breve

  • Il datore di lavoro designa in anticipo gli addetti all’antincendio e al primo soccorso, in numero sufficiente; il lavoratore può rifiutare solo per giustificato motivo.
  • Per l’antincendio il corso dura 4, 8 o 16 ore secondo il livello dell’attività (DM 2 settembre 2021) e si aggiorna almeno ogni cinque anni.
  • Il piano di emergenza scritto serve con almeno 10 lavoratori, con più di 50 persone presenti in un locale aperto al pubblico o nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco; negli altri casi le misure vanno nel DVR.
  • Per il primo soccorso il corso dura 16 ore nel gruppo A e 12 ore nei gruppi B e C (DM 388/2003) e si ripete ogni tre anni, almeno per la parte pratica.
  • Nelle piccole imprese, entro i limiti dell’Allegato II, il datore di lavoro può svolgere lui stesso questi compiti, dopo aver informato il RLS e frequentato gli stessi corsi.

Designare gli addetti: chi, quanti, con quali regole

L’art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a designare preventivamente i lavoratori incaricati della prevenzione incendi e lotta antincendio, dell’evacuazione, del salvataggio, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. L’art. 43 aggiunge che devi:

  • organizzare i rapporti con i servizi pubblici di primo soccorso, salvataggio e antincendio;
  • informare chi può essere esposto a un pericolo grave e immediato e dare istruzioni per mettersi al sicuro;
  • assicurare mezzi di estinzione adatti alla classe di incendio e al livello di rischio;
  • non chiedere di riprendere il lavoro finché persiste un pericolo grave e immediato.

Quanti addetti

La legge non fissa un numero: gli addetti devono essere sufficienti, formati e dotati di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi (art. 43, commi 2 e 3). Il criterio pratico è che in ogni momento di apertura ci sia almeno un addetto presente, considerando turni, ferie e malattie. In un bar aperto dalle 6 alle 22 su due turni, un solo addetto difficilmente basta.

Il rifiuto

Il lavoratore designato non può rifiutare se non per giustificato motivo (art. 43, comma 3), per esempio un problema di salute documentato. Fai la designazione per iscritto, con la firma per presa visione: la legge non impone una forma, ma è la prova che l’hai fatta.

Se gli addetti sei tu

Nelle aziende entro i limiti dell’Allegato II (fino a 30 lavoratori per le aziende artigiane e industriali, fino a 200 per molte altre attività) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, informandone prima il RLS (art. 34, comma 1). In questo caso frequenta gli stessi corsi degli addetti (art. 34, comma 2-bis). Se però non sei sempre presente, serve comunque qualcuno designato tra i lavoratori.

Antincendio: i tre livelli del DM 2 settembre 2021

Dal 4 ottobre 2022 la formazione degli addetti antincendio segue il DM 2 settembre 2021 (Allegato III), che ha sostituito le vecchie categorie di rischio basso, medio ed elevato del DM 10 marzo 1998 con tre livelli di attività:

LivelloQuali attivitàCorsoAggiornamento
1Tutte quelle non comprese nei livelli 2 e 3, dove sostanze e condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo e propagazione di un incendio4 ore (2 di teoria, 2 di pratica)2 ore
2Attività dell’Allegato I del DPR 151/2011 che non sono di livello 3; cantieri con sostanze infiammabili e fiamme libere8 ore (5 di teoria, 3 di pratica)5 ore
3Grandi attività: per esempio stabilimenti a rischio di incidente rilevante, alberghi con oltre 200 posti letto, attività commerciali oltre 10.000 m² aperti al pubblico16 ore8 ore

L’aggiornamento è obbligatorio almeno ogni cinque anni (art. 5, comma 5). Le esercitazioni pratiche con l’estintore fanno parte anche del corso di livello 1. La parte teorica può essere svolta a distanza solo in modalità sincrona; la pratica si fa in presenza.

