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Infortunio sul lavoro: cosa fare, denuncia INAIL e DVR

Un infortunio, anche piccolo, fa scattare obblighi precisi con scadenze di ore o di giorni. Questa guida ti dice che cosa fare subito, che cosa comunicare all’INAIL e come usare l’evento per migliorare la prevenzione.

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In breve

  • Per l’INAIL è infortunio sul lavoro l’evento dovuto a causa violenta in occasione di lavoro che provoca la morte, un’inabilità permanente o un’assenza di più di tre giorni.
  • Con prognosi oltre tre giorni la denuncia telematica va fatta entro 2 giorni da quando ricevi i riferimenti della certificazione medica; in caso di morte o pericolo di morte l’evento va segnalato entro 24 ore.
  • Gli infortuni con almeno un giorno di assenza, escluso quello dell’evento, si comunicano all’INAIL a fini statistici entro 48 ore.
  • Il registro infortuni non esiste più dal 23 dicembre 2015, ma dopo un infortunio significativo il DVR va rielaborato entro 30 giorni.
  • Analizzare le cause, anche dei mancati infortuni, è il modo più concreto per evitare che l’evento si ripeta.

Che cos’è un infortunio sul lavoro

Per l’art. 2 del DPR 1124/1965 l’assicurazione INAIL copre gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro da cui derivano la morte, un’inabilità permanente, totale o parziale, o un’inabilità temporanea assoluta con assenza dal lavoro per più di tre giorni. Gli elementi sono tre:

  • causa violenta: un fattore esterno, concentrato nel tempo, come una caduta, un taglio, un’ustione o uno sforzo improvviso nel sollevare un sacco di farina;
  • occasione di lavoro: un collegamento con l’attività lavorativa, non solo con l’orario;
  • lesione, con le conseguenze indicate sopra.

La malattia professionale è un’altra cosa: deriva da un’esposizione prolungata (rumore, sostanze, posture) e segue regole proprie, descritte in malattie professionali.

L’infortunio in itinere

È coperto anche l’infortunio durante il normale percorso tra casa e lavoro, tra due luoghi di lavoro e, se non c’è una mensa aziendale, verso il luogo abituale dei pasti (art. 2, comma 3). Le interruzioni e le deviazioni non necessarie lo escludono. Il mezzo privato è coperto solo se il suo uso è necessario; la bicicletta è sempre considerata necessaria. Sono esclusi gli infortuni causati dall’abuso di alcolici o psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o dalla guida senza patente. Anche l’infortunio in itinere va segnalato al datore di lavoro e comunicato all’INAIL con le stesse regole.

Che cosa fare subito

  1. Soccorrere: l’addetto al primo soccorso interviene con la cassetta e, se serve, chiama il 112 o il 118. Non spostare l’infortunato se non c’è un pericolo immediato.
  2. Mettere in sicurezza: ferma la macchina o l’attrezzatura coinvolta, delimita la zona, togli tensione se c’è un rischio elettrico. Non chiedere di riprendere il lavoro finché persiste un pericolo grave e immediato (art. 43, comma 4, del D.Lgs. 81/2008).
  3. Conservare lo stato dei luoghi negli infortuni gravi, per quanto possibile dopo i soccorsi: l’organo di vigilanza (ASL o Ispettorato) può svolgere un’inchiesta.
  4. Annotare i fatti: ora, luogo, mansione, attrezzatura, testimoni, dinamica. Ti servono per la denuncia e per l’analisi delle cause.
  5. Raccogliere i riferimenti della certificazione medica: il medico o il pronto soccorso la trasmettono direttamente all’INAIL per via telematica; il lavoratore ti consegna il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Il lavoratore deve avvisarti subito di ogni infortunio, anche lieve (art. 52 del DPR 1124/1965): ricordalo quando informi i nuovi assunti.

Denuncia e comunicazione all’INAIL: i termini

SituazioneChe cosa fareTermineFonte
Assenza di almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento, e fino a 3 giorniComunicazione di infortunio a fini statistici e informativientro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti della certificazione medicaD.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettera r)
Prognosi oltre 3 giorniDenuncia di infortunio a fini assicurativi, che assorbe la comunicazioneentro 2 giorni dalla ricezione dei riferimentiDPR 1124/1965, art. 53
Prognosi entro 3 giorni che si prolungaDenuncia di infortunioentro 2 giorni dal quarto giornoDPR 1124/1965, art. 53
Morte o pericolo di morteSegnalazione con un mezzo che ne provi l’invio, poi la denunciaentro 24 ore dall’eventoDPR 1124/1965, art. 53

Tutto si fa con i servizi online dell’INAIL, con SPID, CIE o CNS, anche tramite il consulente del lavoro. La comunicazione a fini statistici è operativa dal 12 ottobre 2017 e riguarda tutti i datori di lavoro, anche quelli i cui lavoratori sono assicurati presso altri enti. Nella denuncia indichi le generalità del lavoratore, giorno e ora dell’evento, cause e circostanze, natura e sede della lesione.

