Rischio elettrico: impianti, apparecchi e verifiche periodiche
Una presa rotta dietro al banco, una ciabatta collegata a un’altra ciabatta, un phon con il cavo spellato: il rischio elettrico nelle piccole imprese passa da qui. Qui trovi che cosa chiede il Titolo III, Capo III, del D.Lgs. 81/2008, come funziona la verifica periodica della messa a terra prevista dal DPR 462/2001, che cosa puoi controllare da solo e che cosa spetta all’elettricista.
In breve
- Il datore di lavoro deve proteggere i lavoratori da contatti diretti e indiretti, incendi e ustioni di origine elettrica, sovratensioni e guasti prevedibili (art. 80 del D.Lgs. 81/2008).
- Impianti e apparecchi devono essere realizzati a regola d’arte, secondo le norme tecniche pertinenti (art. 81); l’impianto lo realizza solo un’impresa abilitata (DM 37/2008).
- L’impianto di messa a terra va fatto verificare ogni cinque anni, ogni due nei cantieri, nei locali medici e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (DPR 462/2001, art. 4).
- Gli esiti dei controlli periodici vanno verbalizzati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza (art. 86).
- Controllo visivo di cavi e spine, prova del differenziale e divieto di prolunghe in cascata sono misure semplici che puoi gestire direttamente.
Che cos’è e dove si trova nelle piccole imprese
Il rischio elettrico comprende la folgorazione per contatto con parti in tensione, le ustioni da arco elettrico e gli incendi causati da surriscaldamenti e cortocircuiti. Si distinguono i contatti diretti, con parti normalmente in tensione come un cavo spellato o una presa senza frontalino, e i contatti indiretti, con parti metalliche che vanno in tensione per un guasto, come l’involucro di un’impastatrice con l’isolamento danneggiato. L’acqua aumenta molto il pericolo.
| Mestiere | Situazioni tipiche |
|---|---|
| Bar e ristorante | prese e apparecchi vicino ad acqua e lavelli, multiprese sotto il banco, cavi delle attrezzature di cucina |
| Parrucchiere ed estetista | phon, piastre e caschi ad alto assorbimento su ciabatte; mani bagnate; apparecchi elettrici per uso estetico |
| Negozio | prolunghe per casse, vetrine e insegne, luci decorative, prese danneggiate |
| Ufficio | multiprese in cascata, cavi schiacciati dalle sedie, stufette personali |
| Panificio e pasticceria | ambiente umido e polveroso, impastatrici e forni elettrici, zona lavaggio |
| Officina | prolunghe in zona lavaggio, lampade portatili in fossa, sistemi ad alta tensione di veicoli ibridi ed elettrici |
Per le apparecchiature estetiche (radiofrequenza, elettrostimolatori, ultrasuoni) valgono anche la Legge 1/1990 e le schede tecnico-informative del DM 110/2011: si usano solo apparecchi dell’elenco, nei limiti della scheda, con la manutenzione indicata dal fabbricante.
Che cosa dice la legge
Il Titolo III, Capo III (artt. 80-87) del D.Lgs. 81/2008 è dedicato a impianti e apparecchiature elettriche.
- Art. 80: il datore di lavoro protegge i lavoratori da tutti i rischi elettrici di materiali, apparecchi e impianti messi a disposizione: contatti diretti e indiretti, incendi e ustioni da sovratemperature, archi e radiazioni, esplosioni, fulmini, sovratensioni, altri guasti ragionevolmente prevedibili. Nella valutazione considera le condizioni specifiche del lavoro, i rischi dell’ambiente e tutte le condizioni di esercizio prevedibili; poi adotta misure tecniche e organizzative e prepara procedure di uso e manutenzione basate su norme, manuali degli apparecchi e norme tecniche.
- Art. 81: materiali, apparecchi e impianti devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte, cioè secondo le pertinenti norme tecniche. In Italia sono quelle del CEI, come la CEI 64-8 per gli impianti utilizzatori.
- Artt. 82 e 83: i lavori sotto tensione sono vietati salvo condizioni precise, e i lavori in prossimità di parti attive richiedono procedure e personale formato (norma CEI 11-27).