Quale livello per la tua attività

Un bar, un negozio di vicinato, un salone di parrucchiere o un piccolo ufficio sono di norma di livello 1. Si sale al livello 2 se l’attività rientra nell’Allegato I del DPR 151/2011: per esempio un’officina di riparazione veicoli con più di 300 m² coperti, un negozio con più di 400 m² lordi, un locale di trattenimento con più di 100 persone o un impianto termico a combustibile oltre 116 kW (per i forni dei panifici il caso va verificato). Il livello lo stabilisce il datore di lavoro con la valutazione del rischio incendio: nel dubbio chiedi al RSPP o a un professionista antincendio, e vedi anche rischio incendio.

Per alcune attività dell’Allegato IV del decreto (per esempio locali di spettacolo con oltre 100 posti o alberghi con oltre 100 posti letto) gli addetti devono anche superare l’esame per l’attestato di idoneità tecnica presso i Vigili del fuoco.

Quando serve il piano di emergenza

Il piano di emergenza scritto è obbligatorio in tre casi (DM 2 settembre 2021, art. 2, comma 2):

  1. luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori;
  2. luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone, qualunque sia il numero dei lavoratori;
  3. attività comprese nell’Allegato I del DPR 151/2011, soggette ai controlli dei Vigili del fuoco.

Il piano descrive le azioni in caso di incendio, le procedure di evacuazione, il modo di chiamare i Vigili del fuoco, l’assistenza alle persone con esigenze speciali e i nomi degli addetti; comprende una o più planimetrie con vie di esodo, estintori, allarmi, interruttore generale e valvole del gas (Allegato II).

Per gli esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori ma più di 50 persone presenti (una pizzeria affollata il sabato sera, per esempio) bastano misure semplificate: la planimetria e indicazioni schematiche, purché l’attività non sia soggetta ai controlli antincendio e non si trovi in un edificio complesso con affollamento (Allegato II, punto 4).

Negli altri casi non serve un piano separato, ma le misure organizzative da attuare in caso di incendio vanno scritte nel DVR o nel documento redatto con le procedure standardizzate (art. 2, comma 4).

Le prove di evacuazione

Dove il piano è obbligatorio, i lavoratori partecipano a esercitazioni antincendio almeno una volta l’anno (Allegato I, punto 1.3). Nei luoghi di lavoro piccoli l’esercitazione comprende almeno il percorso delle vie d’esodo e l’individuazione delle porte tagliafuoco, degli allarmi e degli estintori. L’allarme di prova non va inviato ai Vigili del fuoco, e la prova che l’esercitazione è stata fatta va conservata.

Primo soccorso: gruppi A, B e C

Il DM 15 luglio 2003, n. 388 classifica le aziende in tre gruppi (art. 1):

  • gruppo A: attività industriali a rischio di incidente rilevante, centrali, attività estrattive e simili; aziende con più di cinque lavoratori appartenenti a gruppi tariffari INAIL con indice di inabilità permanente superiore a quattro; aziende agricole con più di cinque lavoratori a tempo indeterminato;
  • gruppo B: aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
  • gruppo C: aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

La classificazione la fai tu, sentito il medico competente se è nominato; solo le aziende del gruppo A la comunicano all’ASL. La maggior parte dei bar, negozi, saloni e uffici con tre o più lavoratori sta nel gruppo B. Per officine e panifici con più di cinque lavoratori verifica l’indice infortunistico del tuo gruppo tariffario INAIL: potresti rientrare nel gruppo A.

Gruppo AGruppo BGruppo C
Presidiocassetta di pronto soccorsocassetta di pronto soccorsopacchetto di medicazione
Comunicazionemezzo per attivare il sistema di emergenza sanitaria (112 o 118)come gruppo Acome gruppo A
Corso addetti16 ore12 ore12 ore
Ripetizioneogni 3 anni, almeno la parte praticaogni 3 anniogni 3 anni

Il corso è tenuto da personale medico, che per la parte pratica può farsi affiancare da personale infermieristico o specializzato (art. 3).

Cassetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione

La cassetta (gruppi A e B) va tenuta in ogni luogo di lavoro, in un punto facilmente accessibile e segnalato con il cartello verde. Il contenuto minimo è nell’Allegato 1 del DM 388/2003: tra l’altro guanti sterili monouso, visiera paraschizzi, soluzione cutanea di iodopovidone, soluzione fisiologica, garze e teli sterili, pinzette, rete elastica, cotone idrofilo, cerotti, forbici, lacci emostatici, ghiaccio pronto uso, sacchetti per rifiuti sanitari, termometro e apparecchio per misurare la pressione.

Il pacchetto di medicazione (gruppo C) ha una dotazione più ridotta (Allegato 2) e comprende le istruzioni per i primi soccorsi in attesa dei soccorritori. Va dato, con un mezzo di comunicazione, anche ai lavoratori che operano da soli in luoghi isolati.

Il contenuto minimo va integrato in base ai rischi, con il medico competente: ustioni al forno di un panificio o in cucina, tagli in officina, prodotti chimici negli occhi in un salone. Controlla periodicamente scadenze e consumi: spetta al datore di lavoro assicurarne la completezza e il buono stato.

Scadenze e documenti da conservare

CosaRiferimentoQuando
Corso addetti antincendioDM 2/9/2021, art. 5 e Allegato IIIquando designi l’addetto
Aggiornamento antincendioDM 2/9/2021, art. 5, comma 5almeno ogni 5 anni
Corso addetti primo soccorsoDM 388/2003, art. 3quando designi l’addetto
Ripetizione primo soccorsoDM 388/2003, art. 3, comma 5ogni 3 anni
Esercitazione antincendioDM 2/9/2021, Allegato I, punto 1.3almeno ogni anno, dove serve il piano

Conserva le lettere di designazione, gli attestati, il piano di emergenza o le misure scritte nel DVR, la documentazione delle esercitazioni e il registro dei controlli antincendio previsto dal DM 1 settembre 2021. I nomi degli addetti vanno comunicati a tutti i lavoratori (art. 36, comma 1) e riportati nel piano di emergenza; nel formato delle procedure standardizzate compaiono anche nel Modulo 1.1 del DVR.

I corsi per addetti alle emergenze non sostituiscono il corso sicurezza dei lavoratori, e viceversa: vedi formazione sicurezza dei lavoratori. Per il registro dei controlli e gli altri documenti vedi documenti e registri obbligatori.

Domande frequenti

Il datore di lavoro può essere addetto antincendio e primo soccorso?

Sì, nelle aziende entro i limiti dell’Allegato II del D.Lgs. 81/2008, informando prima il RLS e frequentando gli stessi corsi previsti per gli addetti (art. 34). Se non è sempre presente durante l’orario di lavoro, deve comunque designare uno o più lavoratori.

Un lavoratore può rifiutare la nomina di addetto antincendio?

Solo per giustificato motivo, come prevede l’art. 43, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. Un motivo di salute documentato è il caso tipico. Il semplice disinteresse non basta: la designazione fa parte dell’organizzazione della sicurezza decisa dal datore di lavoro.

Ogni quanto si rinnova il corso antincendio?

Almeno ogni cinque anni, con un corso di aggiornamento di 2, 5 o 8 ore secondo il livello dell’attività (DM 2 settembre 2021). Il primo aggiornamento si conta dalla data dell’ultima formazione o dell’ultimo aggiornamento svolto.

Serve il piano di emergenza per un bar con quattro dipendenti?

Non serve se nel locale non ci sono mai più di 50 persone contemporaneamente e l’attività non è soggetta ai controlli dei Vigili del fuoco. Se invece supera le 50 persone, con meno di 10 lavoratori bastano le misure semplificate: planimetria e indicazioni schematiche. In ogni caso le misure da attuare in caso di incendio vanno scritte nel DVR.

Ogni quanto va ripetuto il corso di primo soccorso?

Ogni tre anni, almeno per la parte che riguarda la capacità di intervento pratico (DM 388/2003, art. 3, comma 5). Il corso base dura 16 ore nel gruppo A e 12 ore nei gruppi B e C ed è tenuto da personale medico.

Fonti

Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.

Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.

Per approfondire

Tutte le pagine