Radiazioni ottiche e campi elettromagnetici: laser, UV, saldatura
Il laser per l’epilazione, il lettino abbronzante, l’arco della saldatrice, il varco antitaccheggio all’ingresso del negozio: sono sorgenti di radiazioni ottiche o di campi elettromagnetici che il D.Lgs. 81/2008 chiede di valutare. Per un ufficio o un bar la valutazione si chiude di solito con una giustificazione scritta; per un centro estetico o un’officina serve qualcosa di più. Qui trovi la differenza e che cosa scrivere nel DVR.
In breve
- Le radiazioni ottiche artificiali (ultravioletto, visibile, infrarosso da sorgenti come laser, lampade e arco di saldatura) sono regolate dal Titolo VIII, Capo V, del D.Lgs. 81/2008.
- I campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) sono regolati dal Titolo VIII, Capo IV, riscritto dal D.Lgs. 159/2016.
- Quando natura ed entità del rischio non richiedono una valutazione più dettagliata, la valutazione può includere una giustificazione del datore di lavoro (art. 181, comma 3): è il caso tipico di uffici, negozi e bar.
- Laser e luce pulsata, lettini UV, saldatura ad arco e apparecchi estetici a radiofrequenza richiedono invece una valutazione specifica, spesso con l’aiuto di un tecnico.
- I portatori di dispositivi medici impiantati, come i pacemaker, e le lavoratrici in gravidanza vanno considerati a parte.
Che cosa sono e dove si trovano
Sotto la parola «radiazioni» il D.Lgs. 81/2008 raccoglie rischi diversi:
- radiazioni ottiche artificiali (ROA): ultravioletto, luce visibile e infrarosso prodotti da sorgenti artificiali. Possono danneggiare occhi e pelle: congiuntiviti e cheratiti da UV, ustioni della retina, eritemi, invecchiamento cutaneo e, a lungo termine, tumori della pelle. Ci sono anche effetti indiretti, come abbagliamento e incendio;
- campi elettromagnetici (CEM): campi elettrici e magnetici statici e variabili fino alle radiofrequenze. A livelli elevati possono riscaldare i tessuti o stimolare nervi e muscoli; a livelli anche bassi possono interferire con pacemaker e altri dispositivi medici;
- radiazioni ionizzanti, come i raggi X e il radon, che seguono un’altra legge e qui citiamo solo nelle domande frequenti.
| Mestiere | Sorgenti tipiche | Tipo |
|---|---|---|
| Parrucchiere ed estetista | laser estetici e luce pulsata, lettini e docce abbronzanti | ROA |
| Parrucchiere ed estetista | apparecchi a radiofrequenza o a campo magnetico | CEM |
| Officina e carrozzeria | saldatura ad arco, taglio al plasma, lampade di essiccazione | ROA |
| Officina e carrozzeria | saldatrici a resistenza (a punti) | CEM |
| Negozio | varchi antitaccheggio e disattivatori di etichette | CEM |
| Ufficio, bar, panificio | illuminazione, computer, Wi-Fi, elettrodomestici professionali | di solito giustificabile |
Che cosa dice la legge
Radiazioni ottiche artificiali: Capo V, artt. 213-218
- i valori limite di esposizione sono nell’Allegato XXXVII (art. 215);
- l’art. 216 chiede di valutare i livelli e, quando serve, di misurarli o calcolarli, seguendo le norme IEC per i laser e le raccomandazioni CIE e norme CEN per le sorgenti non coerenti, e tenendo conto dei dati dei fabbricanti. Vanno considerati, tra l’altro, i lavoratori particolarmente sensibili, le sostanze chimiche fotosensibilizzanti, gli effetti indiretti e la classificazione dei laser;
- l’art. 218 prevede la sorveglianza sanitaria, di norma annuale.
Campi elettromagnetici: Capo IV, artt. 206-212
Il Capo è stato riscritto dal D.Lgs. 159/2016, in vigore dal 2 settembre 2016, che ha recepito la direttiva 2013/35/UE. L’art. 209 chiede di valutare tutti i rischi da CEM usando guide della Commissione europea, norme tecniche, banche dati e informazioni dei fabbricanti; se con queste informazioni non si può stabilire con certezza il rispetto dei valori limite, servono misure o calcoli. Particolare attenzione va ai portatori di dispositivi medici impiantati o indossati e alle lavoratrici in gravidanza.
Regole comuni
Per entrambi valgono le regole generali degli agenti fisici (art. 181): valutazione da parte di personale qualificato, almeno ogni quattro anni, e possibilità di una giustificazione quando non serve una valutazione più dettagliata.
Per l’estetica c’è anche una regola di prodotto: la L. 1/1990 e il DM 110/2011, modificato dal DM 206/2015 (in vigore dal 12 gennaio 2016), elencano gli apparecchi che l’estetista può usare e ne fissano le schede tecnico-informative.
Come si valuta: giustificazione o valutazione approfondita
Quando basta una giustificazione
In un ufficio, in un bar, in un panificio o in un negozio senza varchi antitaccheggio le sorgenti sono di solito illuminazione ordinaria, computer, telefoni, Wi-Fi ed elettrodomestici marcati CE usati secondo le istruzioni. Per i CEM la norma tecnica CEI EN 50499 elenca attrezzature e situazioni considerate giustificabili; per le lampade, quelle classificate nel gruppo «esente» della norma CEI EN 62471 non presentano rischi fotobiologici. In questi casi la valutazione può concludersi con una giustificazione scritta nel DVR: quali sorgenti ci sono e perché non serve andare oltre. Resta da considerare chi porta un dispositivo medico impiantato.
