Segnaletica di sicurezza e informazione dei lavoratori
I cartelli non prendono il posto della prevenzione: arrivano dopo, per segnalare i rischi che non si possono eliminare. Qui trovi quando servono, come devono essere fatti, che cosa appendere nelle attività più comuni e come informare i lavoratori perché capiscano davvero.
In breve
- La segnaletica si usa quando un rischio non può essere evitato o ridotto abbastanza con misure tecniche e organizzative (art. 163 del D.Lgs. 81/2008).
- Forma e colore hanno un significato fisso: rotondo con bordo e banda rossi per i divieti, triangolo giallo per gli avvertimenti, rotondo azzurro per gli obblighi, verde per salvataggio e soccorso, rosso per l’antincendio.
- I cartelli vanno all’ingresso della zona o vicino al rischio, in un punto ben illuminato, e si tolgono quando il rischio non c’è più.
- Informazione e formazione devono essere comprensibili: con i lavoratori stranieri va prima verificata la comprensione della lingua.
- Il codice disciplinare va affisso in un luogo accessibile a tutti; per altre affissioni verifica caso per caso con il consulente del lavoro.
Quando serve la segnaletica
Il Titolo V del D.Lgs. 81/2008 (artt. 161-166 e Allegati da XXIV a XXXII) disciplina la segnaletica di sicurezza. La regola è nell’art. 163: il datore di lavoro ricorre alla segnaletica quando, dalla valutazione dei rischi, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure tecniche, metodi di lavoro, organizzazione o protezioni collettive.
Prima quindi si interviene sul rischio, poi si segnala quello che resta. Un cartello «pavimento scivoloso» non risolve una lavastoviglie che perde; un cartello che impone gli otoprotettori non esonera dal valutare il rumore. Nel DVR la segnaletica compare tra le misure attuate, collegata al rischio a cui si riferisce.
La segnaletica non è fatta solo di cartelli (art. 162):
- cartelli e colori di sicurezza;
- segnali luminosi e acustici, come l’allarme antincendio;
- comunicazioni verbali predeterminate;
- segnali gestuali, per guidare manovre che comportano un rischio, per esempio l’ingresso di un’auto sul ponte sollevatore.
In alcuni casi la legge chiede espressamente un segnale: le aree in cui il rumore può superare i valori superiori di azione vanno indicate con appositi segnali e, se possibile, delimitate (art. 192, comma 3). Vedi anche rumore.
Colori e forme: che cosa significano
| Tipo di segnale | Forma | Colori | Esempi |
|---|---|---|---|
| Divieto | rotonda | pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi | vietato fumare, vietato l’accesso ai non addetti |
| Avvertimento | triangolare | pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero | tensione elettrica, carichi sospesi, pericolo di inciampo |
| Prescrizione | rotonda | simbolo bianco su fondo azzurro | obbligo di guanti, occhiali, calzature di sicurezza |
| Salvataggio e soccorso | quadrata o rettangolare | simbolo bianco su fondo verde | uscita di emergenza, percorso di esodo, pronto soccorso |
| Antincendio | quadrata o rettangolare | simbolo bianco su fondo rosso | estintore, idrante, pulsante di allarme |
Le regole di posizionamento sono nell’Allegato XXV:
- i cartelli vanno a un’altezza e in una posizione adatte alla visuale, all’ingresso della zona se il rischio è generico, vicino al rischio o all’oggetto se è specifico;
- in un posto ben illuminato e facilmente visibile; con poca luce si usano colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale;
- un cartello va rimosso quando non esiste più la situazione che lo giustificava.
Troppi cartelli vicini si disturbano a vicenda (Allegato XXIV, punto 5). Per le dimensioni l’Allegato XXV raccomanda una superficie, in metri quadrati, maggiore del quadrato della distanza di lettura in metri diviso 2.000.
Cartelli tipici per attività
Bar e ristorante
- uscita di emergenza e percorso di esodo;
- estintore e, se c’è, pulsante di allarme; cassetta di pronto soccorso;
- avvertimento per le superfici calde (macchina del caffè, piastre, friggitrici) e per il pavimento bagnato durante le pulizie;
- divieto di fumo nei locali chiusi;
- avvertimento per le bombole di gas compresso dell’impianto di spillatura, se presenti.
