Rischi

Cadute dall’alto: scale portatili, soppalchi e lavori in quota

Nelle piccole imprese si cade dall’alto più spesso da una sedia o da una scala portatile che da un ponteggio. Qui trovi quando si parla di lavoro in quota, che cosa chiedono gli articoli 111-115 e l’Allegato XX del D.Lgs. 81/2008, come scegliere e controllare le scale, come proteggere soppalchi e aperture e come scriverlo nel DVR.

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In breve

  • Per la legge è lavoro in quota ogni attività che espone al rischio di caduta da oltre 2 metri rispetto a un piano stabile (art. 107), ma ci si fa male anche cadendo da altezze minori.
  • Le regole sui lavori in quota del Titolo IV, Capo II, valgono anche fuori dai cantieri, in ogni attività lavorativa (art. 105).
  • La scala a pioli come posto di lavoro è ammessa solo se un’attrezzatura più sicura non è giustificata per il basso rischio e la breve durata (art. 111, comma 3).
  • Le scale portatili costruite secondo la UNI EN 131 e accompagnate dai documenti dell’Allegato XX sono considerate in regola con l’art. 113.
  • Soppalchi e solai di deposito devono indicare il carico massimo, e lati aperti e aperture vanno protetti con parapetti alti almeno 1 metro (Allegato IV).

Che cos’è e dove si trova nelle piccole imprese

La caduta dall’alto è uno degli infortuni più gravi, e nelle piccole attività nasce quasi sempre da gesti quotidiani: salire su una sedia per prendere una scatola, sporgersi di lato dalla scala per finire la vetrina, usare una scala doppia non aperta del tutto. Bastano un metro e mezzo e un pavimento duro per una frattura del polso o del bacino.

MestiereSituazioni tipiche
Bar e ristorantescaffali alti dietro al banco, pulizia di cappe e vetrine, insegne e tende, scala della cantina
Parrucchiere ed estetistaripiani alti del magazzino, lampade, tende
Negozioscaffali alti, allestimento delle vetrine, soppalchi di magazzino
Ufficioarchivi alti, lampadine, climatizzatori; sedie con ruote usate come scala
Panificio e pasticceriascaffali del deposito, cappe del forno, parti alte delle macchine
Officinacassoni e cabine di veicoli alti, soppalchi del magazzino, fosse di ispezione

Rientrano nel rischio anche le cadute in profondità: una botola di cantina aperta, una fossa di ispezione non protetta. Le cadute in piano, per scivolamento o inciampo, sono un rischio diverso, legato ai pavimenti e alle vie di circolazione.

Che cosa dice la legge

Le regole principali stanno nel Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 81/2008, dedicato ai cantieri ma esteso dall’art. 105 ai lavori in quota di ogni altra attività lavorativa. Per l’art. 107 è lavoro in quota l’attività che espone al rischio di caduta da una quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.

  • Art. 111: se un lavoro in quota non si può fare in sicurezza da un luogo adatto, il datore di lavoro sceglie le attrezzature più idonee, dando priorità alla protezione collettiva su quella individuale. La scala a pioli come posto di lavoro è ammessa solo quando un’attrezzatura più sicura non è giustificata per il limitato livello di rischio, la breve durata o le caratteristiche del sito (comma 3). Se una protezione collettiva va tolta per un lavoro particolare, servono misure equivalenti e il ripristino a fine lavoro.
  • Art. 113: le scale portatili devono avere dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori, poggiare su una base stabile e mantenere i pioli orizzontali; chi sale deve avere sempre appoggio e presa sicuri, anche se porta qualcosa. Le scale doppie non superano 5 metri e hanno una catena o un dispositivo che ne impedisce l’apertura oltre il limite di sicurezza.
  • Allegato XX: le scale portatili costruite secondo la UNI EN 131 (parti 1 e 2), con le prove di un laboratorio ufficiale, sono considerate in regola con l’art. 113 se accompagnate da un libretto con descrizione, istruzioni d’uso, istruzioni di manutenzione, estremi delle prove e dichiarazione del costruttore.
  • Art. 115: quando la protezione collettiva non è possibile, si usano sistemi di protezione individuale contro le cadute (imbracatura, cordino con assorbitore, ancoraggio).

Per i luoghi di lavoro valgono i requisiti dell’Allegato IV: i solai e i soppalchi destinati a deposito riportano in modo visibile il carico massimo in chilogrammi per metro quadrato, da non superare (punti 1.1.3 e 1.1.4); le aperture nel pavimento, comprese fosse e pozzi, hanno coperture solide o parapetti (punto 1.5.14.1); il parapetto normale è alto almeno 1 metro, con un corrente intermedio (punto 1.7.2.1), e sui lati aperti di ripiani e passerelle si aggiunge una fascia fermapiede di almeno 15 centimetri (punti 1.7.2.2 e 1.7.3).

Come si valuta e quando servono altri

Per questo rischio non servono misure strumentali: la valutazione la fai tu, come datore di lavoro e spesso RSPP, con un giro dei locali e qualche domanda ai lavoratori.

  1. Elenca i lavori in altezza: che cosa si fa, dove, quanto spesso, a quale altezza e con che cosa (sedia, sgabello, scala, cassone del furgone).
  2. Controlla le attrezzature: marcatura e libretto UNI EN 131, piedini, gradini, cerniere, catena delle scale doppie.
  3. Cerca gli usi impropri: sedie, casse, scrivanie e ripiani usati come scala; scale appoggiate su superfici scivolose.
  4. Guarda i luoghi: soppalchi, botole, fosse, scale fisse, con parapetti, coperture e cartelli di portata.

