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Amianto nei locali di lavoro: dove si trova e che cosa fare

L’amianto è vietato in Italia dal 1992, ma è ancora presente in molti edifici costruiti prima di allora: tetti in fibrocemento, pavimenti, canne fumarie, coibentazioni. Finché è integro e nessuno lo tocca, di solito non libera fibre; il pericolo nasce quando si rompe, si fora o si deteriora. Qui trovi dove cercarlo, che cosa chiede la legge, che cosa fare se sei in affitto e come scriverlo nel DVR.

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In breve

  • L’amianto è pericoloso quando libera fibre nell’aria: per rottura, foratura, taglio, abrasione o degrado del materiale.
  • Prima di lavori di manutenzione, ristrutturazione o demolizione il datore di lavoro deve individuare i materiali che possono contenere amianto, chiedendo anche al proprietario dei locali (art. 248).
  • Rimozione e bonifica spettano solo a imprese con i requisiti dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, cioè iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali, con un piano di lavoro inviato all’organo di vigilanza.
  • Da 11 a 50 lavoratori, un rischio di esposizione all’amianto esclude le procedure standardizzate: il DVR va redatto nel formato completo dell’art. 28.
  • Il Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008 è stato in larga parte riscritto dal D.Lgs. 213/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026.

Dove si trova negli edifici e nelle attrezzature

L’amianto è stato usato per decenni per la sua resistenza al calore e al fuoco. Se i tuoi locali sono in un edificio costruito o ristrutturato prima del 1992, può essere presente in:

  • coperture e lastre ondulate in cemento-amianto (fibrocemento) di capannoni, tettoie e magazzini;
  • pavimenti in piastrelle di vinil-amianto e relative colle;
  • canne fumarie, comignoli, serbatoi dell’acqua sul tetto;
  • coibentazioni di tubazioni, caldaie e impianti di riscaldamento;
  • pannelli, controsoffitti e rivestimenti a spruzzo;
  • vecchi forni e le loro guarnizioni o coibentazioni, nei panifici e nei ristoranti;
  • ferodi di freni e frizioni e guarnizioni di veicoli d’epoca e ricambi vecchi, in officina.

Si distinguono materiali compatti, in cui le fibre sono legate a una matrice come il cemento, e materiali friabili, che si sbriciolano con la pressione delle dita e liberano fibre molto più facilmente. Le malattie legate alle fibre inalate, come mesotelioma, tumore del polmone e asbestosi, compaiono anche decenni dopo l’esposizione.

L’aspetto non basta a riconoscerlo: solo un’analisi di laboratorio su un campione prelevato da personale qualificato dice se un materiale contiene amianto.

Che cosa dice la legge

La L. 257/1992 vieta l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di prodotti che lo contengono. Non obbliga però a rimuovere tutto l’amianto già posato: chiede di controllarlo e di intervenire quando serve.

Il Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008 (artt. 246-261) tutela i lavoratori che possono essere esposti. Il testo vigente dal 24 gennaio 2026, riscritto dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, prevede tra l’altro:

  • campo di applicazione (art. 246): manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento, bonifica e ogni attività lavorativa con rischio di esposizione;
  • individuazione (art. 248): prima di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, il datore di lavoro cerca i materiali che possono contenere amianto, chiedendo informazioni ai proprietari dei locali; per gli edifici precedenti alla L. 257/1992, anche ad altri datori di lavoro e ai registri pertinenti. Se le informazioni mancano, fa esaminare i materiali da un operatore qualificato prima di iniziare. Al minimo dubbio si applicano le regole sull’amianto;
  • valutazione del rischio (art. 249), da ripetere quando cambiano le condizioni di esposizione;
  • rimozione e demolizione (art. 256) solo da parte di imprese con i requisiti dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, cioè iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali, con un piano di lavoro inviato all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio, salvo urgenza;
  • formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti (art. 258) e sorveglianza sanitaria di chi manipola materiali con amianto (art. 259).

Infine l’art. 29, comma 7: da 11 a 50 lavoratori, i rischi connessi all’esposizione all’amianto escludono le procedure standardizzate.

Censimento, controllo e bonifica: gli obblighi del proprietario

Molti obblighi sugli edifici ricadono sul proprietario dell’immobile, che spesso non è il datore di lavoro:

  • la L. 257/1992, art. 12, comma 5, impone ai proprietari di comunicare alla ASL la presenza di amianto floccato o friabile negli edifici; le ASL tengono un registro e lo trasmettono alle Regioni per il censimento. Le imprese che fanno manutenzione negli edifici devono informarsi presso la ASL;
  • molte Regioni hanno piani propri, che a volte estendono la comunicazione anche all’amianto compatto, come le coperture: le regole cambiano da Regione a Regione, quindi verificale con la tua ASL;
  • il DM 6 settembre 1994 indica come controllare nel tempo i materiali in opera: valutazione dello stato di conservazione, programma di controllo e manutenzione, una persona responsabile del controllo e della manutenzione, informazione degli occupanti (contenuti da verificare sul testo ufficiale).

