Che cos’è il DVR: chi deve averlo, cosa contiene, come si aggiorna

Il DVR, Documento di valutazione dei rischi, è il documento in cui metti per iscritto i pericoli della tua attività e le misure per tenerli sotto controllo. Qui trovi che cos’è, chi deve averlo, che cosa contiene e le idee sbagliate più diffuse.

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In breve

  • Il DVR serve a ogni datore di lavoro che ha almeno un lavoratore, anche se l’attività è piccola e anche se il lavoratore è un socio che lavora o un tirocinante.
  • Il contenuto minimo è fissato dall’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008: relazione sulla valutazione, misure attuate, programma di miglioramento, procedure e ruoli, nominativi delle figure della prevenzione, mansioni a rischio specifico.
  • Fino a 10 lavoratori si usano le procedure standardizzate; da 11 a 50 sono una facoltà, con alcune esclusioni; il formato completo dell’art. 28 vale per ogni dimensione.
  • La valutazione non si delega: la responsabilità resta del datore di lavoro, che la fa con il RSPP dopo aver consultato il RLS o il RLST.
  • Non esiste una scadenza annuale: il documento si rielabora entro 30 giorni da un cambiamento significativo, da un infortunio significativo o dai risultati della sorveglianza sanitaria.

Che cos’è il DVR

Il DVR, Documento di valutazione dei rischi, è il documento in cui il datore di lavoro mette per iscritto il risultato della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Lo prevedono l’art. 17, comma 1, lettera a), e l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

In pratica risponde a quattro domande: che cosa può far male nella tua attività, a chi, in quale momento del lavoro e che cosa fai per evitarlo o ridurlo. La legge lo vuole scritto con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, così che sia uno strumento operativo per pianificare gli interventi e non una pratica da archiviare.

Due precisazioni utili fin dall’inizio:

  • la valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR sono tra gli obblighi che il datore di lavoro non può delegare (art. 17, comma 1): puoi farti aiutare, ma la responsabilità resta tua;
  • il DVR non è la fotografia di un giorno: accompagna l’attività e si rielabora quando qualcosa cambia.

Chi deve avere il DVR

Deve avere il DVR ogni datore di lavoro che ha almeno un lavoratore. Non contano la dimensione né il settore.

La parola «lavoratore» ha un significato ampio (art. 2, comma 1, lettera a): è chi svolge un’attività nell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche solo per imparare un mestiere. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative e di società e i tirocinanti. Quindi il DVR serve anche a:

  • un bar con una sola cameriera assunta, anche stagionale o part-time;
  • un salone con un’apprendista;
  • uno studio con un praticante o un tirocinante;
  • una società in cui i soci lavorano in laboratorio.

Chi lavora da solo, senza lavoratori, non ha l’obbligo del DVR, ma ha altri obblighi come lavoratore autonomo (art. 21). Per contare i lavoratori ai fini delle soglie di legge si applica l’art. 4: in caso di dubbio chiedi al tuo RSPP o al tuo consulente.

Se l’attività è appena iniziata, la valutazione va fatta subito e il documento elaborato entro 90 giorni dall’inizio (art. 28, comma 3-bis).

Che cosa contiene: l’art. 28, comma 2

Il contenuto minimo è fissato dall’art. 28, comma 2. Il documento deve contenere:

LetteraChe cosaIn pratica
aRelazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottatiCome hai individuato i pericoli e con quale metodo
bMisure di prevenzione e protezione attuate e dispositivi di protezione individuale adottatiChe cosa fai già: protezioni, procedure, DPI
cProgramma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezzaChe cosa farai, con quali priorità e in quali tempi
dProcedure per attuare le misure e ruoli dell’organizzazione che le realizzanoChi fa che cosa, con le competenze e i poteri per farlo
eNominativi del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente che ha partecipato alla valutazioneLe persone della prevenzione
fMansioni che espongono a rischi specifici e richiedono capacità, esperienza, formazione e addestramentoLe attività che non può svolgere chiunque

Il documento deve inoltre avere data certa, oppure una data attestata dalle firme. Si ottiene con la sottoscrizione del datore di lavoro e, ai fini della prova della data, di RSPP, RLS o RLST e medico competente, ove nominato; in loro assenza si ricorre a una forma di data certa prevista dalla legge, come la PEC. La data stampata su un PDF non è una data certa. Come procedere lo trovi nella guida sulla data certa.

Formato standardizzato o formato completo

Per scrivere il documento hai due strade.

Procedure standardizzate. È un modello pubblicato dal Ministero del lavoro con il decreto interministeriale del 30 novembre 2012: Modulo 1.1 (dati dell’azienda), 1.2 (lavorazioni e mansioni), 2 (pericoli presenti), 3 (valutazione e misure attuate) e programma di miglioramento. Non impone punteggi di rischio.

Formato completo. È la struttura dell’art. 28, comma 2, cioè le lettere a-f della tabella. Vale per qualsiasi dimensione.

