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DUVRI e ditte esterne: gli obblighi quando affidi un lavoro

Quando una ditta esterna o un artigiano lavora nei tuoi locali, i rischi si sommano: i suoi, i tuoi e quelli che nascono dall’incontro delle due attività. L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ti chiede di verificare chi entra, informarlo, coordinarti con lui e, in molti casi, scrivere il DUVRI.

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In breve

  • L’art. 26 si applica quando affidi lavori, servizi o forniture a imprese o lavoratori autonomi all’interno della tua azienda, in luoghi di cui hai la disponibilità giuridica.
  • Prima dell’affidamento verifichi l’idoneità tecnico-professionale con l’iscrizione alla Camera di commercio e l’autocertificazione dei requisiti.
  • Il DUVRI indica le misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze ed è allegato al contratto; non riguarda i rischi propri della ditta.
  • Non serve per servizi intellettuali, mere forniture e lavori fino a cinque uomini-giorno, salvo rischi particolari come incendio elevato, ambienti confinati, agenti cancerogeni, amianto o atmosfere esplosive.
  • Anche quando il DUVRI non serve restano gli obblighi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento.

Quando si applica l’art. 26

L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 riguarda il datore di lavoro committente che affida lavori, servizi o forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una sua unità produttiva, purché abbia la disponibilità giuridica dei luoghi (proprietà, affitto, comodato). I contratti tipici sono l’appalto, il contratto d’opera e la somministrazione.

Esempi nelle attività più comuni:

  • il tecnico che fa la manutenzione della macchina del caffè o dell’impianto di spillatura in un bar;
  • l’impresa di pulizie che lavora la sera in un negozio o in un ufficio;
  • l’installatore che monta un nuovo forno in un panificio o la cappa di un ristorante;
  • l’elettricista che rifà parte dell’impianto in un salone di parrucchiere;
  • il manutentore del compressore o del ponte sollevatore in un’officina;
  • il tecnico che controlla gli estintori.

Se invece i lavori sono edili o di ingegneria civile, per esempio una ristrutturazione con opere murarie, si apre un cantiere e si applica il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, con regole diverse: piani di sicurezza, eventuale coordinatore, notifica preliminare. In questo caso fatti seguire da un professionista.

Verifica dell’impresa e informazione sui rischi

Prima di affidare il lavoro devi verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o del lavoratore autonomo rispetto a ciò che deve fare. In attesa del decreto previsto dall’art. 6, la verifica si fa acquisendo (art. 26, comma 1, lettera a):

  1. l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
  2. l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

Per gli impianti elettrici, del gas e simili conviene chiedere anche l’abilitazione dell’impresa all’installazione prevista dalle norme sugli impianti.

Devi poi fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente in cui la ditta lavorerà e sulle misure di prevenzione e di emergenza che hai adottato (lettera b): dove sono le uscite e gli estintori, chi sono gli addetti alle emergenze, quali zone sono pericolose (forno acceso, quadro elettrico, pavimenti bagnati, zona di carico), quali regole valgono nei tuoi locali. Anche il DM 2 settembre 2021 chiede di informare manutentori e appaltatori sulle misure antincendio e sulle procedure di evacuazione.

Il personale delle ditte in appalto deve portare la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro (comma 8); i lavoratori autonomi ne hanno una propria (art. 21).

Cooperazione e coordinamento

Committente e appaltatori, subappaltatori compresi, devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e coordinare gli interventi, informandosi a vicenda, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le lavorazioni (art. 26, comma 2).

Interferenza vuol dire contatto rischioso tra attività diverse nello stesso luogo: l’impresa di pulizie che usa prodotti chimici mentre i tuoi dipendenti chiudono la cassa, il tecnico su una scala nel corridoio dove passano i clienti, l’installatore che salda vicino al materiale infiammabile del magazzino. Il coordinamento risponde a domande semplici: chi lavora dove, quando, con quali attrezzature, che cosa si ferma o si delimita, chi avvisa chi.

Gli appaltatori devono anche indicarti espressamente il personale che svolge la funzione di preposto (comma 8-bis).

Il DUVRI: che cosa contiene

Il committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indica le misure adottate per eliminare o, se non è possibile, ridurre al minimo questi rischi (art. 26, comma 3). Il DUVRI:

  • è allegato al contratto di appalto o d’opera;
  • va adeguato quando cambiano lavori, servizi o forniture;
  • non riguarda i rischi specifici propri dell’attività della ditta, che restano a suo carico;
  • è accessibile al RLS, che può riceverne copia e la consulta in azienda (art. 18, comma 1, lettera p).

Un DUVRI essenziale per una piccola attività contiene:

  1. dati di committente e appaltatore, oggetto, luogo e durata del lavoro;
  2. referenti delle due parti e addetti alle emergenze;
  3. attività che si sovrappongono, area per area;
  4. rischi da interferenza individuati, per esempio caduta di oggetti, scivolamenti, rischio elettrico, prodotti chimici, rumore, incendio;
  5. misure concordate: orari separati, aree delimitate, attività sospese, DPI, procedure di emergenza;
  6. costi della sicurezza relativi alle interferenze;
  7. firme, data e aggiornamenti.

In alternativa, nei settori a basso rischio che un decreto ministeriale deve individuare (art. 29, comma 6-ter), il committente può nominare un proprio incaricato, con formazione, esperienza e conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, che sovrintenda al coordinamento; la nomina va indicata nel contratto. Verifica con il RSPP se questa strada è percorribile per la tua attività.

