Rischi

Microclima: caldo, freddo e correnti d’aria nei luoghi di lavoro

Il caldo davanti al forno, il freddo in cella, la corrente d’aria alla cassa: il microclima è un agente fisico che il D.Lgs. 81/2008 chiede di valutare. Qui trovi la differenza tra ambienti moderati e severi, quando basta il giudizio esperto e quando serve una misurazione, e le misure più comuni.

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In breve

  • Il microclima è uno degli agenti fisici del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008: la sua valutazione rientra nel DVR e va ripetuta almeno ogni quattro anni.
  • Negli ambienti moderati, come uffici e negozi, l’obiettivo è il benessere termico; negli ambienti severi, caldi o freddi, è la tutela della salute.
  • Cucine, zone forni, cabine di verniciatura e celle frigorifere sono gli ambienti severi più comuni nelle piccole imprese.
  • In un ambiente moderato senza problemi può bastare una valutazione motivata; negli ambienti severi o in caso di lamentele serve una misurazione fatta da personale qualificato.

Che cos’è il microclima e dove diventa un rischio

Il microclima è l’insieme delle condizioni termiche di un ambiente di lavoro: temperatura dell’aria, temperatura delle superfici che irraggiano calore, umidità e velocità dell’aria. Insieme all’attività fisica svolta e all’abbigliamento, decide se chi lavora sta bene, è a disagio o rischia per la salute.

Le linee guida tecniche distinguono due situazioni:

  • ambienti moderati: uffici, negozi, saloni, dove il clima si può regolare e l’obiettivo è il benessere termico;
  • ambienti severi, caldi o freddi: luoghi in cui le esigenze della lavorazione impediscono di raggiungere il comfort, e l’obiettivo diventa proteggere la salute.

Nei sei mestieri del sito le situazioni tipiche sono queste:

MestiereSituazioneTipo
Bar e ristorantecucina e forni, sbalzi tra cucina, celle e dehors, servizio al sole d’estatesevero caldo e freddo
Panificio e pasticceriazona forni d’estate, ingressi ripetuti in celle, congelatori e abbattitorisevero caldo e freddo
Officinacapannone freddo con portoni aperti, cabina forno di verniciaturasevero o moderato
Parrucchiere ed estetistacaldo umido da asciugacapelli, caschi e vaporemoderato
Negoziocorrenti dalla porta, freddo in cassa, caldo vicino alle vetrine, cella per gli alimentarimoderato, a volte severo freddo
Ufficioclimatizzatori mal regolati, aria secca, correnti dalle bocchettemoderato

Che cosa dice la legge

Il Titolo VIII, Capo I del D.Lgs. 81/2008 elenca il microclima tra gli agenti fisici (art. 180). L’art. 181 stabilisce che:

  • la valutazione dei rischi da agenti fisici fa parte della valutazione generale dell’art. 28 e tiene conto delle norme tecniche e delle buone prassi;
  • è programmata ed effettuata almeno ogni quattro anni da personale qualificato del servizio di prevenzione e protezione, con conoscenze specifiche;
  • va aggiornata quando cambiano le condizioni o quando lo richiedono i risultati della sorveglianza sanitaria;
  • può includere una giustificazione del datore di lavoro, se la natura e l’entità del rischio non richiedono una valutazione più dettagliata.

A questo si aggiungono i requisiti dei luoghi di lavoro dell’Allegato IV, punto 1.9: aria salubre in quantità sufficiente, temperatura adeguata all’organismo umano tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici, protezione dalle correnti d’aria e dalle temperature troppo alte o troppo basse. Per le postazioni al videoterminale vale anche l’Allegato XXXIV.

Il D.Lgs. 81/2008 non fissa una temperatura minima o massima: i criteri di valutazione vengono dalle norme tecniche, citate qui sotto. Il 2 luglio 2025 Ministero del Lavoro e parti sociali hanno firmato un Protocollo quadro per le emergenze climatiche, che dà indicazioni su come organizzare il lavoro nelle giornate di caldo estremo.

Come si valuta: giudizio esperto o misurazione

Quando può bastare una valutazione motivata

In un ufficio, in un negozio o in un salone con riscaldamento e raffrescamento funzionanti, senza lamentele ripetute e senza sorgenti di calore o di freddo particolari, la valutazione può concludersi con una descrizione motivata: impianti presenti e loro manutenzione, regolazione, posizione delle postazioni rispetto a porte, vetrine e bocchette. È la giustificazione prevista dall’art. 181.

Quando serve una misurazione

Serve una misurazione strumentale, con una centralina microclimatica che rileva temperatura dell’aria, temperatura media radiante, umidità e velocità dell’aria, quando:

  • c’è un ambiente severo caldo: cucina con forni e friggitrici, laboratorio di panificazione d’estate, cabina forno;
  • c’è un ambiente severo freddo con permanenze non brevi: celle, abbattitori, capannone d’inverno;
  • i lavoratori segnalano disturbi o lamentele ripetute, o il medico competente lo chiede.