LavoratoriChe cosa si applica
Fino a 10Procedure standardizzate (art. 29, comma 5)
Da 11 a 50Procedure standardizzate per scelta (art. 29, comma 6), tranne con agenti chimici o biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o amianto (comma 7): in quel caso formato completo
Oltre 50Formato completo

Per le attività con rischio chimico o biologico, anche sotto i 10 lavoratori, la lettura del comma 7 è discussa: conferma la scelta con il tuo RSPP. Vedi anche la guida sulle procedure standardizzate e lo strumento per capire quale formato scegliere.

Chi lo redige e chi lo firma

Il documento lo redige il datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e, nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, con il medico competente (art. 29, comma 1). Prima di adottarlo consulta il RLS o, se non c’è, il RLST (art. 29, comma 2): è un passaggio da mettere per iscritto.

Il RSPP può essere un professionista esterno, un lavoratore formato oppure il datore di lavoro stesso, se segue il corso previsto e l’azienda rientra nei limiti dell’Allegato II (art. 34); in quel caso il RLS va informato prima. Per approfondire: RSPP e datore di lavoro.

Chi firma? Il datore di lavoro, sempre. Le firme di RSPP, RLS o RLST e medico competente, ove nominato, servono a provare la data. Un modello, un software o un servizio guidato possono aiutarti a scrivere, ma non valutano al posto tuo: nessun programma sa che cosa succede davvero nel tuo locale.

Quando si aggiorna e dove si tiene

Non c’è una scadenza annuale. Il DVR va rielaborato entro 30 giorni (art. 29, comma 3) in questi casi:

  • una modifica significativa del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, per esempio nuove attrezzature, nuove lavorazioni o sostanze, nuovi locali;
  • l’evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • un infortunio significativo;
  • risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenziano la necessità.

Dopo la rielaborazione le misure di prevenzione vanno aggiornate e il documento ha di nuovo bisogno di data certa. Ne parla la guida sull’aggiornamento del DVR.

Il documento si custodisce presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione (art. 29, comma 4), a disposizione degli organi di vigilanza. Il RLS ne riceve copia su richiesta (art. 18, comma 1, lettera o). Non va inviato a nessun ente: né all’ASL, né all’ispettorato, né alla camera di commercio.

Sei idee sbagliate sul DVR

  • «Si rifà ogni anno.» No: non esiste una scadenza annuale, ma l’obbligo di rielaborarlo entro 30 giorni dai cambiamenti indicati sopra.
  • «Con pochi dipendenti non serve.» Serve da un lavoratore in su.
  • «Basta scaricare un modello e firmare.» Un modello è un punto di partenza: il documento deve descrivere la tua attività, i tuoi pericoli e le tue misure. Un modello non adattato può contenere pericoli che non hai e tacere quelli che hai.
  • «Va inviato all’ASL o depositato.» No: si custodisce in azienda.
  • «Se lo scrive il consulente, non è un mio problema.» La valutazione non si delega: puoi affidare la redazione, ma l’adozione e la responsabilità restano tue.
  • «L’importante è averlo.» Il documento serve se viene letto e se le misure del programma vengono applicate: in un controllo contano i fatti sul luogo di lavoro, non solo la carta.

Domande frequenti

Il DVR va depositato o inviato a qualche ufficio?

No. Il DVR non si invia né si deposita: si custodisce presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione (art. 29, comma 4) e si mostra, se richiesto, agli organi di vigilanza e al RLS. Quello che devi poter dimostrare è che esiste, che è firmato e con data certa, e che le misure indicate sono applicate.

Che differenza c’è tra valutazione dei rischi e DVR?

La valutazione è l’attività: individuare i pericoli, stimare i rischi e decidere le misure. Il DVR è il documento che la mette per iscritto, con il contenuto fissato dall’art. 28. La prima si fa con il RSPP e dopo la consultazione del RLS o del RLST; il secondo ne è il risultato e va firmato, datato e custodito.

Ho due sedi: serve un DVR per ciascuna?

Il documento va custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione, quindi ogni sede, con la sua organizzazione e i suoi pericoli, richiede di norma una propria valutazione. Come strutturare i documenti, uno per sede o uno con sezioni distinte, conviene deciderlo con il tuo RSPP.

Chi può chiedermi di vedere il DVR?

Gli organi di vigilanza, cioè l’ASL (o l’azienda sanitaria della tua Regione) e l’Ispettorato nazionale del lavoro, durante un controllo, e il RLS o il RLST, che ne riceve copia su richiesta. In un controllo si guarda se il documento descrive la tua attività, se è completo, firmato e con data certa, e soprattutto se le misure indicate sono applicate.

Se in azienda non cambia nulla, il DVR vale per sempre?

Non ha una scadenza, ma deve restare fedele alla realtà. Rileggilo ogni tanto: persone, attrezzature, lavorazioni e locali cambiano più spesso di quanto sembri. Hanno invece scadenze proprie la formazione di lavoratori, preposti e addetti e le visite della sorveglianza sanitaria, se prevista.

Fonti

Testi letti alla data indicata. La normativa cambia: verifica sempre la versione in vigore.

Questa pagina informa e non prende il posto del RSPP, del medico competente né di una valutazione fatta in azienda.

Per approfondire