Rischi

Radiazioni ottiche e campi elettromagnetici: laser, UV, saldatura

Il laser per l’epilazione, il lettino abbronzante, l’arco della saldatrice, il varco antitaccheggio all’ingresso del negozio: sono sorgenti di radiazioni ottiche o di campi elettromagnetici che il D.Lgs. 81/2008 chiede di valutare. Per un ufficio o un bar la valutazione si chiude di solito con una giustificazione scritta; per un centro estetico o un’officina serve qualcosa di più. Qui trovi la differenza e che cosa scrivere nel DVR.

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In breve

  • Le radiazioni ottiche artificiali (ultravioletto, visibile, infrarosso da sorgenti come laser, lampade e arco di saldatura) sono regolate dal Titolo VIII, Capo V, del D.Lgs. 81/2008.
  • I campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) sono regolati dal Titolo VIII, Capo IV, riscritto dal D.Lgs. 159/2016.
  • Quando natura ed entità del rischio non richiedono una valutazione più dettagliata, la valutazione può includere una giustificazione del datore di lavoro (art. 181, comma 3): è il caso tipico di uffici, negozi e bar.
  • Laser e luce pulsata, lettini UV, saldatura ad arco e apparecchi estetici a radiofrequenza richiedono invece una valutazione specifica, spesso con l’aiuto di un tecnico.
  • I portatori di dispositivi medici impiantati, come i pacemaker, e le lavoratrici in gravidanza vanno considerati a parte.

Che cosa sono e dove si trovano

Sotto la parola «radiazioni» il D.Lgs. 81/2008 raccoglie rischi diversi:

  • radiazioni ottiche artificiali (ROA): ultravioletto, luce visibile e infrarosso prodotti da sorgenti artificiali. Possono danneggiare occhi e pelle: congiuntiviti e cheratiti da UV, ustioni della retina, eritemi, invecchiamento cutaneo e, a lungo termine, tumori della pelle. Ci sono anche effetti indiretti, come abbagliamento e incendio;
  • campi elettromagnetici (CEM): campi elettrici e magnetici statici e variabili fino alle radiofrequenze. A livelli elevati possono riscaldare i tessuti o stimolare nervi e muscoli; a livelli anche bassi possono interferire con pacemaker e altri dispositivi medici;
  • radiazioni ionizzanti, come i raggi X e il radon, che seguono un’altra legge e qui citiamo solo nelle domande frequenti.
MestiereSorgenti tipicheTipo
Parrucchiere ed estetistalaser estetici e luce pulsata, lettini e docce abbronzantiROA
Parrucchiere ed estetistaapparecchi a radiofrequenza o a campo magneticoCEM
Officina e carrozzeriasaldatura ad arco, taglio al plasma, lampade di essiccazioneROA
Officina e carrozzeriasaldatrici a resistenza (a punti)CEM
Negoziovarchi antitaccheggio e disattivatori di etichetteCEM
Ufficio, bar, panificioilluminazione, computer, Wi-Fi, elettrodomestici professionalidi solito giustificabile

Che cosa dice la legge

Radiazioni ottiche artificiali: Capo V, artt. 213-218

  • i valori limite di esposizione sono nell’Allegato XXXVII (art. 215);
  • l’art. 216 chiede di valutare i livelli e, quando serve, di misurarli o calcolarli, seguendo le norme IEC per i laser e le raccomandazioni CIE e norme CEN per le sorgenti non coerenti, e tenendo conto dei dati dei fabbricanti. Vanno considerati, tra l’altro, i lavoratori particolarmente sensibili, le sostanze chimiche fotosensibilizzanti, gli effetti indiretti e la classificazione dei laser;
  • l’art. 218 prevede la sorveglianza sanitaria, di norma annuale.

Campi elettromagnetici: Capo IV, artt. 206-212

Il Capo è stato riscritto dal D.Lgs. 159/2016, in vigore dal 2 settembre 2016, che ha recepito la direttiva 2013/35/UE. L’art. 209 chiede di valutare tutti i rischi da CEM usando guide della Commissione europea, norme tecniche, banche dati e informazioni dei fabbricanti; se con queste informazioni non si può stabilire con certezza il rispetto dei valori limite, servono misure o calcoli. Particolare attenzione va ai portatori di dispositivi medici impiantati o indossati e alle lavoratrici in gravidanza.

Regole comuni

Per entrambi valgono le regole generali degli agenti fisici (art. 181): valutazione da parte di personale qualificato, almeno ogni quattro anni, e possibilità di una giustificazione quando non serve una valutazione più dettagliata.

Per l’estetica c’è anche una regola di prodotto: la L. 1/1990 e il DM 110/2011, modificato dal DM 206/2015 (in vigore dal 12 gennaio 2016), elencano gli apparecchi che l’estetista può usare e ne fissano le schede tecnico-informative.

Come si valuta: giustificazione o valutazione approfondita

Quando basta una giustificazione

In un ufficio, in un bar, in un panificio o in un negozio senza varchi antitaccheggio le sorgenti sono di solito illuminazione ordinaria, computer, telefoni, Wi-Fi ed elettrodomestici marcati CE usati secondo le istruzioni. Per i CEM la norma tecnica CEI EN 50499 elenca attrezzature e situazioni considerate giustificabili; per le lampade, quelle classificate nel gruppo «esente» della norma CEI EN 62471 non presentano rischi fotobiologici. In questi casi la valutazione può concludersi con una giustificazione scritta nel DVR: quali sorgenti ci sono e perché non serve andare oltre. Resta da considerare chi porta un dispositivo medico impiantato.