Quando un materiale è deteriorato, gli interventi possibili sono la rimozione, l’incapsulamento (trattamento che fissa le fibre) o il confinamento (barriera che lo separa dagli ambienti). La scelta la fa un tecnico; l’esecuzione spetta a un’impresa iscritta all’Albo nella categoria della bonifica dell’amianto.

Se sei in affitto: che cosa fare nella pratica

La maggior parte dei bar, negozi, saloni e laboratori lavora in locali in affitto. In questo caso:

  1. chiedi al proprietario, per iscritto, se nei locali o nelle parti comuni ci sono materiali con amianto, dove sono e in che stato; conserva la risposta;
  2. se la risposta è sì, chiedi la documentazione del programma di controllo e il nome della persona responsabile;
  3. non forare, tagliare, levigare o rompere pavimenti, controsoffitti, canne fumarie o pannelli sospetti; non far fare lavori a ditte senza aver dato loro le informazioni che hai (art. 248 e, per gli appalti, DUVRI e ditte esterne);
  4. informa i lavoratori su dove sono i materiali e su che cosa non devono fare;
  5. se noti materiali danneggiati, polvere o frammenti, segnala subito al proprietario e alla ASL e chiedi una valutazione dello stato di conservazione.

Se i materiali sono compatti, integri e nessuno li manipola, la valutazione di solito conclude che l’esposizione dei lavoratori non è significativa. Va però scritta e motivata, e aggiornata se lo stato cambia o se si fanno lavori.

In officina il caso è diverso: lavorare su veicoli d’epoca o ricambi vecchi può significare manipolare materiali con amianto. Non pulire mai freni e frizioni con aria compressa e, al minimo dubbio, fermati: servono valutazione, procedure, formazione e sorveglianza specifiche.

Quando serve un professionista

Il giudizio esperto del datore di lavoro e del RSPP può bastare per documentare che nei locali non ci sono materiali sospetti, per esempio in un edificio recente con la conferma scritta del proprietario.

Serve invece un professionista quando:

  • un materiale è sospetto e non sai se contiene amianto: campionamento e analisi da laboratorio qualificato;
  • un materiale con amianto c’è e va valutato lo stato di conservazione;
  • devi fare lavori che toccano materiali sospetti: valutazione prima dei lavori e, se serve, bonifica da impresa iscritta all’Albo;
  • in officina si manipolano ricambi o componenti che possono contenere amianto.

Chi manipola attivamente materiali con amianto è sottoposto a sorveglianza sanitaria prima di iniziare, almeno ogni tre anni e alla cessazione del rapporto (art. 259), e riceve una formazione specifica (art. 258).

Come compare nel DVR

Nel Modulo 2 delle procedure standardizzate la famiglia è «Amianto». Se un rischio di esposizione è presente e hai da 11 a 50 lavoratori, il DVR va redatto nel formato completo dell’art. 28. In ogni caso scrivi:

  • quali informazioni hai chiesto e ricevuto dal proprietario, con la data;
  • dove sono gli eventuali materiali, di che tipo sono e in che stato;
  • le misure: divieti di intervento, informazione dei lavoratori, procedura per i lavori di manutenzione, controlli periodici;
  • nel programma di miglioramento, le azioni da fare, per esempio la richiesta di valutazione dello stato di conservazione entro una data.

Quando nel documento che prepari con il nostro aiuto alla redazione il rischio amianto risulta presente, da 11 a 50 lavoratori il documento passa al formato completo dell’art. 28. Il campionamento, la valutazione dello stato dei materiali e la bonifica restano compito di professionisti e imprese abilitate.

Domande frequenti

Se nel tetto c’è amianto devo rimuoverlo per forza?

Non necessariamente. La legge vieta di produrre e vendere amianto, ma non impone di rimuovere tutto quello già posato. Se il materiale è compatto e in buono stato si controlla nel tempo; se è deteriorato, il proprietario deve intervenire con rimozione, incapsulamento o confinamento, eseguiti da un’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali.

Sono in affitto: chi è responsabile dell’amianto nei locali?

Gli obblighi sull’edificio, come comunicazioni alla ASL, controllo e bonifica, ricadono di norma sul proprietario. Tu, come datore di lavoro, devi chiedergli le informazioni (art. 248), valutare l’eventuale esposizione dei lavoratori nel DVR, informarli e impedire interventi improvvisati sui materiali.

Posso togliere da solo qualche lastra o piastrella di amianto?

No. Rimozione e demolizione di materiali con amianto sono riservate a imprese con i requisiti dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, che presentano un piano di lavoro all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima (art. 256). Anche i rifiuti vanno smaltiti secondo regole specifiche.

Come faccio a sapere se un materiale contiene amianto?

Guardandolo non si può avere la certezza. Serve un campionamento fatto da personale qualificato e un’analisi di laboratorio. Nel frattempo, al minimo dubbio, tratta il materiale come se contenesse amianto (art. 248, comma 2).

Fonti

Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.

Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.

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