La misurazione e il calcolo degli indici li fa un tecnico qualificato, con le norme di riferimento: UNI EN ISO 7730 per gli ambienti moderati, UNI EN ISO 7243 e UNI EN ISO 7933 per il caldo, UNI EN ISO 11079 per il freddo. Metabolismo e abbigliamento non si misurano: si stimano con le stesse norme. I risultati diventano parte integrante del DVR.

Misure tipiche

Caldo: cucina, forni, servizio all’aperto

  • cappe e aspirazioni efficienti sopra fuochi e forni, con manutenzione e pulizia dei filtri;
  • ricambio d’aria e, dove possibile, raffrescamento localizzato sulle postazioni fisse;
  • schermatura delle superfici calde e delle vetrate esposte al sole;
  • acqua fresca sempre disponibile e pause in un ambiente più fresco nelle giornate calde;
  • orari delle lavorazioni più calde spostati nelle ore fresche, quando l’organizzazione lo consente;
  • abbigliamento leggero e traspirante, e attenzione ai segnali di malessere, soprattutto per chi ha patologie o è appena rientrato al lavoro.

Freddo: celle, congelatori, capannoni

  • indumenti di protezione dal freddo e guanti adatti per chi entra in cella, come DPI scelti nella valutazione;
  • permanenze brevi e programmate, alternate con il lavoro in ambiente temperato;
  • apertura dall’interno della cella e un sistema di allarme, per non restare chiusi dentro;
  • pavimenti delle celle mantenuti puliti e antiscivolo;
  • barriere d’aria o tende alle porte e ai portoni, riscaldamento localizzato nelle postazioni fisse.

Ambienti moderati

Manutenzione e regolazione degli impianti, bocchette lontane dalle postazioni, controllo dell’umidità, postazioni di cassa protette dalla porta d’ingresso.

Sorveglianza sanitaria e lavoratori sensibili

Per il microclima il Titolo VIII non prevede un capo con regole proprie di sorveglianza sanitaria come quelle del rumore o delle vibrazioni. Negli ambienti severi il medico competente, se nominato, tiene conto delle condizioni di salute e delle terapie dei lavoratori: le persone con malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete o malattie renali, e chi assume alcuni farmaci, sopportano peggio il caldo e il freddo.

Fai attenzione anche a:

  • lavoratrici in gravidanza, da considerare nella valutazione (D.Lgs. 151/2001);
  • apprendisti minorenni: la L. 977/1967 vieta ai minori alcuni lavori in condizioni termiche estreme, per esempio nei magazzini frigoriferi. Prima di assegnare compiti in cella o vicino ai forni, verifica con il RSPP o il medico competente;
  • chi rientra dopo una malattia o è appena assunto, che non è ancora abituato al caldo.

Come compare nel DVR

Nelle procedure standardizzate il microclima ha la sua famiglia nel Modulo 2: «Microclima e temperature estreme». Per ogni area (cucina, laboratorio, cella, sala, ufficio) indichi se il pericolo è presente e per quali mansioni. Nel Modulo 3 scrivi le misure attuate, come cappe, indumenti per il freddo e pause, e quelle del programma di miglioramento.

Se hai fatto una misurazione, la relazione del tecnico va allegata o richiamata; se hai concluso con una giustificazione, scrivi su quali elementi si basa. Ricorda la cadenza: almeno ogni quattro anni, e prima se cambi locali, forni o impianti.

Il documento che prepari con il nostro aiuto alla redazione segnala, quando serve, la «valutazione del microclima (Titolo VIII, Capo I)» come valutazione specifica da svolgere con un professionista: il servizio non misura e non sostituisce il tecnico.

Domande frequenti

Esiste una temperatura minima o massima per legge nei luoghi di lavoro?

Il D.Lgs. 81/2008 non fissa un numero: chiede una temperatura adeguata all’organismo umano, tenuto conto del lavoro svolto e dello sforzo fisico (Allegato IV, punto 1.9). I criteri per giudicare se il clima è accettabile vengono dalle norme tecniche, come la UNI EN ISO 7730 per gli ambienti moderati.

Devo per forza misurare il microclima?

No, non sempre. In un ambiente moderato con impianti funzionanti e senza lamentele puoi concludere con una valutazione motivata, la giustificazione prevista dall’art. 181. Negli ambienti severi, come cucine con forni o celle frigorifere usate a lungo, serve invece una misurazione fatta da un tecnico qualificato.

Che cosa devo fare durante un’ondata di calore?

Riorganizza il lavoro: lavorazioni più calde nelle ore fresche, pause più frequenti in un ambiente fresco, acqua sempre disponibile, attenzione ai lavoratori più fragili. Il Protocollo quadro per le emergenze climatiche firmato al Ministero del Lavoro il 2 luglio 2025 dà indicazioni in questo senso; controlla anche le eventuali ordinanze della tua Regione.

Ogni quanto si aggiorna la valutazione del microclima?

Almeno ogni quattro anni, come tutte le valutazioni degli agenti fisici (art. 181, comma 2). Va aggiornata prima se cambi locali, forni, impianti di climatizzazione o organizzazione del lavoro, o se la sorveglianza sanitaria lo rende necessario.

Fonti

Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.

Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.

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