Quando serve una valutazione specifica
- laser estetici di classe 3B e 4 e luce pulsata: per i laser di queste classi servono misure di protezione e requisiti di installazione specifici;
- lettini e docce abbronzanti e lampade UV, comprese le lampade germicide UV-C se presenti;
- saldatura ad arco e taglio al plasma in officina;
- apparecchi estetici a radiofrequenza o a campo magnetico e saldatrici a resistenza;
- varchi antitaccheggio se tra i lavoratori c’è chi porta un pacemaker o un altro impianto.
Spesso i dati del fabbricante e le banche dati del Portale Agenti Fisici permettono di valutare senza misure; quando non bastano, servono misurazioni o calcoli fatti da un tecnico esperto.
Misure tipiche
Laser, luce pulsata e lettini UV
- usa ogni apparecchio come previsto dalla sua scheda tecnico-informativa e dal manuale del fabbricante, con manutenzione regolare;
- occhiali protettivi adatti alla lunghezza d’onda dell’apparecchio, per l’operatrice e per il cliente;
- cabina dedicata con accesso controllato durante il trattamento, segnaletica sulla porta, superfici non riflettenti;
- formazione specifica di chi usa gli apparecchi;
- lettini UV spenti durante pulizia e sostituzione delle lampade; attenzione a cosmetici e farmaci fotosensibilizzanti.
Saldatura in officina
- maschera o schermo con filtro adeguato al tipo di saldatura;
- guanti e indumenti che coprono tutta la pelle;
- tende o schermi attorno alla postazione per proteggere colleghi e clienti di passaggio;
- postazione di saldatura in un’area dedicata.
Campi elettromagnetici
- distanza dalle sorgenti e segnaletica dove serve;
- casse e postazioni fisse lontane dai varchi antitaccheggio;
- invito ai lavoratori a segnalare al medico competente, nel rispetto della riservatezza, la presenza di un dispositivo medico impiantato o una gravidanza.
Sorveglianza sanitaria
Per le radiazioni ottiche l’art. 218 prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti secondo la valutazione, di norma una volta l’anno; chi supera i valori limite va sottoposto a controllo medico tempestivo. È il caso, per esempio, di chi salda abitualmente o usa laser e luce pulsata.
Per i campi elettromagnetici l’art. 211 prevede una sorveglianza periodica, di norma annuale, con attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili; in più, un controllo medico quando un lavoratore segnala effetti indesiderati o inattesi o quando è stata rilevata un’esposizione oltre i valori limite. Vedi la guida su medico competente e sorveglianza sanitaria.
Come compare nel DVR
Nel Modulo 2 delle procedure standardizzate trovi famiglie distinte: «Radiazioni ottiche artificiali», «Campi elettromagnetici», «Apparecchi elettrici per uso estetico» e «Radiazioni ionizzanti». Per ciascuna indichi le sorgenti, le aree e le mansioni. Nel Modulo 3 scrivi le misure attuate, come occhiali, schermi e procedure, e quelle del programma di miglioramento.
Se hai concluso con una giustificazione, scrivila nel documento con le sue ragioni; se c’è stata una valutazione specifica o una misurazione, allegala o richiamala. I dati della valutazione fanno parte integrante del DVR (art. 181).
Il documento che prepari con il nostro aiuto alla redazione segnala, quando il pericolo è presente, la «valutazione delle radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V)» o la «valutazione dei campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV)» come valutazioni specifiche da svolgere con un professionista.
Domande frequenti
Un centro estetico con laser o luce pulsata deve fare la valutazione delle radiazioni ottiche?
Sì. Laser e luce pulsata sono tra le sorgenti che richiedono una valutazione specifica (art. 216 del D.Lgs. 81/2008). Si parte dai dati del fabbricante e dalla scheda tecnico-informativa prevista dal DM 110/2011, modificato dal DM 206/2015, e se servono misure o calcoli ci si rivolge a un tecnico esperto.
In ufficio devo valutare i campi elettromagnetici di computer e Wi-Fi?
Devi considerarli, ma di solito la valutazione si chiude con una giustificazione scritta: computer, telefoni, Wi-Fi e illuminazione ordinaria rientrano tra le situazioni che la norma tecnica CEI EN 50499 considera giustificabili. Fanno eccezione i lavoratori con dispositivi medici impiantati, da valutare a parte.
I varchi antitaccheggio sono pericolosi per chi porta un pacemaker?
Possono interferire con alcuni dispositivi medici impiantati. Se tra i tuoi lavoratori c’è chi porta un pacemaker o un altro impianto, la valutazione dei campi elettromagnetici deve considerarlo, con l’aiuto del medico competente e dei dati del fabbricante. Una misura semplice è tenere casse e postazioni fisse lontane dai varchi.
Il radon rientra in questa valutazione?
No: il radon è una radiazione ionizzante e segue il D.Lgs. 101/2020. Le sue regole sui luoghi di lavoro si applicano, tra l’altro, ai locali sotterranei e a quelli semisotterranei o al piano terra nelle aree prioritarie (art. 16). Se lavori in un seminterrato, verifica con un servizio di misura qualificato che cosa serve.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 216 (radiazioni ottiche artificiali: valutazione dei rischi) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 218 (radiazioni ottiche artificiali: sorveglianza sanitaria) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 209 (campi elettromagnetici: valutazione dei rischi), testo vigente dal 2/9/2016 (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 181 (valutazione dei rischi da agenti fisici e giustificazione) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- Portale Agenti Fisici, Radiazioni ottiche artificiali: sorgenti, effetti, protezione degli occhi (25 ottobre 2026)
- DM 15 ottobre 2015, n. 206, modifiche al DM 12 maggio 2011, n. 110 sugli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, art. 16 (radon nei luoghi di lavoro: campo di applicazione) (Normattiva) (25 ottobre 2026)
Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.
Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.
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