Per gli infortuni mortali o con prognosi oltre 30 giorni, l’invio telematico della denuncia all’INAIL vale anche come comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza (art. 54 del DPR 1124/1965, come modificato dal D.Lgs. 151/2015).

Se l’azienda non presenta la denuncia, il lavoratore può rivolgersi direttamente alla sede INAIL con copia della certificazione medica.

Il registro infortuni non esiste più

Fino al 2015 ogni azienda teneva il registro infortuni. Il D.Lgs. 151/2015 (art. 21, comma 4) ha abolito l’obbligo a partire dal 23 dicembre 2015: i dati stanno negli archivi dell’INAIL. Non devi istituirlo né aggiornarlo per i nuovi eventi.

Questo non vuol dire che non debba restare traccia. Conserva in azienda:

  • copia delle denunce e delle comunicazioni inviate, con le ricevute;
  • le note sull’evento e l’analisi delle cause;
  • le misure decise e la data in cui sono state attuate.

Un elenco interno di infortuni e mancati infortuni, tenuto aggiornato, è anche la base della riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori, dove il datore di lavoro presenta l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali (art. 35, comma 2, del D.Lgs. 81/2008).

Analizzare le cause

Dopo i soccorsi e le comunicazioni, la domanda utile è: perché è successo? Quasi mai c’è una sola causa. Per gli infortuni gravi e mortali l’INAIL gestisce il sistema di sorveglianza Infor.MO, che usa un modello multifattoriale ad albero delle cause, noto anche come «Sbagliando s’impara»; per gli eventi senza danno e le situazioni pericolose ha sviluppato la metodologia «Condivido», pensata per le singole aziende.

In pratica, per ogni evento ricostruisci:

  • l’attività che il lavoratore stava svolgendo e se era quella prevista;
  • l’attrezzatura o il materiale coinvolto e il suo stato (protezioni, manutenzione);
  • l’ambiente: pavimento, illuminazione, spazi, ordine;
  • i DPI e il loro uso;
  • l’organizzazione: fretta, lavoro da soli, formazione ricevuta, istruzioni.

Esempio in un ristorante: una cameriera scivola in cucina. La causa immediata è il pavimento bagnato, ma dietro ci sono calzature non antiscivolo, una lavastoviglie che perde da settimane e nessuna regola per asciugare subito. Le misure riguardano tutti questi punti, non solo il richiamo alla prudenza.

Annota anche i mancati infortuni: analizzarli costa poco e mostra dove potrebbe avvenire il prossimo infortunio.

Aggiornare il DVR entro 30 giorni

L’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 impone di rielaborare subito la valutazione dei rischi dopo infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrano la necessità. Le misure di prevenzione vanno aggiornate di conseguenza e il documento va rielaborato entro 30 giorni.

Che cosa cambia di solito dopo un infortunio:

  • la valutazione del rischio coinvolto (per esempio cadute in piano o tagli), se era sottostimato o mancava;
  • le misure attuate e quelle del programma di miglioramento, con responsabile e data;
  • la formazione e l’addestramento per quella mansione;
  • l’informazione ai colleghi, perché l’evento non si ripeta.

La rielaborazione si fa con il RSPP e con il medico competente, ove nominato, dopo aver consultato il RLS o il RLST. Per i dettagli vedi aggiornamento del DVR.

Domande frequenti

Entro quanto tempo va fatta la denuncia di infortunio all’INAIL?

Se la prognosi supera i tre giorni, entro 2 giorni da quando ricevi i riferimenti della certificazione medica (numero identificativo, data di rilascio, giorni di prognosi). In caso di morte o pericolo di morte l’evento va segnalato entro 24 ore. Per le assenze da 1 a 3 giorni basta la comunicazione a fini statistici, entro 48 ore.

Devo comunicare un infortunio con un solo giorno di assenza?

Sì, se il lavoratore resta assente almeno un giorno oltre quello dell’evento: si invia online all’INAIL la comunicazione a fini statistici e informativi, entro 48 ore. Se non c’è assenza oltre il giorno dell’evento non c’è nulla da inviare, ma conviene annotare l’accaduto internamente.

L’infortunio in itinere si denuncia come gli altri?

Sì. Il lavoratore deve avvisarti subito e tu segui gli stessi termini della denuncia o della comunicazione all’INAIL. Sarà poi l’INAIL a valutare se il percorso, il mezzo usato e le eventuali deviazioni rientrano nella tutela.

Il registro infortuni è ancora obbligatorio?

No, l’obbligo è stato abolito dal D.Lgs. 151/2015 a partire dal 23 dicembre 2015. Restano invece la denuncia e la comunicazione telematica all’INAIL. Conserva comunque le copie inviate e l’analisi delle cause di ogni evento.

Dopo un infortunio devo rifare il DVR?

Non va riscritto da zero, ma se l’infortunio è significativo la valutazione va rielaborata subito e il documento aggiornato entro 30 giorni (art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008). Di solito cambiano la valutazione del rischio coinvolto, le misure e il programma di miglioramento.

Fonti

Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.

Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.

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