- Art. 86: ferme le verifiche del DPR 462/2001, impianti elettrici e di protezione dai fulmini vanno controllati periodicamente secondo le norme di buona tecnica; l’esito si verbalizza e si tiene a disposizione dell’organo di vigilanza.
Due regole collegate:
- DM 37/2008: l’impianto lo realizza o lo modifica solo un’impresa abilitata, che rilascia la dichiarazione prevista dall’art. 7. Conservala: è il primo documento che chiede chi controlla.
- DPR 462/2001: l’impianto di messa a terra non entra in esercizio prima della verifica dell’installatore, la cui dichiarazione vale come omologazione; il datore di lavoro la invia entro trenta giorni dalla messa in esercizio (art. 2), oggi all’INAIL tramite il servizio telematico CIVA. Poi l’impianto va fatto verificare ogni cinque anni, oppure ogni due anni nei cantieri, nei locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (art. 4). La verifica la chiedi all’ASL o all’ARPA o a un organismo abilitato, a tue spese, e conservi il verbale. Per la prima verifica periodica il nome dell’organismo scelto si comunica all’INAIL con lo stesso servizio CIVA (art. 7-bis).
Come si valuta: che cosa fai tu e che cosa l’elettricista
Il rischio elettrico non richiede misure strumentali da parte tua: le misure elettriche le fanno l’installatore e l’organismo di verifica. La tua valutazione è un controllo ordinato in quattro passi.
- Documenti: dichiarazione dell’impresa installatrice (DM 37/2008), anche per ampliamenti e modifiche; verbali delle verifiche della messa a terra; data della prossima scadenza.
- Stato dell’impianto: quadro chiuso, accessibile e sgombro; interruttori differenziali presenti; prese, placche e interruttori integri; prese protette dagli spruzzi in zona lavaggio.
- Apparecchi e cavi: marcatura CE e istruzioni del fabbricante; cavi e spine senza danni; prolunghe e multiprese con protezione da sovraccarico, mai in cascata e mai usate al posto di prese fisse.
- Organizzazione: chi riarma il differenziale e come si cerca la causa se scatta spesso; chi chiama l’elettricista; divieto di interventi improvvisati.
Quando servono altri
- Elettricista abilitato: per ogni intervento sull’impianto, aggiunta di prese, quadri, guasti ripetuti.
- Organismo abilitato, ASL o ARPA: per la verifica periodica della messa a terra. Se non sai se il tuo locale è tra gli «ambienti a maggior rischio in caso di incendio» (periodicità di due anni), chiedilo all’installatore o all’organismo.
- Tecnico abilitato: per la valutazione del rischio di fulminazione dell’edificio, quando serve, e per gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione.
- In officina, i lavori sui sistemi ad alta tensione di veicoli ibridi ed elettrici richiedono personale formato e qualificato per iscritto secondo la norma CEI 11-27 (profili PES e PAV).
Misure tipiche
- Tecniche: interruttori differenziali sui circuiti di cucina, banco, lavaggio e postazioni; prese fisse aggiuntive installate dall’elettricista dove oggi si usano prolunghe permanenti; prese con grado di protezione adatto agli spruzzi in zona lavaggio; lampade portatili a bassissima tensione di sicurezza in fossa; limitatori di sovratensione per server, centralino e apparecchi sensibili.
- Organizzative: premere il tasto di prova del differenziale con la periodicità indicata dal fabbricante e annotarlo; controllo visivo periodico di cavi, spine, prese e prolunghe, con ritiro immediato di ciò che è danneggiato; divieto di ciabatte in cascata e di stufette personali non autorizzate; apparecchi spenti e scollegati a fine giornata; niente getti d’acqua sugli apparecchi se il fabbricante non lo prevede; dopo un’infiltrazione d’acqua, non riarmare il differenziale senza far cercare il guasto.
- Formative: spiegare ai lavoratori che cosa possono fare (spegnere, scollegare, segnalare) e che cosa no (aprire quadri, riparare cavi); per le estetiste, l’uso degli apparecchi secondo manuale e scheda tecnico-informativa.