Negozio
- uscite e percorsi di esodo segnalati e liberi, estintori, cassetta;
- divieto di accesso ai non addetti per magazzino e locali tecnici;
- avvertimento sul quadro elettrico;
- nella zona di carico, avvertimento per il transito di transpallet o per i carichi sospesi, se presenti.
Officina
- obbligo di occhiali, guanti, calzature di sicurezza e, nelle zone rumorose, otoprotettori;
- avvertimento per carichi sospesi, ponte sollevatore, tensione elettrica, materiali infiammabili e bombole;
- divieto di fumare e di usare fiamme libere vicino a carburanti, solventi e vernici;
- vie di circolazione e percorsi pedonali segnalati con colori di sicurezza (Allegato XXVIII);
- segnali gestuali concordati per le manovre dei veicoli.
Panificio e pasticceria
- avvertimento per superfici calde (forni) e organi in movimento (impastatrici, spezzatrici, sfogliatrici);
- obbligo di guanti termici al forno e, dove la valutazione lo prevede, di protezione delle vie respiratorie contro le polveri di farina;
- pavimento scivoloso, estintore, cassetta, uscite.
Nel salone di parrucchiere o nel centro estetico prevalgono l’obbligo di guanti per colori e decoloranti e la segnaletica di emergenza; in ufficio di solito bastano uscite, estintori, cassetta e avvertimento sul quadro elettrico. Per le sostanze chimiche il riferimento è l’etichetta del prodotto: il cartello di pericolo generico non va usato per segnalare le sostanze, salvo che per indicarne i depositi (Allegato XXV, come modificato nel 2016).
Informare i lavoratori: che cosa e come
La segnaletica funziona solo se chi la vede sa che cosa significa. L’art. 164 chiede di informare il RLS e i lavoratori su tutte le misure prese per la segnaletica e di formare i lavoratori, soprattutto con istruzioni precise, sul significato dei segnali, in particolare di quelli gestuali e verbali.
Più in generale, l’art. 36 elenca che cosa ogni lavoratore deve sapere:
- i rischi dell’impresa in generale e quelli specifici della sua attività;
- le procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione;
- i nomi degli addetti alle emergenze, del RSPP e del medico competente;
- i pericoli delle sostanze e miscele che usa, sulla base delle schede di dati di sicurezza;
- le misure di prevenzione e protezione adottate.
Una lingua che il lavoratore capisce
L’informazione deve essere facilmente comprensibile. Se riguarda lavoratori stranieri, va prima verificata la comprensione della lingua usata (art. 36, comma 4). In pratica: istruzioni brevi, pittogrammi, una domanda di verifica, se serve materiali tradotti. Il DM 2 settembre 2021 prevede che gli avvisi antincendio siano scritti anche in lingue straniere quando è opportuno e che, nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, l’informazione antincendio possa limitarsi alla cartellonistica.
Come documentarla
La legge non impone un modulo. Conviene però registrare che cosa hai spiegato, a chi e quando, con la firma del lavoratore. Una scheda per mansione consegnata all’assunzione, le istruzioni affisse vicino alle macchine e le planimetrie di esodo nei punti di passaggio sono strumenti semplici. Sulla formazione vera e propria vedi formazione sicurezza dei lavoratori.
Che cosa va affisso per legge
In Italia non esiste un elenco unico di «affissioni obbligatorie» valido per tutti i datori di lavoro. Ecco i casi principali:
| Che cosa | Obbligo | Fonte |
|---|---|---|
| Codice disciplinare (norme disciplinari, infrazioni e procedure di contestazione) | affissione in luogo accessibile a tutti | L. 300/1970, art. 7 |
| Segnaletica di sicurezza risultante dalla valutazione dei rischi | sì, dove serve | D.Lgs. 81/2008, art. 163 |
| Istruzioni antincendio e planimetrie di esodo | come strumento di informazione; le planimetrie fanno parte del piano di emergenza, dove obbligatorio | DM 2/9/2021, Allegati I e II |
| Cartello di divieto di fumo | nei locali chiusi in cui vige il divieto; contenuto del cartello da verificare | L. 3/2003, art. 51 |
| Orario di lavoro | obbligo di esposizione da verificare con il consulente del lavoro e il contratto collettivo | da verificare |
| Libro unico del lavoro | non si affigge: si tiene e si conserva | D.L. 112/2008, art. 39 |
Alcuni contratti collettivi e alcune norme di settore aggiungono altre affissioni: chiedi conferma al consulente del lavoro o all’associazione di categoria prima di dare per scontato che un cartello serva o non serva.