Quando il DUVRI non serve

Il comma 3-bis esclude l’obbligo del DUVRI per:

  • servizi di natura intellettuale, come una consulenza o una progettazione svolta nel tuo ufficio;
  • mere forniture di materiali o attrezzature, cioè la consegna senza installazione;
  • lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, cioè la somma delle giornate di lavoro necessarie, calcolata nell’arco di un anno dall’inizio dei lavori.

L’esclusione non vale se il lavoro comporta rischio di incendio di livello elevato, attività in ambienti confinati, presenza di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici, amianto, atmosfere esplosive o i rischi particolari dell’Allegato XI, per esempio lavori vicino a linee elettriche aeree in tensione o con rischio di caduta dall’alto oltre 2 metri particolarmente aggravato.

Come contare gli uomini-giorno

Due tecnici per due giorni fanno quattro uomini-giorno. Un servizio di pulizie quotidiano, anche di poche ore, supera facilmente la soglia nell’arco di un anno: per i servizi continuativi il DUVRI di norma serve. Il tecnico della macchina del caffè che passa due volte l’anno per mezza giornata resta sotto la soglia.

Che cosa resta comunque

L’esclusione riguarda solo il documento. La verifica dell’idoneità, l’informazione sui rischi, la cooperazione e il coordinamento dei commi 1 e 2 restano sempre obbligatori.

Costi della sicurezza nel contratto

Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione (artt. 1559, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile) vanno indicati specificamente, a pena di nullità del contratto (art. 1418 c.c.), i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Questi costi non sono soggetti a ribasso (art. 26, comma 5), e il RLS può chiedere di conoscerli.

In pratica: nel contratto o nel preventivo accettato dell’impresa di pulizie o dell’installatore inserisci una voce separata per le misure di coordinamento (delimitazioni, cartelli, ore di sospensione dell’attività, DPI aggiuntivi), coerente con il DUVRI. Non sono i costi della sicurezza propri della ditta, che restano compresi nel suo prezzo.

La responsabilità solidale

Il committente risponde in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori per i danni subiti dai loro lavoratori e non indennizzati dall’INAIL, esclusi quelli dovuti ai rischi specifici propri delle imprese appaltatrici (art. 26, comma 4). È un motivo in più per scegliere imprese affidabili e documentare il coordinamento.

Lavoratori autonomi e quando la ditta esterna sei tu

Con il lavoratore autonomo, come l’idraulico o l’elettricista che lavora da solo, l’art. 26 vale allo stesso modo: verifica dell’idoneità, informazione, coordinamento e, se non ricorre un’esclusione, DUVRI. L’autonomo a sua volta deve (art. 21):

  • usare attrezzature di lavoro e opere provvisionali secondo i Titoli III e IV;
  • procurarsi e usare i propri DPI;
  • portare la tessera di riconoscimento con fotografia quando lavora in un luogo in cui si svolgono attività in appalto.

Può inoltre, a proprie spese, sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e frequentare corsi sui rischi della propria attività.

Quando sei tu la ditta esterna

Vale anche il contrario: se i tuoi lavoratori operano presso un cliente (l’estetista che lavora in un hotel, il meccanico che interviene in un’autorimessa, la pasticceria che allestisce un buffet in un’azienda), sei tu a dover ricevere le informazioni sui rischi e a cooperare al coordinamento. Nel tuo DVR va considerato anche il lavoro svolto fuori sede: il Modulo 1.2 delle procedure standardizzate chiede di segnalarlo.

Nel DVR del committente conviene indicare quali ditte esterne lavorano abitualmente nei locali e rinviare al DUVRI per i rischi da interferenza. Per il quadro generale vedi come redigere il DVR.

Domande frequenti

Quando è obbligatorio il DUVRI?

Quando affidi lavori o servizi a un’impresa o a un lavoratore autonomo nei luoghi della tua azienda e ci sono rischi da interferenza, salvo le esclusioni del comma 3-bis dell’art. 26: servizi intellettuali, mere forniture, lavori fino a cinque uomini-giorno senza rischi particolari. Il documento va allegato al contratto.

Il DUVRI serve per l’impresa di pulizie?

Di solito sì: un servizio di pulizie continuativo supera presto i cinque uomini-giorno nell’anno, e l’uso di prodotti chimici e attrezzature nei tuoi locali crea interferenze con la tua attività. Il DUVRI indica orari, aree, prodotti e misure concordate.

Chi deve redigere il DUVRI, il committente o l’appaltatore?

Il datore di lavoro committente, cioè chi affida il lavoro e ha la disponibilità dei luoghi. L’appaltatore coopera, fornisce le informazioni sulla propria attività e firma il documento. Negli appalti pubblici e quando il committente non è il datore di lavoro dei luoghi si segue la procedura del comma 3-ter.

Che cosa sono i cinque uomini-giorno?

È la somma presunta delle giornate di lavoro necessarie per il lavoro o servizio, calcolata nell’arco di un anno dall’inizio dei lavori. Due tecnici per due giorni fanno quattro uomini-giorno. Sotto questa soglia il DUVRI non è obbligatorio, salvo rischi particolari, ma informazione e coordinamento restano dovuti.

I costi della sicurezza vanno indicati anche nei piccoli appalti?

L’art. 26, comma 5, riguarda i contratti di appalto, subappalto e somministrazione, a pena di nullità e senza ribasso. Si riferisce ai costi delle misure contro i rischi da interferenza. Se il lavoro non comporta misure con costi specifici, chiedi al RSPP come indicarlo nel contratto.

Fonti

Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.

Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.

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