- DPI: in genere non servono per l’uso ordinario degli apparecchi. Guanti isolanti, visiera e utensili isolati servono solo per i lavori elettrici veri e propri, come quelli sui veicoli ad alta tensione.
Il rischio elettrico non prevede una sorveglianza sanitaria specifica. In caso di folgorazione, anche lieve, chi l’ha subita va fatto visitare: è un evento da gestire con le procedure di primo soccorso.
Come compare nel DVR
Nel Modulo 2 delle procedure standardizzate il rischio compare tra gli impianti di servizio, nella famiglia «Impianti elettrici» (Titolo III, Capo III, DM 37/2008, DPR 462/2001), e nella famiglia «Scariche atmosferiche». Nel Modulo 3 indichi:
- tra gli strumenti di supporto, la dichiarazione dell’installatore e i verbali delle verifiche;
- tra le misure attuate, differenziali, prese protette, controlli visivi, divieti, manutenzione degli apparecchi;
- nel programma di miglioramento, la prossima verifica della messa a terra, le prese da aggiungere, le ciabatte da eliminare, con incaricato e data.
Il rischio elettrico non ha una valutazione specifica separata come rumore o chimico: il documento che prepari con il nostro aiuto alla redazione riporta per ogni mansione pericoli, misure attuate e programma di miglioramento, e ti ricorda le verifiche periodiche. Conserva i documenti dell’impianto in un unico fascicolo, insieme agli altri documenti e registri obbligatori. Lo stato reale dell’impianto lo accertano l’elettricista e l’organismo di verifica, non il documento.
Domande frequenti
Ogni quanto va verificato l’impianto di messa a terra?
Ogni cinque anni, secondo l’art. 4 del DPR 462/2001. La periodicità diventa di due anni per gli impianti nei cantieri, nei locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio. La verifica è a carico del datore di lavoro, che conserva il verbale.
Chi esegue la verifica periodica prevista dal DPR 462/2001?
La chiedi all’ASL, all’ARPA o a un organismo abilitato, a tua scelta. Per la prima verifica periodica devi comunicare all’INAIL il nome dell’organismo incaricato, con il servizio online CIVA. Il verbale va conservato ed esibito su richiesta dell’organo di vigilanza.
Posso usare prolunghe e multiprese in negozio o in ufficio?
Per usi occasionali sì, se sono integre e con protezione da sovraccarico. Non vanno collegate in cascata né usate in modo permanente al posto delle prese fisse: dove servono stabilmente, fai installare nuove prese da un elettricista abilitato.
Quali documenti dell’impianto elettrico devo tenere?
La dichiarazione dell’impresa installatrice prevista dal DM 37/2008, anche per le modifiche successive, i verbali delle verifiche della messa a terra secondo il DPR 462/2001 e gli esiti dei controlli periodici, che l’art. 86 chiede di verbalizzare e tenere a disposizione dell’organo di vigilanza.
Il differenziale scatta spesso: posso riarmarlo e continuare?
Riarmarlo una volta è normale, ma se scatta più volte c’è un guasto da cercare, spesso un apparecchio difettoso o un’infiltrazione d’acqua. Scollega gli apparecchi e chiama un elettricista abilitato: un differenziale che interviene ti sta proteggendo.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 80 (obblighi del datore di lavoro, rischi elettrici) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 81 (requisiti di sicurezza, regola dell’arte) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 86 (verifiche e controlli) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- DPR 22 ottobre 2001, n. 462, art. 2 (messa in esercizio e omologazione) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- DPR 22 ottobre 2001, n. 462, art. 4 (verifiche periodiche, soggetti abilitati) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- INAIL, CIVA: servizio online «Comunicazione dell’organismo abilitato (art. 7-bis DPR 462/01)», attivo dal 16 luglio 2020 (25 ottobre 2026)
Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.
Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.
Per approfondire
- Rischio incendio: valutazione, addetti e piano di emergenza
- Documenti sulla sicurezza: che cosa tenere in azienda
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- Il DVR per la tua attività: Ufficiostudio professionale, agenzia, servizi