Quando serve una valutazione specifica

  • laser estetici di classe 3B e 4 e luce pulsata: per i laser di queste classi servono misure di protezione e requisiti di installazione specifici;
  • lettini e docce abbronzanti e lampade UV, comprese le lampade germicide UV-C se presenti;
  • saldatura ad arco e taglio al plasma in officina;
  • apparecchi estetici a radiofrequenza o a campo magnetico e saldatrici a resistenza;
  • varchi antitaccheggio se tra i lavoratori c’è chi porta un pacemaker o un altro impianto.

Spesso i dati del fabbricante e le banche dati del Portale Agenti Fisici permettono di valutare senza misure; quando non bastano, servono misurazioni o calcoli fatti da un tecnico esperto.

Misure tipiche

Laser, luce pulsata e lettini UV

  • usa ogni apparecchio come previsto dalla sua scheda tecnico-informativa e dal manuale del fabbricante, con manutenzione regolare;
  • occhiali protettivi adatti alla lunghezza d’onda dell’apparecchio, per l’operatrice e per il cliente;
  • cabina dedicata con accesso controllato durante il trattamento, segnaletica sulla porta, superfici non riflettenti;
  • formazione specifica di chi usa gli apparecchi;
  • lettini UV spenti durante pulizia e sostituzione delle lampade; attenzione a cosmetici e farmaci fotosensibilizzanti.

Saldatura in officina

  • maschera o schermo con filtro adeguato al tipo di saldatura;
  • guanti e indumenti che coprono tutta la pelle;
  • tende o schermi attorno alla postazione per proteggere colleghi e clienti di passaggio;
  • postazione di saldatura in un’area dedicata.

Campi elettromagnetici

  • distanza dalle sorgenti e segnaletica dove serve;
  • casse e postazioni fisse lontane dai varchi antitaccheggio;
  • invito ai lavoratori a segnalare al medico competente, nel rispetto della riservatezza, la presenza di un dispositivo medico impiantato o una gravidanza.

Sorveglianza sanitaria

Per le radiazioni ottiche l’art. 218 prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti secondo la valutazione, di norma una volta l’anno; chi supera i valori limite va sottoposto a controllo medico tempestivo. È il caso, per esempio, di chi salda abitualmente o usa laser e luce pulsata.

Per i campi elettromagnetici l’art. 211 prevede una sorveglianza periodica, di norma annuale, con attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili; in più, un controllo medico quando un lavoratore segnala effetti indesiderati o inattesi o quando è stata rilevata un’esposizione oltre i valori limite. Vedi la guida su medico competente e sorveglianza sanitaria.

Come compare nel DVR

Nel Modulo 2 delle procedure standardizzate trovi famiglie distinte: «Radiazioni ottiche artificiali», «Campi elettromagnetici», «Apparecchi elettrici per uso estetico» e «Radiazioni ionizzanti». Per ciascuna indichi le sorgenti, le aree e le mansioni. Nel Modulo 3 scrivi le misure attuate, come occhiali, schermi e procedure, e quelle del programma di miglioramento.

Se hai concluso con una giustificazione, scrivila nel documento con le sue ragioni; se c’è stata una valutazione specifica o una misurazione, allegala o richiamala. I dati della valutazione fanno parte integrante del DVR (art. 181).

Il documento che prepari con il nostro aiuto alla redazione segnala, quando il pericolo è presente, la «valutazione delle radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V)» o la «valutazione dei campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV)» come valutazioni specifiche da svolgere con un professionista.

Domande frequenti

Un centro estetico con laser o luce pulsata deve fare la valutazione delle radiazioni ottiche?

Sì. Laser e luce pulsata sono tra le sorgenti che richiedono una valutazione specifica (art. 216 del D.Lgs. 81/2008). Si parte dai dati del fabbricante e dalla scheda tecnico-informativa prevista dal DM 110/2011, modificato dal DM 206/2015, e se servono misure o calcoli ci si rivolge a un tecnico esperto.

In ufficio devo valutare i campi elettromagnetici di computer e Wi-Fi?

Devi considerarli, ma di solito la valutazione si chiude con una giustificazione scritta: computer, telefoni, Wi-Fi e illuminazione ordinaria rientrano tra le situazioni che la norma tecnica CEI EN 50499 considera giustificabili. Fanno eccezione i lavoratori con dispositivi medici impiantati, da valutare a parte.

I varchi antitaccheggio sono pericolosi per chi porta un pacemaker?

Possono interferire con alcuni dispositivi medici impiantati. Se tra i tuoi lavoratori c’è chi porta un pacemaker o un altro impianto, la valutazione dei campi elettromagnetici deve considerarlo, con l’aiuto del medico competente e dei dati del fabbricante. Una misura semplice è tenere casse e postazioni fisse lontane dai varchi.

Il radon rientra in questa valutazione?

No: il radon è una radiazione ionizzante e segue il D.Lgs. 101/2020. Le sue regole sui luoghi di lavoro si applicano, tra l’altro, ai locali sotterranei e a quelli semisotterranei o al piano terra nelle aree prioritarie (art. 16). Se lavori in un seminterrato, verifica con un servizio di misura qualificato che cosa serve.

Fonti

Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.

Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.

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