Poi scegli l’attrezzatura adatta a ogni lavoro:

SituazioneAttrezzatura adatta
ripiano a poco più di un metro, uso frequentesgabello a gradini con piattaforma e corrimano
scaffali alti di magazzino o archivioscala a gradini con piattaforma e guardacorpo, o sgabello con ruote frenanti
vetrine, tende, insegne bassescala doppia aperta completamente, con catena, entro 5 metri
lavori prolungati o su veicoli altitrabattello o piattaforma con parapetto
tetti, insegne alte, climatizzatori, canne fumarieditta esterna qualificata

Quando serve un professionista

Se non conosci la portata di un soppalco, falla verificare da un tecnico abilitato prima di caricarlo. I lavori su coperture, insegne alte e impianti in quota affidali a ditte attrezzate: prima dell’inizio vanno scambiate le informazioni sui rischi e coordinati gli interventi, come spiega la guida su DUVRI e ditte esterne. I sistemi anticaduta individuali richiedono un addestramento specifico.

Misure tipiche

  • Tecniche: sostituire sedie e sgabelli improvvisati con sgabelli a gradini e scale con piattaforma secondo la UNI EN 131; piedini antiscivolo integri; parapetto e cancelletto sui soppalchi; cartello con il carico massimo; coperture o protezioni per botole e fosse; illuminazione adeguata delle scale fisse.
  • Organizzative: sistemare la merce di uso frequente ad altezza raggiungibile da terra e quella pesante sui ripiani intermedi; vietare per iscritto di salire su sedie, casse e scrivanie; una sola persona per volta sulla scala; non salire con carichi pesanti in mano; controllare le scale ogni tre mesi e togliere subito dall’uso quelle danneggiate; affidare all’esterno i lavori in quota più impegnativi.
  • Formative: spiegare l’uso corretto della scala, con apertura completa della scala doppia, tre punti di appoggio, corpo dentro i montanti senza sporgersi di lato, ultimo gradino non usato come appoggio per i piedi se non è una piattaforma; formazione e addestramento all’uso delle attrezzature (art. 73).
  • DPI: calzature chiuse con suola antiscivolo. Imbracature e cordini solo per lavori specifici, con punti di ancoraggio idonei e addestramento.

La legge non prevede una sorveglianza sanitaria specifica per l’uso occasionale di scale. Se il medico competente è già nominato per altri rischi, segnalagli i lavoratori che salgono spesso in altezza: vertigini o disturbi dell’equilibrio contano.

Come compare nel DVR

Nel Modulo 2 delle procedure standardizzate il rischio compare nella famiglia «Lavori in quota» (attrezzature come scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili; Titolo IV, Capo II, ove applicabile, art. 113 e Allegato XX). Soppalchi, botole e fosse rientrano anche nei «Luoghi di lavoro» (Allegato IV). Nel Modulo 3 indichi:

  • tra gli strumenti di supporto, l’elenco delle scale con libretto e data dell’ultimo controllo;
  • tra le misure attuate, attrezzature presenti, divieti, parapetti, cartelli di portata, formazione;
  • nel programma di miglioramento, gli acquisti, le protezioni da installare e i lavori da affidare all’esterno, con incaricato e data.

Per le cadute dall’alto il D.Lgs. 81/2008 non prevede una valutazione specifica separata come per rumore o chimico: il documento che prepari con il nostro aiuto alla redazione riporta pericoli, misure attuate e programma di miglioramento per ogni mansione. Il controllo sul posto resta tuo, con il RSPP e dopo la consultazione del RLS o RLST.

Domande frequenti

Da che altezza si parla di lavoro in quota?

Per l’art. 107 del D.Lgs. 81/2008 il lavoro è in quota quando espone al rischio di caduta da oltre 2 metri rispetto a un piano stabile. Le cadute da altezze minori, da sedie o sgabelli, vanno comunque valutate nel DVR: sono frequenti e possono causare fratture.

Si può lavorare stando su una scala a pioli?

Solo in casi limitati: l’art. 111, comma 3, la ammette come posto di lavoro quando un’attrezzatura più sicura non è giustificata per il basso livello di rischio e la breve durata, o per caratteristiche del sito che non si possono modificare. Per lavori lunghi servono piattaforme o trabattelli.

Che cosa deve avere una scala portatile per essere in regola?

Deve essere costruita secondo la UNI EN 131 ed essere accompagnata dal libretto previsto dall’Allegato XX, con istruzioni d’uso e di manutenzione e dichiarazione del costruttore. Servono inoltre piedini antisdrucciolevoli e, per le scale doppie, altezza massima di 5 metri e catena di sicurezza.

Il soppalco del magazzino deve avere il parapetto?

Sì, sui lati aperti serve un parapetto normale alto almeno 1 metro, con corrente intermedio e fascia fermapiede (Allegato IV). Il soppalco deve anche riportare in modo visibile il carico massimo per metro quadrato, da non superare.

Chi deve pulire la canna fumaria o sistemare l’insegna?

Conviene affidare questi lavori a una ditta attrezzata, che lavori con le protezioni adatte. Prima dell’intervento devi scambiare con la ditta le informazioni sui rischi del tuo locale e coordinare il lavoro, come previsto per gli appalti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Fonti

Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.

Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.

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