Tenere la segnaletica efficace
I mezzi di segnalazione vanno puliti, mantenuti, controllati e, se necessario, sostituiti (Allegato XXIV, punto 6). I segnali luminosi e acustici, come allarmi e luci di emergenza, si provano prima della messa in servizio e poi periodicamente (punto 10); se funzionano a energia serve un’alimentazione di emergenza, salvo che il rischio cessi con l’interruzione (punto 8). Luci di emergenza e allarmi rientrano anche nel registro dei controlli antincendio (vedi documenti e registri obbligatori).
Una verifica semplice, da ripetere ogni tanto: percorri i locali come farebbe un nuovo assunto o un cliente durante un’emergenza.
- Le uscite si vedono da ogni punto?
- Gli estintori sono raggiungibili e non coperti dalla merce?
- I cartelli parlano di rischi che esistono ancora?
Se un cartello segnala un rischio che hai eliminato, toglilo: la segnaletica inutile fa perdere credibilità a quella necessaria.
Domande frequenti
Quali cartelli di sicurezza sono obbligatori in un negozio?
Non c’è un elenco fisso: dipende dalla valutazione dei rischi. Di solito servono la segnaletica delle uscite e dei percorsi di esodo, degli estintori e della cassetta di pronto soccorso, l’avvertimento sul quadro elettrico, il divieto di accesso ai locali riservati e il divieto di fumo. Altri cartelli si aggiungono per rischi specifici, come il transito di transpallet.
Di che colore sono i cartelli di obbligo?
I cartelli di prescrizione, cioè di obbligo, sono rotondi con simbolo bianco su fondo azzurro (Allegato XXV del D.Lgs. 81/2008). I divieti sono rotondi con bordo e banda rossi, gli avvertimenti triangolari gialli, i segnali di salvataggio verdi e quelli antincendio rossi.
Bisogna esporre l’orario di lavoro?
Su questo punto le regole vanno verificate con il consulente del lavoro e con il contratto collettivo applicato. Il libro unico del lavoro, invece, non si affigge: si tiene e si conserva. Va sempre affisso, in un luogo accessibile a tutti, il codice disciplinare (art. 7 della L. 300/1970).
I cartelli devono essere in più lingue?
Non c’è un obbligo generale di tradurre i cartelli, che si basano su pittogrammi. La legge chiede però che l’informazione sia comprensibile e, con lavoratori stranieri, che la comprensione della lingua venga verificata (art. 36, comma 4). Per gli avvisi antincendio il DM 2 settembre 2021 prevede le lingue straniere quando è opportuno.
Il cartello basta a coprire un rischio?
No. La segnaletica è prevista solo per i rischi che restano dopo le misure tecniche, organizzative e di protezione collettiva (art. 163). Prima si elimina o si riduce il rischio, poi si segnala quello che non si può evitare, e si informano i lavoratori sul significato dei segnali.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 163 – Obblighi del datore di lavoro in materia di segnaletica (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 164 – Informazione e formazione sulla segnaletica (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo coordinato, edizione gennaio 2026 (Ispettorato nazionale del lavoro): art. 192 e Allegati XXIV e XXV (25 ottobre 2026)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 36 – Informazione ai lavoratori (Normattiva) (25 ottobre 2026)
- Decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021, Allegato I – Informazione e formazione antincendio (GU n. 237 del 4/10/2021) (25 ottobre 2026)
- Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 – Statuto dei lavoratori, norme disciplinari (Normattiva) (25 ottobre 2026)
Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.
Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.
Per approfondire
- Formazione sicurezza lavoratori: chi, quante ore, ogni quanto
- Addetti antincendio e primo soccorso: nomina, corsi e scadenze
- Rischio rumore: valori di azione, valutazione e misure
- Il DVR per la tua attività: Officina
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- Il DVR per la tua attività: Negozioalimentari, abbigliamento, ferramenta, piccolo commercio
- Il DVR per la tua attività: Officinameccanico, gommista, carrozzeria (formato completo dell’art. 28)
- Il DVR per la tua attività: Panificio e pasticceriaforno, pasticceria, laboratorio con vendita
- Il DVR per la tua attività: Parrucchiere ed estetistasalone, barbiere, centro estetico, nail
- Il DVR per la tua attività: Ufficiostudio professionale, agenzia, servizi